Codici dei documenti e dei certificati

La casella 44 della dichiarazione doganale (elemento di dati 12 03 del codice doganale dell’Unione) richiede codici documento come N954 per un certificato EUR.1 o Y155 per merci esportate dalla Russia o dalla Bielorussia. Questo elenco riporta tutti i codici utilizzati nella TARIC (413 in tutto), con la denominazione ufficiale e il numero di linee tariffarie dell’UE le cui misure vi fanno riferimento.

Apri un codice per vedere le misure che lo richiedono e le linee interessate.

413

CodiceDocumentoLinee UE
A-001Certificato di autenticità uva fresca da tavolo 'EMPEREUR'1
A-004Certificato di autenticità tabacchi6
A-007Certificato di autenticità - carni bovine congelate, tagli di quarti anteriori detti «crop», «chuck and blade» e tagli di punta di petto detti «brisket»1
A-010Certificato di autenticità Succhi di arancia concentrati—
A-014Certificato di autenticità HANDI—
A-015Certificato di autenticità (prodotti di seta o di cotone lavorati su telai a mano)—
A-016Certificato di autenticità carni bovine - " hampes"—
A-017Certificato di autenticità conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761—
A-019Certificati di qualità (Nitrato del Cile)3
A-022Copia del certificato di autenticità: Certificate of authenticity Basmati Rice for export to the European Union4
A-023Certificato di autenticità carni bovine, regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988—
A-030Certificato di autenticità: " Certificate of authenticity for export to the European Union - Fragrant rice"—
C-001Attestato di equivalenza per l'importazione di luppolo e prodotti derivati dal luppolo, di cui al regolamento (UE) 2023/28344
C-006Export permit (Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (GU L 11))—
C-008Documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine, regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988—
C-013Certificato IMA 1—
C-014Documento VІ-147
C-015Estratto VI-247
C-017Documento VІ-1 annotato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/2732
C-018Estratto VI-2 annotato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/2732
C-026Certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza—
C-027Certificato di ascendenza—
C-039Documento statistico ICCAT per il pesce spada15
C-040Documento statistico per il tonno obeso dell'ICCAT, dell'IOTC o dell'IATTC18
C-041Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso (BFTRC) [Regolamento (EU) 2023/2833]17
C-042Certificato di riesportazione ICCAT per il pesce spada15
C-043Certificato di riesportazione per il tonno obeso dell'ICCAT, dell'IOTC o dell'IATTC18
C-045Dichiarazione di conformità comprensiva della prova delle disposizioni obbligatorie per la restituzione dei contenitori a fini di ricarica (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573)49
C-046Nota di pesatura delle banane2
C-047Documento ICCAT di cattura del tonno rosso (BCD)17
C-050Certificato conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 (GU L 347)—
C-056Certificato relativo a pellicce di talune specie di animali selvatici e a merci contenenti tali pellicce soggette al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio—
C-057Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155401
C-058Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 201112
C-060Dichiarazione da fornire per ogni partita di utensili per cucina che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 284/2011, originari della Repubblica popolare cinese e dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti1
C-064Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura (regolamento (UE) 2019/125)69
C-065Autorizzazione per le specie esotiche invasive a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/201423
C-067Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)619
C-071Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, alle importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all'allegato I di tale regolamento8
C-072Certificato di immatricolazione dell’aeromobile in conformità con la Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944—
C-073Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/200633
C-074Certificato zootecnico (Regolamento (UE) 2016/1012, Articolo 37)—
C-075Documento indicante che gli animali riproduttori di razza pura devono essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore (Regolamento (UE) 2016/1012, Articolo 37)—
C-078Documento di identificazione degli equidi (Regolamento (UE) 2016/1012, Articolo 32)—
C-079Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155401
C-080Documento VІ-1 semplificato37
C-081Autocertificazione Documento VІ-1 semplificato37
C-082Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155401
C-083Autocertificazione per il vino prodotto e importato dal Regno Unito verso l’Unione europea (Accordo TCA – Appendice 15-C)37
C-084Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)1502
C-085Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)169
C-091Estratto dell’attestato di equivalenza per l'importazione di luppolo e prodotti derivati dal luppolo, di cui al regolamento (UE) 2023/28344
C-092Dichiarazione di trasferimento ICCAT17
C-093Certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897—
C-094Certificato di ammissibilità per per contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456—
C-095Certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520—
C-098Certificato di ammissibilità per contingente tariffario con numero d’ordine 09.7903—
C-101Certificato, basato su una dichiarazione di giacenza presentata, rilasciato dall'autorità di cui all'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio20
C-102Certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4521 e 09.4522—
C-103Certificato IMA 1 per i contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516—
C-104Certificato IMA 1 per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525—
C-119Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente2452
C-121Certificato attestante che i diamanti non sono estratti, lavorati o prodotti in Russia (articolo 3 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)3
C-126Autorizzazione preventiva (articolo 5 del regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio)2
C-127Identificativo del prodotto commerciale8783
C-128Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante8783
C-129Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante8783
C-130Mercosur - Certificato di Autorizzazione dei Contingenti—
