Voce · Capitolo 27
2710: Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
La voce 2710 si divide in 5 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 27 (combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione).
Confronto dei dazi
Sottovoci 5
- 2710.12Oli leggeri e preparazioni
- 2710.19Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli: altre
- 2710.20Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli
- 2710.91contenenti policlorobifenili (PCB), policloroterfenili (PCT) o polibromobifenili (PBB)
- 2710.99Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli: residui di oli, altre
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 90,4 Mln USD90,4 Mln USD+1,8 Mld USD+11 Mld USD+> 45,1 Mld USD
Esportazioni: 214
- Stati Uniti: 112,7 Mld USD
- India: 58,2 Mld USD
- Singapore: 56,6 Mld USD
- Corea del Sud: 51,5 Mld USD
- Paesi Bassi: 50,4 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 46,2 Mld USD
- Russia: 45,1 Mld USD
- Cina: 34,3 Mld USD
- Belgio: 33,4 Mld USD
- Malaysia: 31,8 Mld USD
- Arabia Saudita: 28,9 Mld USD
- Kuwait: 24,3 Mld USD
- Germania: 21,5 Mld USD
- Italia: 17,7 Mld USD
- Canada: 14,9 Mld USD
- Grecia: 14,3 Mld USD
- Oman: 12,9 Mld USD
- Spagna: 12 Mld USD
- Qatar: 12 Mld USD
- Regno Unito: 11,9 Mld USD
- Turchia: 11,9 Mld USD
- Brasile: 11 Mld USD
- Francia: 10,3 Mld USD
- Svezia: 9,6 Mld USD
- Taiwan: 9,2 Mld USD
- Iraq: 8,9 Mld USD
- Giappone: 8,7 Mld USD
- Algeria: 8,6 Mld USD
- Thailandia: 7,4 Mld USD
- Egitto: 6,3 Mld USD
- Norvegia: 5,3 Mld USD
- Finlandia: 5 Mld USD
- Messico: 4,9 Mld USD
- Bahrein: 4,8 Mld USD
- Indonesia: 4,1 Mld USD
- Lituania: 4 Mld USD
- Brunei: 3,4 Mld USD
- Bulgaria: 3,4 Mld USD
- Polonia: 3,2 Mld USD
- Nigeria: 3,1 Mld USD
- Portogallo: 3,1 Mld USD
- Romania: 3 Mld USD
- Danimarca: 2,8 Mld USD
- Colombia: 2,7 Mld USD
- Perù: 2,3 Mld USD
- Sudafrica: 2,2 Mld USD
- Costa d’Avorio: 2 Mld USD
- Slovacchia: 2 Mld USD
- Israele: 1,9 Mld USD
- Slovenia: 1,9 Mld USD
- Azerbaigian: 1,8 Mld USD
- Malta: 1,8 Mld USD
- Austria: 1,8 Mld USD
- Kazakistan: 1,6 Mld USD
- Bahamas: 1,6 Mld USD
- Ungheria: 1,6 Mld USD
- Turkmenistan: 1,4 Mld USD
- Australia: 1,3 Mld USD
- Cipro: 1,3 Mld USD
- Cechia: 1,2 Mld USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 837,4 Mln USD837,4 Mln USD+3,4 Mld USD+10,6 Mld USD+> 28,4 Mld USD
Importazioni: 224
- Stati Uniti: 59,8 Mld USD
- Singapore: 53,8 Mld USD
- Paesi Bassi: 39,9 Mld USD
- Francia: 32,7 Mld USD
- Australia: 31,5 Mld USD
- Messico: 30,9 Mld USD
- Cina: 28,4 Mld USD
- Regno Unito: 26,5 Mld USD
- Malaysia: 26,2 Mld USD
- Corea del Sud: 25,5 Mld USD
- Germania: 25,4 Mld USD
- Indonesia: 21,3 Mld USD
- Turchia: 19,7 Mld USD
- Belgio: 19,4 Mld USD
- Giappone: 18,4 Mld USD
- Brasile: 16,1 Mld USD
- Canada: 15 Mld USD
- Sudafrica: 12,3 Mld USD
- Nigeria: 11,8 Mld USD
- Italia: 11,4 Mld USD
- RAS di Hong Kong: 11,2 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 10,7 Mld USD
- Filippine: 10,6 Mld USD
- Spagna: 10,2 Mld USD
- Arabia Saudita: 10,2 Mld USD
- Egitto: 9,6 Mld USD
- India: 9,1 Mld USD
- Vietnam: 9,1 Mld USD
- Gibilterra: 7,7 Mld USD
- Polonia: 7,5 Mld USD
- Ucraina: 7,3 Mld USD
- Cile: 7,1 Mld USD
- Taiwan: 6,9 Mld USD
- Marocco: 6,9 Mld USD
- Pakistan: 6,7 Mld USD
- Panama: 6,5 Mld USD
- Bangladesh: 6 Mld USD
- Nuova Zelanda: 5,8 Mld USD
- Svizzera: 5,6 Mld USD
- Svezia: 5,5 Mld USD
- Austria: 5,2 Mld USD
- Tanzania: 5 Mld USD
- Irlanda: 4,9 Mld USD
- Kenya: 4,7 Mld USD
- Perù: 4,7 Mld USD
- Norvegia: 4,5 Mld USD
- Myanmar (Birmania): 4,5 Mld USD
- Colombia: 4,2 Mld USD
- Ecuador: 4,1 Mld USD
- Libia: 4 Mld USD
- Guatemala: 3,9 Mld USD
- Grecia: 3,9 Mld USD
- Thailandia: 3,8 Mld USD
- Cechia: 3,6 Mld USD
- Slovenia: 3,6 Mld USD
- Togo: 3,4 Mld USD
- Danimarca: 3,2 Mld USD
- Finlandia: 3,1 Mld USD
- Bahamas: 3,1 Mld USD
- Liberia: 3,1 Mld USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 112,7 Mld USD | 12,7% | |
| 2 | 58,2 Mld USD | 6,6% | |
| 3 | 56,6 Mld USD | 6,4% | |
| 4 | 51,5 Mld USD | 5,8% | |
| 5 | 50,4 Mld USD | 5,7% | |
| 6 | 46,2 Mld USD | 5,2% | |
| 7 | 45,1 Mld USD | 5,1% | |
| 8 | 34,3 Mld USD | 3,9% | |
| 9 | 33,4 Mld USD | 3,8% | |
| 10 | 31,8 Mld USD | 3,6% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 59,8 Mld USD | 6,8% | |
| 2 | 53,8 Mld USD | 6,1% | |
| 3 | 39,9 Mld USD | 4,5% | |
| 4 | 32,7 Mld USD | 3,7% | |
| 5 | 31,5 Mld USD | 3,6% | |
| 6 | 30,9 Mld USD | 3,5% | |
| 7 | 28,4 Mld USD | 3,2% | |
| 8 | 26,5 Mld USD | 3% | |
| 9 | 26,2 Mld USD | 3% | |
| 10 | 25,5 Mld USD | 2,9% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la voce 2710 comprende 46 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 3,5% al 4,7%.
La voce 2710 si articola in 93 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 3,5% al 4,7%.
La tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti suddivide la voce 2710 in 30 linee tariffarie; il dazio generale va dal 5,8% al 7% (media del 6,5%). 25 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la voce 2710 comprende 87 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 4%. 26 di esse sono esenti da dazio.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2710 sono state pari a 883,6 Mld USD (−10,6% su base annua).
In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (112,7 Mld USD), davanti all’India.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 59,8 Mld USD.
Con 17,7 Mld USD, l’Italia occupa il 14º posto su 214 esportatori.
L’Italia ha importato per 11,4 Mld USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.
Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:
a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio: prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 270111, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 270112, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 270710, 270720, 270730 e 270740, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.
4. Ai fini della sottovoce 271012, «oli leggeri e preparazioni» sono quelli di cui il 90 % o più del volume (comprese le perdite) distillano a 210 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).
5. Ai fini delle sottovoci della voce 2710, per «biodiesel» si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica, anche usati.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 27079980, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.
2. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a) «benzine speciali» (sottovoci 27101221 e 27101225), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b) «acqua ragia minerale» (sottovoce 27101221), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo EN ISO 13736;
c) «oli medi» (sottovoci da 27101911 a 27101929), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
d) «oli pesanti» (sottovoci da 27101931 a 27101999 e da 27102011 a 27102090), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e) «oli da gas» (sottovoci da 27101931 a 27101948 e da 27102011 a 27102019), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86);
f) «oli combustibili» (sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ISO 3016,
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ISO 3016. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Per «viscosità V» si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con xilene, toluene o altro solvente idoneo. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il termine «biocomponenti» comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 27101951 a 27101967 e da 27102032 a 27102038 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), o
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo EN ISO 3104, o
il colore diluito C, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 27101971 a 27101999 o 27102090;
g) «contenenti biodiesel» significa che i prodotti della sottovoce 271020 hanno un tenore minimo di biodiesel, ovvero di esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE) del tipo utilizzato come carburante, dello 0,5 % in volume (determinazione mediante il metodo EN 14078).
3. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27121010), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500).
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 27129031 a 27129039, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ISO 2049 (equivalente al metodo ASTM D 1500), se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo EN ISO 20846, EN ISO 20884 o EN ISO 14596 o EN ISO 24260, EN ISO 20847 e EN ISO 8754);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101931 a 27101999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 27101971 a 27101999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101951 a 27101967, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86). Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86), i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 27101211 a 27101290 o da 27101911 a 27101929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 27101962 a 27101967 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 27101971 a 27101999;
p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, da 27129031 a 27129099 e 271390, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «oli di petrolio o di minerali bituminosi»?
Queste merci rientrano nella voce 2710 del Sistema armonizzato (capitolo 27), nella sezione V. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «oli di petrolio o di minerali bituminosi» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2710 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,5% al 4,7% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «oli di petrolio o di minerali bituminosi» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2710 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,5% al 4,7% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «oli di petrolio o di minerali bituminosi»?
Gli Stati Uniti, con 112,7 Mld USD nel 2024 (il 12,7% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 17,7 Mld USD (il 2% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 214 paesi esportatori.