Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2903

2903.61

2903.61: Bromuro di metile (bromometano)

2903.61 è una sottovoce a sei cifre della voce 2903, derivati alogenati degli idrocarburi, capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 5,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2903 61 00 Bromuro di metile (bromometano) 5,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y786 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come materia prima [articoli 6 e 13.1, lettera a) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera b) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y787 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come agenti di fabbricazione [articoli 7 e 13.1, lettera b) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera c) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y795 Merci importate in relazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2024/590, relativo alla produzione di trifluorometano, come sottoprodotto
    • C701 Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)
    • Y796 Contenitori etichettati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/590 e contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono per gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del regolamento (UE) 2024/590
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—5,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 4,4%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi249K €+33,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,30 € al kg
Aliquota preferenziale81%81% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 37K €feb 2024: 125K €giu 2024: 6 €ago 2024: 5 €set 2024: 37K €ott 2024: 286 €nov 2024: 95K €dic 2024: 558 €gen 2025: 172 €feb 2025: 61 €mar 2025: 211 €apr 2025: 281 €mag 2025: 291 €giu 2025: 53K €lug 2025: 231 €ago 2025: 321 €set 2025: 331 €ott 2025: 102K €nov 2025: 490 €dic 2025: 301 €gen 2026: 333 €feb 2026: 99K €mar 2026: 341 €apr 2026: 46K €mag 2026: 157 €giu 2026: 55 €lug 2026: 82 €ago 2026: 65 € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Israele 201K € 80,4% +113,4%
Stati Uniti 46K € 18,4% -48,9%
Cina 3K € 1,2% -5,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2903.61 · 32,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 150,7K USD150,7K USD+1,9 Mln USD+5,7 Mln USD+> 16,7 Mln USD

Esportazioni: 22
  1. Stati Uniti: 16,7 Mln USD
  2. India: 5,7 Mln USD
  3. Cina: 3,3 Mln USD
  4. Israele: 3,2 Mln USD
  5. RAS di Hong Kong: 1,9 Mln USD
  6. Nuova Zelanda: 464,9K USD
  7. Paesi Bassi: 416K USD
  8. Belgio: 415,6K USD
  9. Polonia: 158,8K USD
  10. Germania: 150,7K USD
  11. Canada: 125,7K USD
  12. Corea del Sud: 76,1K USD
  13. Regno Unito: 44,2K USD
  14. Australia: 43,7K USD
  15. Sudafrica: 29,3K USD
  16. Cile: 26,3K USD
  17. Thailandia: 3,9K USD
  18. Giappone: 3,3K USD
  19. Honduras: 600 USD
  20. Indonesia: 100 USD
  21. Francia: 0 USD
  22. Slovacchia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 16,7 Mln USD 50,9%
2 India 5,7 Mln USD 17,4%
3 Cina 3,3 Mln USD 10,2%
4 Israele 3,2 Mln USD 9,8%
5 RAS di Hong Kong 1,9 Mln USD 5,7%
6 Nuova Zelanda 464,9K USD 1,4%
7 Paesi Bassi 416K USD 1,3%
8 Belgio 415,6K USD 1,3%
9 Polonia 158,8K USD 0,5%
10 Germania 150,7K USD 0,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 6 Mln USD 18,3%
2 Messico 4,1 Mln USD 12,5%
3 Vietnam 3,2 Mln USD 9,8%
4 Pakistan 2,6 Mln USD 7,8%
5 Stati Uniti 2,2 Mln USD 6,7%
6 Thailandia 1,6 Mln USD 4,8%
7 Malaysia 1,2 Mln USD 3,6%
8 Indonesia 1,1 Mln USD 3,3%
9 Corea del Sud 848,7K USD 2,6%
10 Uruguay 659,1K USD 2%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2903.39.

La sottovoce 2903.61 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 5,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2903.61 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 5,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 5,5%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2903.61 per 249,4K € (+34% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,30 € al kg; Israele ne ha fornito l’80%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 32,8 Mln USD, con un calo del 3,9% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 50,9% del totale, davanti all’India.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «bromuro di metile (bromometano)»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2903.61 del Sistema armonizzato (voce 2903), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «bromuro di metile (bromometano)» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2903.61 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «bromuro di metile (bromometano)» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2903.61 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «bromuro di metile (bromometano)»?

Gli Stati Uniti, con 16,7 Mln USD nel 2024 (il 50,9% delle esportazioni mondiali).

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2903.61?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 5,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2903.61?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati Israele (80%), gli Stati Uniti (18%) e la Cina (1%), su importazioni totali per 249,4K €.