C-131Certificato di collaudo di fabbrica302
C-132Fattura contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e il numero di colata302
C-133Bolla di consegna contenente informazioni sul paese di fusione e colata e sul numero di colata302
C-134Certificato di qualità o clausole negli ordini di acquisto o nei contratti attuati contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata302
C-135Dichiarazione a lungo termine del fornitore contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata302
C-136Documenti contabili o di produzione contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata302
C-137Documento doganale del paese esportatore contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e il numero di colata302
C-138Corrispondenza commerciale contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata302
C-139Descrizioni della produzione contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata302
C-400E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"958
C-631Lettera formale che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato per prodotti della carta, emessa dal ministero dell'Industria del paese partner FLEGT AVP del quale i prodotti sono originari133
C-640Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)157
C-641Dissostichus - Documento di cattura, importazione6
C-644Certificato d'ispezione per i prodotti biologici2513
C-652Documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli47
C-666Certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS)1
C-667Analisi di laboratorio1
C-668Certificato rilasciato dall'industria statunitense della macinazione a umido1
C-669Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA1317
C-670Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB1317
C-672Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII1317
C-673Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009444
C-676Autorizzazione all'Importazione/Esportazione emessa dalle Autorità competenti degli Stati Membri2
C-678Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)363
C-679Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015408
C-680Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)408
C-683Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca408
C-690Licenza FLEGT per le importazioni di legname334
C-701Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)45
C-809Autorizzazione all'importazione/esportazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio2
C-990Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)4549
D-008La fattura commerciale accompagnata da una dichiarazione firmata—
D-017Fattura commerciale corrispondente agli impegni e Certificato di Impegno per l'esportazione—
D-018Fattura per le operazioni che non sono esenti dal dazio antidumping—
D-019Autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico/destinazione particolare nell'ambito di applicazione di una misura anti dumping/compensativa (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)—
D-023Fattura commerciale e certificato del produttore quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1267—
D-024Fattura commerciale e certificato del produttore quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1268—
D-025Suole in acciaio assemblate nel cingolo a catena di cui il prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio è pari o superiore al 31% del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, della catena dei binari assemblati (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/2081)—
D-027Calzature in acciaio assemblate nella catena dei binari in cui il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle scarpe in acciaio è inferiore al 31% del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, della catena dei binari assemblati (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/2081)—
D-028Scarpe in acciaio assemblate nella catena dei binari in cui il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle calzature in acciaio assemblate nella catena non è indicato nella dichiarazione (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/2081)—
D-029Dichiarazione d'impegno e fattura commerciale ai sensi del regolamento (UE) 2026/330—
E-017Certificato di esportazione emesso dalle autorità competenti di un paese terzo—
K-020Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8250 richiesto e non esaurito3
K-022Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8251 richiesto e non esaurito5
K-025Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8258 richiesto e non esaurito1
K-027Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8253 richiesto e non esaurito9
K-028Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8255 richiesto e non esaurito2
K-029Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8256 richiesto e non esaurito18
K-030Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8260 richiesto e non esaurito7
K-031Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8261 richiesto e non esaurito2
K-032Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8262 richiesto e non esaurito5
K-033Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8263 richiesto e non esaurito2
K-520Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0520 richiesto e non esaurito—
K-521Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0521 richiesto e non esaurito—
K-522Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0522 richiesto e non esaurito—
K-523Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0523 richiesto e non esaurito—
K-524Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0524 richiesto e non esaurito—
K-525Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0525 richiesto e non esaurito—
K-526Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0526 richiesto e non esaurito—
K-527Contingente tariffario - numero d'ordine 09.0527 richiesto e non esaurito—
L-001Titolo d'importazione AGRIM38
L-049Licenza di importazione di beni culturali, rilasciata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/8801
L-050Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/88012
L-065Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata in sostituzione di una licenza, per i beni culturali che sono stati vincolati al regime di ammissione temporanea (articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/880)1
L-079Prodotti tessili: licenza d'importazione594
L-081Certificato di analisi (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione)—
