Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0507

0507.10

0507.10: Avorio; polveri e cascami d'avorio

0507.10 è una sottovoce a sei cifre della voce 0507, avorio, tartaruga, fanoni, capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0507 10 00 Avorio; polveri e cascami d'avorio Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi250K €-29,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione79,49 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 23K €feb 2024: 14K €mar 2024: 15K €apr 2024: 21K €mag 2024: 25K €giu 2024: 28K €lug 2024: 45K €ago 2024: 40K €set 2024: 65K €ott 2024: 20K €nov 2024: 41K €dic 2024: 33K €gen 2025: 7K €feb 2025: 7K €mar 2025: 18K €apr 2025: 63K €mag 2025: 29K €giu 2025: 38K €lug 2025: 22K €ago 2025: 13K €set 2025: 13K €ott 2025: 22K €nov 2025: 11K €dic 2025: 16K €gen 2026: 11K €feb 2026: 5K €mar 2026: 12K €apr 2026: 41K €mag 2026: 9K €giu 2026: 37K €lug 2026: 46K €ago 2026: 27K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Zimbabwe 79K € 31,7% -2,5%
Botswana 65K € 26% -61,5%
Namibia 56K € 22,6% -2,1%
Sudafrica 33K € 13,1% -10,3%
Tanzania 14K € 5,6% +35,9%
Stati Uniti 2K € 0,7% +3488%
Regno Unito 133 € 0,1% +16,7%
Australia 50 € 0% -21,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0507.10 · 7,7 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 12,4K USD12,4K USD+94,2K USD+871,5K USD+> 4,3 Mln USD

Esportazioni: 33
  1. Russia: 4,3 Mln USD
  2. Pakistan: 924,9K USD
  3. Canada: 871,5K USD
  4. Bielorussia: 503,8K USD
  5. RAS di Hong Kong: 443,1K USD
  6. Zimbabwe: 132,3K USD
  7. Botswana: 124,8K USD
  8. Ungheria: 94,2K USD
  9. Tanzania: 82,5K USD
  10. Brasile: 82K USD
  11. Cina: 58,4K USD
  12. Malawi: 15,9K USD
  13. Stati Uniti: 14,8K USD
  14. Danimarca: 13,1K USD
  15. Sudafrica: 12,4K USD
  16. Uganda: 4,6K USD
  17. Francia: 2K USD
  18. Germania: 1K USD
  19. Zambia: 800 USD
  20. India: 500 USD
  21. Mozambico: 500 USD
  22. Svezia: 500 USD
  23. Irlanda: 400 USD
  24. Nuova Zelanda: 300 USD
  25. Turchia: 300 USD
  26. Camerun: 200 USD
  27. Spagna: 200 USD
  28. Thailandia: 200 USD
  29. Australia: 100 USD
  30. Papua Nuova Guinea: 100 USD
  31. Congo - Kinshasa: 0 USD
  32. Finlandia: 0 USD
  33. Italia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Russia 4,3 Mln USD 55,4%
2 Pakistan 924,9K USD 12%
3 Canada 871,5K USD 11,3%
4 Bielorussia 503,8K USD 6,5%
5 RAS di Hong Kong 443,1K USD 5,7%
6 Zimbabwe 132,3K USD 1,7%
7 Botswana 124,8K USD 1,6%
8 Ungheria 94,2K USD 1,2%
9 Tanzania 82,5K USD 1,1%
10 Brasile 82K USD 1,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 5,7 Mln USD 73,8%
2 Germania 1,3 Mln USD 16,4%
3 RAS di Hong Kong 225K USD 2,9%
4 Stati Uniti 174,2K USD 2,3%
5 Italia 85,3K USD 1,1%
6 Belgio 60,6K USD 0,8%
7 Francia 40,5K USD 0,5%
8 Malawi 30,3K USD 0,4%
9 Singapore 24,3K USD 0,3%
10 Corea del Sud 19,7K USD 0,3%

La sottovoce 0507.10 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0507.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0507.10 per 249,6K € (−30% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 79,49 € al kg; lo Zimbabwe ne ha fornito il 32%, davanti al Botswana.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 7,7 Mln USD, con un calo del 22,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Russia, con il 55,4% del totale, davanti al Pakistan.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «avorio; polveri e cascami d'avorio»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0507.10 del Sistema armonizzato (voce 0507), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «avorio; polveri e cascami d'avorio» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0507.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «avorio; polveri e cascami d'avorio» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0507.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «avorio; polveri e cascami d'avorio»?

La Russia, con 4,3 Mln USD nel 2024 (il 55,4% delle esportazioni mondiali).

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0507.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0507.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati lo Zimbabwe (32%), il Botswana (26%) e la Namibia (23%), su importazioni totali per 249,6K €.