Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0506

0506.10

0506.10: Osseina e ossa acidulate

La sottovoce 0506.10 appartiene alla voce 0506 (ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente…), nel capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0506 10 00 Osseina e ossa acidulate Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi212K €-72,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,65 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
mar 2024: 21 €mag 2024: 233 €giu 2024: 247K €lug 2024: 370K €ago 2024: 950 €set 2024: 123K €nov 2024: 65 €gen 2025: 57 €feb 2025: 372K €mar 2025: 119K €apr 2025: 128 €mag 2025: 155K €giu 2025: 20 €ago 2025: 130 €set 2025: 89 €nov 2025: 436 €dic 2025: 11 €gen 2026: 225 €apr 2026: 567 €mag 2026: 61 €giu 2026: 224 €lug 2026: 103K €ago 2026: 107K € 20252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 210K € 99,2% -72%
Svizzera 441 € 0,2% —
Namibia 404 € 0,2% +521,5%
Australia 177 € 0,1% —
Russia 171 € 0,1% —
Indonesia 163 € 0,1% —
Regno Unito 147 € 0,1% +258,5%
Sudafrica 108 € 0,1% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0506.10 · 64 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 68K USD68K USD+394K USD+1 Mln USD+> 12 Mln USD

Esportazioni: 41
  1. Belgio: 32 Mln USD
  2. India: 12 Mln USD
  3. Pakistan: 7 Mln USD
  4. Thailandia: 4 Mln USD
  5. Canada: 1 Mln USD
  6. Sudafrica: 1 Mln USD
  7. Australia: 1 Mln USD
  8. Brasile: 962K USD
  9. Francia: 743K USD
  10. Irlanda: 677K USD
  11. Nuova Zelanda: 394K USD
  12. Uruguay: 372K USD
  13. Mozambico: 266K USD
  14. Nigeria: 207K USD
  15. Myanmar (Birmania): 163K USD
  16. Stati Uniti: 137K USD
  17. Polonia: 131K USD
  18. Egitto: 91K USD
  19. Germania: 79K USD
  20. Portogallo: 70K USD
  21. Bulgaria: 68K USD
  22. Tanzania: 49K USD
  23. Spagna: 38K USD
  24. Zambia: 37K USD
  25. Regno Unito: 37K USD
  26. Zimbabwe: 15K USD
  27. Lituania: 7K USD
  28. Austria: 6K USD
  29. Uganda: 6K USD
  30. Paesi Bassi: 4K USD
  31. Kirghizistan: 4K USD
  32. Filippine: 4K USD
  33. Cina: 3K USD
  34. Senegal: 3K USD
  35. Russia: 1K USD
  36. Indonesia: 1K USD
  37. Ungheria: 1K USD
  38. Italia: 600 USD
  39. Messico: 600 USD
  40. Camerun: 400 USD
  41. Ucraina: 200 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Belgio 32 Mln USD 50,5%
2 India 12 Mln USD 18,6%
3 Pakistan 7 Mln USD 11,6%
4 Thailandia 4 Mln USD 5,8%
5 Canada 1 Mln USD 2,3%
6 Sudafrica 1 Mln USD 2,1%
7 Australia 1 Mln USD 1,9%
8 Brasile 962K USD 1,5%
9 Francia 743K USD 1,2%
10 Irlanda 677K USD 1,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Regno Unito 31 Mln USD 49,4%
2 Giappone 22 Mln USD 34,2%
3 Stati Uniti 4 Mln USD 6%
4 Germania 1 Mln USD 1,6%
5 Francia 976K USD 1,5%
6 Corea del Sud 887K USD 1,4%
7 Pakistan 851K USD 1,3%
8 India 771K USD 1,2%
9 Israele 543K USD 0,9%
10 Sudafrica 380K USD 0,6%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0506.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 0506.10 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0506.10 nell’UE hanno raggiunto 211,7K € (−72% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito il 99%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 64 Mln USD (−21,4% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova il Belgio (32 Mln USD), davanti all’India.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «osseina e ossa acidulate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0506.10 del Sistema armonizzato (voce 0506), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «osseina e ossa acidulate» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0506.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «osseina e ossa acidulate» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0506.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «osseina e ossa acidulate»?

Il Belgio, con 32 Mln USD nel 2024 (il 50,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 600 USD (lo 0% del totale mondiale) e si colloca al 38º posto su 41 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0506.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0506.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’India (99%), la Svizzera (0%) e la Namibia (0%), su importazioni totali per 211,7K €.