Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0207

0207.41

0207.41: interi, freschi o refrigerati

La sottovoce 0207.41 appartiene alla voce 0207 (carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili…), nel capitolo 02.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 38 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0207 41 interi, freschi o refrigerati:
  2. 0207 41 20 presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %» 38 €/100 kg/net—
  3. 0207 41 30 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» 46,2 €/100 kg/net—
  4. 0207 41 80 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate 51,3 €/100 kg/net—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)——
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
MercosurContingente Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–CileContingente Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–PerùContingente Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda 9,5 EUR / 100 kg / 11,55 EUR / 100 kg / 12,82 EUR / 100 kg
accordo UE–Vietnam Vietnam 4,75 EUR / 100 kg / 5,775 EUR / 100 kg / 6,412 EUR / 100 kg

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi3K €-97,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,37 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 3K €feb 2024: 16K €mar 2024: 3K €apr 2024: 3K €mag 2024: 3K €ago 2024: 79 €set 2024: 411 €ott 2024: 57K €nov 2024: 23K €dic 2024: 18K €gen 2025: 505 €mar 2025: 844 €mag 2025: 155 €giu 2025: 7K €lug 2025: 133 €ago 2025: 107 €set 2025: 29 €ott 2025: 29 €nov 2025: 85 €gen 2026: 7 €feb 2026: 81 €mar 2026: 475 €apr 2026: 7 €mag 2026: 2K €giu 2026: 634 €lug 2026: 50 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 3K € 100% -97,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0207.41 · 113 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 62K USD62K USD+269K USD+11 Mln USD+> 17 Mln USD

Esportazioni: 47
  1. Cina: 39 Mln USD
  2. Ungheria: 17 Mln USD
  3. Polonia: 16 Mln USD
  4. Irlanda: 15 Mln USD
  5. Francia: 11 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 8 Mln USD
  7. Cechia: 2 Mln USD
  8. Germania: 2 Mln USD
  9. Belgio: 717K USD
  10. Portogallo: 425K USD
  11. Danimarca: 269K USD
  12. Bulgaria: 265K USD
  13. Regno Unito: 217K USD
  14. Italia: 156K USD
  15. Austria: 151K USD
  16. Stati Uniti: 113K USD
  17. Spagna: 109K USD
  18. Sudafrica: 95K USD
  19. Canada: 82K USD
  20. Lussemburgo: 82K USD
  21. Lettonia: 71K USD
  22. Svezia: 62K USD
  23. Australia: 16K USD
  24. Turchia: 14K USD
  25. Panama: 12K USD
  26. Slovenia: 11K USD
  27. Slovacchia: 11K USD
  28. Lituania: 11K USD
  29. Brasile: 9K USD
  30. RAS di Hong Kong: 8K USD
  31. Nuova Zelanda: 8K USD
  32. Egitto: 7K USD
  33. Antigua e Barbuda: 5K USD
  34. Thailandia: 5K USD
  35. Russia: 4K USD
  36. Kenya: 3K USD
  37. Argentina: 2K USD
  38. Repubblica Dominicana: 2K USD
  39. Emirati Arabi Uniti: 1K USD
  40. Estonia: 1K USD
  41. Grecia: 300 USD
  42. Ucraina: 300 USD
  43. Malaysia: 200 USD
  44. Cipro: 0 USD
  45. Finlandia: 0 USD
  46. Malta: 0 USD
  47. Romania: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 39 Mln USD 34,8%
2 Ungheria 17 Mln USD 15%
3 Polonia 16 Mln USD 13,9%
4 Irlanda 15 Mln USD 12,9%
5 Francia 11 Mln USD 9,7%
6 Paesi Bassi 8 Mln USD 7,2%
7 Cechia 2 Mln USD 1,9%
8 Germania 2 Mln USD 1,8%
9 Belgio 717K USD 0,6%
10 Portogallo 425K USD 0,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 RAS di Hong Kong 35 Mln USD 30,6%
2 Regno Unito 13 Mln USD 11,3%
3 Germania 13 Mln USD 11,1%
4 Cechia 12 Mln USD 10,3%
5 Slovacchia 9 Mln USD 8,3%
6 RAS di Macao 5 Mln USD 4,1%
7 Spagna 4 Mln USD 3,7%
8 Belgio 4 Mln USD 3,3%
9 Danimarca 2 Mln USD 2,2%
10 Austria 2 Mln USD 2,1%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 3 linee della sottovoce 0207.41 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0207.41 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 65%.

116 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di .

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0207.41 nell’UE hanno raggiunto 2,9K € (−97% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 100%.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 113 Mln USD (−5,5% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (39 Mln USD), davanti all’Ungheria.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «interi, freschi o refrigerati»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0207.41 del Sistema armonizzato (voce 0207), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «interi, freschi o refrigerati» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0207.41 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 65%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «interi, freschi o refrigerati»?

La Cina, con 39 Mln USD nel 2024 (il 34,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 156K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 47 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0207.41?

116 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di . Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0207.41?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0207.41?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (100%), su importazioni totali per 2,9K €.