Sottovoce · Capitolo 29 · Voce 2933

2933.21

2933.21: Idantoina e suoi derivati

La sottovoce 2933.21 appartiene alla voce 2933 (composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto), nel capitolo 29.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2933 21 00 Idantoina e suoi derivati 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi10,8 Mln €+19,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,86 € al kg
Aliquota preferenziale7%7% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 1,4 Mln €feb 2024: 903K €mar 2024: 1,9 Mln €apr 2024: 2 Mln €mag 2024: 2,1 Mln €giu 2024: 1,1 Mln €lug 2024: 1,1 Mln €ago 2024: 1,3 Mln €set 2024: 786K €ott 2024: 718K €nov 2024: 430K €dic 2024: 288K €gen 2025: 366K €feb 2025: 871K €mar 2025: 542K €apr 2025: 980K €mag 2025: 885K €giu 2025: 1,3 Mln €lug 2025: 1,3 Mln €ago 2025: 603K €set 2025: 1,3 Mln €ott 2025: 1,3 Mln €nov 2025: 221K €dic 2025: 460K €gen 2026: 957K €feb 2026: 736K €mar 2026: 1,7 Mln €apr 2026: 1,2 Mln €mag 2026: 633K €giu 2026: 1,1 Mln €lug 2026: 229K €ago 2026: 1,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 6,2 Mln € 56,9% -6,2%
Stati Uniti 2,4 Mln € 22,2% +68,5%
India 1,4 Mln € 13,3% +206,7%
Regno Unito 452K € 4,2% +101,1%
Israele 271K € 2,5% -4,3%
Svizzera 27K € 0,3% +33,2%
Messico 24K € 0,2% +141,4%
Ucraina 18K € 0,2% +35,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2933.21 · 101 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 43K USD43K USD+963K USD+4 Mln USD+> 11 Mln USD

Esportazioni: 67
  1. Cina: 41 Mln USD
  2. Stati Uniti: 11 Mln USD
  3. Taiwan: 8 Mln USD
  4. Spagna: 6 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 5 Mln USD
  6. India: 4 Mln USD
  7. Italia: 4 Mln USD
  8. Belgio: 3 Mln USD
  9. Germania: 3 Mln USD
  10. Portogallo: 2 Mln USD
  11. Francia: 2 Mln USD
  12. Israele: 2 Mln USD
  13. Finlandia: 2 Mln USD
  14. Singapore: 2 Mln USD
  15. Indonesia: 1 Mln USD
  16. Svizzera: 963K USD
  17. Regno Unito: 782K USD
  18. Brasile: 669K USD
  19. Giappone: 486K USD
  20. RAS di Hong Kong: 422K USD
  21. Austria: 323K USD
  22. Canada: 320K USD
  23. Corea del Sud: 226K USD
  24. Malaysia: 176K USD
  25. Polonia: 123K USD
  26. Ucraina: 107K USD
  27. Danimarca: 93K USD
  28. Turchia: 56K USD
  29. Thailandia: 49K USD
  30. Svezia: 47K USD
  31. Colombia: 43K USD
  32. Lussemburgo: 35K USD
  33. Guatemala: 25K USD
  34. Uruguay: 22K USD
  35. Perù: 22K USD
  36. Messico: 20K USD
  37. Grecia: 20K USD
  38. Cechia: 18K USD
  39. Lituania: 13K USD
  40. Nigeria: 11K USD
  41. Bulgaria: 10K USD
  42. Argentina: 9K USD
  43. Repubblica Dominicana: 8K USD
  44. Serbia: 7K USD
  45. Lettonia: 7K USD
  46. Emirati Arabi Uniti: 4K USD
  47. Irlanda: 4K USD
  48. Australia: 3K USD
  49. Croazia: 3K USD
  50. Romania: 3K USD
  51. Sudafrica: 3K USD
  52. Senegal: 2K USD
  53. Costa Rica: 2K USD
  54. Slovenia: 2K USD
  55. Russia: 2K USD
  56. Slovacchia: 1K USD
  57. Honduras: 800 USD
  58. Ungheria: 800 USD
  59. Andorra: 600 USD
  60. Bielorussia: 200 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 41 Mln USD 40,5%
2 Stati Uniti 11 Mln USD 10,4%
3 Taiwan 8 Mln USD 8,1%
4 Spagna 6 Mln USD 5,6%
5 Paesi Bassi 5 Mln USD 5,2%
6 India 4 Mln USD 4,1%
7 Italia 4 Mln USD 3,8%
8 Belgio 3 Mln USD 3%
9 Germania 3 Mln USD 3%
10 Portogallo 2 Mln USD 2,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 19 Mln USD 18,9%
2 Spagna 12 Mln USD 11,8%
3 Giappone 11 Mln USD 10,4%
4 Germania 5 Mln USD 4,7%
5 India 4 Mln USD 3,9%
6 Belgio 4 Mln USD 3,8%
7 Cina 3 Mln USD 3,4%
8 Paesi Bassi 3 Mln USD 3,3%
9 Brasile 3 Mln USD 3,2%
10 Francia 2 Mln USD 2,3%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 2933.21 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2933.21 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

148 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2933.21 nell’UE hanno raggiunto 10,8 Mln € (+20% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 57%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 101 Mln USD (+0,9% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (41 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «idantoina e suoi derivati»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2933.21 del Sistema armonizzato (voce 2933), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «idantoina e suoi derivati» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2933.21 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «idantoina e suoi derivati» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2933.21 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «idantoina e suoi derivati»?

La Cina, con 41 Mln USD nel 2024 (il 40,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4 Mln USD (il 3,8% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 67 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2933.21?

148 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2933.21?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (57%), gli Stati Uniti (22%) e l’India (13%), su importazioni totali per 10,8 Mln €.