L-082Certificato di conformità (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione)—
L-100Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione449
L-116Certificato del processo di Kimberley3
L-129Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio259
L-135Autorizzazione di importazione (precursori) rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'importatore33
L-137Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (Bulgaria)1
L-139Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio532
L-142Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio2976
L-143Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio3509
L-146Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 septdecies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio15
L-147Prova del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo (articolo 3 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)20
L-148Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio10
L-149Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.765/2006 del Consiglio28
L-150Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio13
L-151Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio20
L-152Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio2651
L-153Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio69
L-156Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 septies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio20
L-159Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio48
L-838Autorizzazione di importazionee a norma dell'articolo 3 sexdecies.7 del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio7
N-018Certificato ATR—
N-853Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)1519
N-864Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale9896
N-954Certificato di circolazione delle merci EUR.19896
N-990EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)420
U-004Certificato di origine per l'importazione di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea istituito conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione1
U-005Certificato di denominazione di origine rilasciato dalle autorità competenti—
U-059Dichiarazione di origine che contenga la seguente menzione in lingua inglese: " Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of " originating products " and methods of administrative cooperation "—
U-062Riferimento all'Allegato 5-A della Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (GU L 11)—
U-067Certificato di circolazione EUR.1 che porta la dicitura:" Derogation — Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" o " Dérogation — Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022"—
U-068Prova dell'origine contenente la seguente menzione in lingua inglese: " Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"—
U-069Prova dell'origine contenente la seguente menzione in lingua inglese: " Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"—
U-071Prova dell'origine contenente la seguente menzione:" Prodotto originario ai sensi dell'appendice 2A dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di " prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa)" (GU L 346/2012, 15.12.2012)—
U-074Certificato di origine per le importazioni di prodotti agricoli nell'Unione europea, utilizzato nell'ambito di contingenti tariffari a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2020/1988—
U-084Certificato di origine per l'importazione di prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali nell'Unione europea istituito conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e all’articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761—
U-088Dichiarazione di origine attestante l'origine EU, in base alle regole di origine dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione Europea (CETA)—
U-090Certificato di circolazione EUR.1 - Certificato di circolazione EUR-MED (purché nella casella 7 sia stata segnata con una crocetta l'indicazione " no cumulation applied"), che dichiara l'origine comunitaria, nell'ambito dell'accordo fra la Unione Europea e la Confederazione svizzera.—
U-091Dichiarazione su fattura - Dichiarazione su fattura EUR-MED (purché la dichiarazione contenga l'indicazione " no cumulation applied"), che dichiara l'origine comunitaria, nell'ambito dell'accordo fra la Unione Europea e la Confederazione svizzera—
U-099Certificato di circolazione EUR.1 che porta la dicitura:" Derogation-Regulation (EU) 2017/882"—
U-119Attestazione di origine (‘Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507’)—
U-120Attestazione di origine (articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), e articolo 3.18, paragrafo 4, lettera a), dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda)—
U-121Attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici (articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), e articolo 3.18, paragrafo 4, lettera b), dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda)—
U-126Attestazione di origine (articolo 3.16 dell'accordo commerciale interinale UE-Mercosur)—
U-177Prova dell'origine contenente la seguente menzione in lingua inglese: " Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".—
U-178Prova dell'origine contenente la seguente menzione in lingua inglese: " Origin quotas – Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".—
U-190Prova dell'origine stabilita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2026/1455—
Y-001Interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.—
Y-003Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.—
Y-006Marchio (inizio/fine di ciascuna pezza) e direttamente trasportati—
Y-007Piombo (su ogni pezza) e direttamente trasportati—
Y-008Trasportarto direttamente dalla Turchia all'Unione Europea—
Y-015I diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante (Kimberley process) al momento dell'esportazione sono integri3
Y-017Interamente ottenuto in Giordania e trasportato direttamente da tele paese nella Comunità—
Y-019Richiesta di trattamento preferenziale per l'Islanda—
Y-020Richiesta di trattamento preferenziale per la Norvegia—
Y-021Richiesta di trattamento preferenziale SEE—
Y-032Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271402
Y-033Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio11
Y-036Le merci dichiarate sono esentate dalla presentazione della relativa licenza ai sensi dell'articolo n. 3 punto 1 (lettere a,b,d ed e) e punto 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (GU L 206)38
Y-038Deroga al divieto di importare a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio26
Y-043Reimportazione di prodotti tessili successiva ad un'operazione di perfezionamento passivo a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 - ALLEGATO II—
Y-046Merci che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 284/20111
Y-054Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014677
Y-057Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname334
Y-058Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione1463
Y-062Prodotti che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti da riso (Decisione di esecuzione della Commissione 2011/884/UE)17
Y-063Merci non provenienti dalla Cina65
Y-069Merci non provenienti dall'Iran619
Y-070Esenzione dall'obbligo di presentare una licenza FLEGT in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio150
Y-071I prodotti dichiarati non sono esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia—
Y-072Merci con origine UE di ritorno da Andorra, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-073Merci con origine UE di ritorno dalla Svizzera, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-074Merci con origine UE di ritorno dalle Isole Faroe, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-075Merci con origine UE di ritorno dalla Groenlandia, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-076Merci con origine UE di ritorno dall'Islanda, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-077Merci con origine UE di ritorno dal Lichtenstein, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-078Prodotti di origine UE di ritorno dalla Norvegia, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-079Merci con origine UE di ritorno da San Marino, in base alla pertinente normativa UE applicabile—
Y-081Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato8783
Y-084Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio1144
Y-085Prodotti importati nell'ambito delle " misure commerciali autonome"2
Y-086Richiesta di trattamento preferenziale per la Albania—
Y-087Richiesta di trattamento preferenziale per la Bosnia-Erzegovina—
Y-088Richiesta di trattamento preferenziale per la Montenegro—
Y-089Richiesta di trattamento preferenziale per la Macedonia del Nord—
Y-090Richiesta di trattamento preferenziale per la territorio doganale del Kosovo—
Y-091Richiesta di trattamento preferenziale per la Serbia—
Y-100Diciture speciali sul titolo d'importazione AGRIM—
Y-104Merci importate da paesi esentati dall'autorizzazione preventiva di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione2
Y-105Esenzione generica dall'autorizzazione REACH (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006)33
Y-106Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006700
Y-109Esenzione specifica dall'autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006)33
Y-110Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006700
Y-111Conformità alle esenzioni dal divieto di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/102135
Y-112Esenzione dalla restrizione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/102149
Y-113Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)675
Y-115Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, punti 5 e 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)33
Y-116Deroga alle disposizioni dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 in virtù del regolamento annuale sulla nomenclatura combinata: PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI - Titolo I — Regole generali - C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi: 4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare—
Y-120Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).402
Y-121Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti683
Y-122Merci originarie della Russia, provenienti da una regione in cui non è richiesto il DSCE-PP (allegato XI, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072)31
Y-123Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573708
Y-125Importazione che rientra nell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio nell'UE19
Y-126Goods sold in distance sales9483
Y-127Merci non spedite dalla Turchia9
Y-128numero di conto CBAM572
Y-134Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)572
Y-135Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956572
Y-136Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2023/9562
Y-137Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956570
Y-138Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)12
Y-146Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031169
Y-151Merci originarie dell'UE provenienti da regioni ultraperiferiche, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE applicabile—
Y-152Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573533
Y-154Esenzione dal divieto di importazione/esportazione per i contenitori, non ricaricabili o non ricaricabili, per i gas fluorurati a effetto serra vuoti o riempiti completamente o parzialmente, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/57349
Y-155Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia1999
Y-160Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573704
Y-162Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)31
Y-163Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature652
Y-165Diciture speciali sull'attestazione di origine, compilate dall'esportatore—
Y-166Etichettatura degli inalatori a dose misurata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, sottoposti ad approvazione speciale dall'Agenzia europea per i medicinali o dalle autorità nazionali — cfr. nota CD8077
Y-167Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)18
Y-169Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)638
Y-170Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE1572
Y-171Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE1741
Y-172Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE712
Y-173Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE709
Y-174Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE1507
Y-175Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE1572
Y-176Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE1755
Y-177Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE1572
Y-178Amalgama dentale utilizzata per esigenze mediche specifiche1
Y-179Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)389
Y-182Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44487
Y-185Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore12
Y-186Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)12
Y-195Importatore di energia elettrica considerato un dichiarante CBAM autorizzato (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)1
Y-199Merci non contemplati dal regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali9
Y-235Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/88018
Y-237Merci aventi origine nell'UE572
Y-238La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026572
Y-239Merci esentate dal divieto a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 267/201267
Y-240Merci esentate dal divieto a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 267/201276
Y-241Merci non contemplate dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 267/20121
Y-242Merci esentate dal divieto a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/201213
Y-250Merci esentate dal divieto a norma dell'articolo 6, lettere a), b) e c) (allegato I - II del regolamento (UE) n. 267/2012)41
Y-251Deroghe al divieto in virtù dell'articolo 6. d) ed e) (allegato I - II del regolamento (UE) n. 267/2012)41
Y-257Merci importate da qualsiasi entità o persona non elencata all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/201228
Y-320Richiesta di trattamento preferenziale per la GSP—
Y-321Richiesta di trattamento preferenziale per altri paesi—
Y-376Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina302
Y-377Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: India302
Y-378Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia302
Y-379Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam302
Y-380Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia302
Y-381Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria302
Y-382Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone302
Y-383Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud302
Y-384Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia302
Y-385Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran302
Y-386Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: UE302
Y-387Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi302
Y-388Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple302
Y-500Merci già in viaggio verso l'Unione il 18/11/2025 e la cui destinazione non può essere modificata—
Y-501Merci non contenenti laminazioni o anime di acciaio—
Y-681I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter octies)152
Y-682I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter septies)1
Y-683I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)356
Y-685I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter sexies)14
Y-687I divieti di cui all'articolo 3 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 novodecies bis .2)1
Y-692I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)457
Y-693Prodotti petroliferi importati da paesi terzi che nell'anno civile precedente erano esportatori netti di petrolio greggio, considerati ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia46
Y-694Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di prodotti petroliferi elencati nell'allegato LI del regolamento (UE) n. 833/201446
Y-695Prova del paese di origine del petrolio greggio utilizzato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo46
Y-698Merci esportate dalla Russia prima del 22 luglio 2022 (articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014)7
Y-699Prodotti fisicamente situati in uno stato trasformato o fabbricato in un paese terzo prima della data di applicabilità del rispettivo divieto (articolo 3 septdecies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio)17
Y-704I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 1 - 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 6)15
Y-705Diamanti di peso inferiore a 0.5 carati o a 0.1 grammi20
Y-709Prova della data dell'importazione iniziale nell'Unione europea20
Y-710Prova della data dell'importazione iniziale nel paese terzo3
Y-711Prova della data di trasformazione o fabbricazione finale nel paese terzo17
Y-712I divieti di cui all'articolo 3 septdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 septdecies, paragrafo 13)15
Y-715Merci esportate dall'Ucraina prima del 1º marzo 201419
Y-727I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)2651
Y-728I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)2651
Y-729I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 6)28
Y-731I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 8)28
Y-732I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2-3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 5)13
Y-733I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 6)6
Y-734I divieti di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 4)20
Y-738Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2, del regolamento (UE) n. 765/20061
Y-739Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1rb, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 765/20066
Y-740Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/200615
Y-747Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/200643
Y-749I divieti di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/852 non si applicano (cfr. deroghe all'articolo 10, paragrafo 2 bis).1
Y-750Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II623
Y-757I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)480
Y-758I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)480
Y-759Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea458
Y-764I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9septies)108
Y-770I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9 sexies).97
Y-771Non si applicano i divieti di cui all'articolo 1 bis, punto 1, del regolamento (CE) n. 2023/2147 del Consiglio (cfr. le esenzioni di cui all'articolo 1 bis, punto 3)7
Y-784Contenitori diversi da quelli soggetti ai divieti di importazione/esportazione di cui al regolamento (UE) 2024/59021
Y-786Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come materia prima [articoli 6 e 13.1, lettera a) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera b) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]24
Y-787Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come agenti di fabbricazione [articoli 7 e 13.1, lettera b) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera c) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]24
Y-788Esenzione dal divieto di utilizzo degli halon recuperati, riciclati o rigenerati per usi critici [cfr. articoli 9 e 13.1, lettera g) (importazione) e 14.1, lettera e) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590], con presentazione del certificato richiesto [articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/590]4
Y-789Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]425
Y-790Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]449
Y-791Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]449
Y-792Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590427
Y-793Prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, importati/esportati come effetti personali. (Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/590)54
Y-795Merci importate in relazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2024/590, relativo alla produzione di trifluorometano, come sottoprodotto24
Y-796Contenitori etichettati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/590 e contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono per gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del regolamento (UE) 2024/59024
Y-797Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)449
Y-798Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature425
Y-799Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature449
Y-824Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo532
Y-835Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 decies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/20144
Y-840I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 quaterdecies .3)1
Y-841I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui agli articoli 3 quaterdecies, paragrafo 3, lettera d), e 3 quaterdecies, paragrafo 4]48
Y-842I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 9]47
Y-843I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]13
Y-845Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies del regolamento (UE) n. 833/201412
Y-854Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione non riguarda le merci dichiarate.149
Y-855Esenzione dalle restrizioni all'importazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (incidente di Cernobyl).149
Y-859Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).3564
Y-864La prova dell'origine indica che la produzione che determina l'origine non ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana.—
Y-870Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).2773
Y-872Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 septdecies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/201415
Y-873Merci non transitate attraverso il territorio della Russia20
Y-874I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)2977
Y-875I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis ter)28
Y-877I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quater)28
Y-878Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014532
Y-879Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 ter vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/201419
Y-889Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies bis del regolamento (UE) n. 833/201446
Y-897Merci non contenenti oro originarie della Russia elencate nell'allegato XXVI del regolamento n. 833/20147
Y-900Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)927
Y-904Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura69
Y-910Tonno obeso pescato dai pescherecci con reti a circuizione e dalle tonniere con lenze e canne e destinato principalmente ad essere trasformato dall'industria conserviera18
Y-920Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura1698
Y-921Merce esente da proibizione99
Y-922Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)444
Y-923Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/11571317
Y-924Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852115
Y-927Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio454
Y-929Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)2513
Y-930Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione453
Y-931Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.200
Y-937Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/179383
Y-942Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/114123
Y-944Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VI (prodotti petroliferi) del regolamento (UE) 2017/150918
Y-945Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)1399
Y-946Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)1399
Y-948Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509961
Y-949Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)644
Y-951Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2024/57319
Y-955Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/57331
Y-957Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)340
Y-958Beni diversi da quelli descritti nell'allegato IV (oro, minerale di titanio, minerale di vanadio, terre rare) del regolamento (UE) 2017/150910
Y-959Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509162
Y-960Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VII (rame, nichel, argento e zinco) del regolamento (UE) 2017/15098
Y-961Beni diversi da quelli descritti nell'allegato IX (oro, metalli preziosi e diamanti) del regolamento (UE) 2017/15094
Y-962Beni diversi da quelli descritti nell'allegato X (statue) del regolamento (UE) 2017/150926
Y-963Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte IV del regolamento (UE) 2017/1509)276
Y-964Beni diversi da quelli descritti nell'allegato XIa (Frutti di mare) del regolamento (UE) 2017/15094
Y-965Beni diversi da quelli descritti nell'allegato XI ter (Piombo e minerale di piombo) del regolamento (UE) 2017/15091
Y-966Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)603
Y-969Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)106
Y-970Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VI del regolamento (UE) 2017/1509)278
Y-971Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)410
Y-972Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/57319
Y-978Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793221
Y-979Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))125
Y-980Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE174
Y-984Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia9896
Y-986Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573533
Y-997Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)9896
Y-999Prova che i prodotti sono già in viaggio verso l'Unione alla data di entrata in vigore del regolamento 2025/1206, a condizione che la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata—