Sezione XVII
Sezione XVII: Veicoli, aeromobili, imbarcazioni e materiale da trasporto associato
La sezione XVII comprende 4 capitoli (86, 87, 88, 89), con 39 voci e 172 sottovoci a sei cifre.
Capitoli 4
86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
- 8601Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici
- 8602Altre locomotive e locotrattori; tender
- 8603Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
- 8604Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
- 8605Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
- 8606Carri per il trasporto di merci su rotaie
- 8607Parti di veicoli per strade ferrate o simili
- 8608Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
- 8609Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto
87 Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia loro parti ed accessori
- 8701Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
- 8702Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
- 8703Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa
- 8704Autoveicoli per il trasporto di merci
- 8705Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
- 8706Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
- 8707Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
- 8708Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
- 8709Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
- 8710Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
- 8711Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
- 8712Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
- 8713Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- 8714Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
- 8715Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
- 8716Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
88 Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
- 8801Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore
- 8802Altri veicoli aerie (per esempio: elicotteri, aeroplani), ad eccezione dei veicoli aerei senza pilota della voce 8806 (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e veicoli di lancio suborbitali e spaziali
- 8804Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori
- 8805Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
- 8806Veicoli aerei senza pilota
- 8807Parti degli apparecchi delle voci 8801, 8802 o 8806
89 Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
- 8901Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
- 8902Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca
- 8903Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
- 8904Rimorchiatori e spintori
- 8905Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
- 8906Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
- 8907Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)
- 8908Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione
Note di sezione
Note
1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, i bob («bobsleighs») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati agli oggetti di questa sezione:
a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
d) gli oggetti della voce 8306;
e) le macchine e gli apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti, diverse dai radiatori per gli oggetti della presente sezione; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
h) gli oggetti del capitolo 91;
ij) le armi (capitolo 93);
k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. In questa sezione:
a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;
b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;
c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.
Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.
Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.
Note complementari
1. Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.
2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati.