Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0302

0302.74

0302.74: Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp.: anguille (Anguilla spp.)

Designazione ufficiale Anguille (Anguilla spp.)

La sottovoce 0302.74 appartiene alla voce 0302 (pesci freschi o refrigerati), nel capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0302 74 00 Anguille (Anguilla spp.) Esente+3—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y980 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi776 €+65,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione38,80 € al kg
Aliquote preferenziali per paese0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
set 2024: 280 €gen 2025: 6 €mag 2025: 180 €ago 2025: 2 €apr 2026: 776 € 2025
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Nuova Zelanda 776 € 100% +331,1%
Cina 0 € 0% -100%
Regno Unito 0 € 0% -100%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.

Commercio mondiale nel 2024

0302.74 · 8,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 18,5K USD18,5K USD+187,5K USD+858,4K USD+> 1,1 Mln USD

Esportazioni: 42
  1. Myanmar (Birmania): 1,7 Mln USD
  2. Cina: 1,1 Mln USD
  3. Spagna: 1 Mln USD
  4. Paesi Bassi: 964,4K USD
  5. Giappone: 858,4K USD
  6. Stati Uniti: 688,8K USD
  7. Svezia: 601K USD
  8. Bangladesh: 565,5K USD
  9. Danimarca: 363,9K USD
  10. Marocco: 213,1K USD
  11. Portogallo: 187,5K USD
  12. Belgio: 131,9K USD
  13. Francia: 95,1K USD
  14. Germania: 83,7K USD
  15. Nuova Zelanda: 77,9K USD
  16. India: 73,9K USD
  17. Italia: 49,7K USD
  18. Grecia: 33,9K USD
  19. Estonia: 33K USD
  20. Corea del Sud: 24,6K USD
  21. Cambogia: 18,5K USD
  22. Malaysia: 14,6K USD
  23. Cechia: 9,9K USD
  24. Indonesia: 8,6K USD
  25. Vietnam: 8K USD
  26. Irlanda: 5,4K USD
  27. Islanda: 3,7K USD
  28. Lussemburgo: 3,2K USD
  29. Austria: 2,6K USD
  30. Brunei: 2,2K USD
  31. Lituania: 2,1K USD
  32. Polonia: 1,4K USD
  33. Slovenia: 1,1K USD
  34. Brasile: 600 USD
  35. Finlandia: 600 USD
  36. Taiwan: 600 USD
  37. Egitto: 400 USD
  38. Thailandia: 400 USD
  39. Australia: 200 USD
  40. Svizzera: 100 USD
  41. Regno Unito: 100 USD
  42. Romania: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Myanmar (Birmania) 1,7 Mln USD 18,7%
2 Cina 1,1 Mln USD 12,1%
3 Spagna 1 Mln USD 11,6%
4 Paesi Bassi 964,4K USD 10,8%
5 Giappone 858,4K USD 9,6%
6 Stati Uniti 688,8K USD 7,7%
7 Svezia 601K USD 6,7%
8 Bangladesh 565,5K USD 6,4%
9 Danimarca 363,9K USD 4,1%
10 Marocco 213,1K USD 2,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Thailandia 2,2 Mln USD 25,2%
2 Belgio 1,1 Mln USD 12,4%
3 Corea del Sud 1,1 Mln USD 11,8%
4 Stati Uniti 705,3K USD 7,9%
5 Paesi Bassi 682,3K USD 7,7%
6 Danimarca 545,9K USD 6,1%
7 Italia 501,6K USD 5,6%
8 Portogallo 464,3K USD 5,2%
9 Spagna 294,7K USD 3,3%
10 Regno Unito 215,8K USD 2,4%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0302.74 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 0302.74 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 20%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0302.74 nell’UE hanno raggiunto 776 € (+66% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Nuova Zelanda ne ha fornito il 100%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 8,9 Mln USD (−23,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova il Myanmar (Birmania) (1,7 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp.…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0302.74 del Sistema armonizzato (voce 0302), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0302.74 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 0302.74 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto…»?

Il Myanmar (Birmania), con 1,7 Mln USD nel 2024 (il 18,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 49,7K USD (lo 0,6% del totale mondiale) e si colloca al 17º posto su 42 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0302.74?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Nuova Zelanda (100%), la Cina (0%) e il Regno Unito (0%), su importazioni totali per 776 €.