Sottovoce · Capitolo 32 · Voce 3204

3204.90

3204.90: Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche: altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce 3204.90 appartiene alla voce 3204 (sostanze coloranti organiche sintetiche), nel capitolo 32.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3204 90 00 altri 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

2,2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi24,6 Mln €+2,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione8,72 € al kg
Aliquota preferenziale45%45% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 1 Mln €feb 2024: 1,6 Mln €mar 2024: 1,7 Mln €apr 2024: 3,7 Mln €mag 2024: 2,6 Mln €giu 2024: 1,3 Mln €lug 2024: 2,2 Mln €ago 2024: 1,4 Mln €set 2024: 1,4 Mln €ott 2024: 2 Mln €nov 2024: 1,6 Mln €dic 2024: 1,6 Mln €gen 2025: 2 Mln €feb 2025: 2 Mln €mar 2025: 1,8 Mln €apr 2025: 2,1 Mln €mag 2025: 2,5 Mln €giu 2025: 2,1 Mln €lug 2025: 2,7 Mln €ago 2025: 2 Mln €set 2025: 2,4 Mln €ott 2025: 1,6 Mln €nov 2025: 1,8 Mln €dic 2025: 1,9 Mln €gen 2026: 2 Mln €feb 2026: 1,9 Mln €mar 2026: 1,6 Mln €apr 2026: 2,1 Mln €mag 2026: 2 Mln €giu 2026: 2,7 Mln €lug 2026: 2,3 Mln €ago 2026: 2,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 8,4 Mln € 34,1% +6,4%
India 5,7 Mln € 23,4% +17,7%
Regno Unito 5,7 Mln € 23,3% -8,5%
Cina 2,2 Mln € 8,8% -26,3%
Giappone 1,2 Mln € 5,1% +23,7%
Corea del Sud 408K € 1,7% +104,9%
Turchia 307K € 1,2% +72,6%
Svizzera 233K € 0,9% -27,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3204.90 · 938,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 212,3K USD212,3K USD+1,4 Mln USD+8,5 Mln USD+> 73,8 Mln USD

Esportazioni: 122
  1. Stati Uniti: 323,9 Mln USD
  2. Corea del Sud: 195,4 Mln USD
  3. Giappone: 104,4 Mln USD
  4. Cina: 73,8 Mln USD
  5. Germania: 52,2 Mln USD
  6. India: 26,2 Mln USD
  7. Irlanda: 24,4 Mln USD
  8. Italia: 17,5 Mln USD
  9. Spagna: 14,3 Mln USD
  10. Paesi Bassi: 12 Mln USD
  11. Belgio: 10,7 Mln USD
  12. Regno Unito: 8,5 Mln USD
  13. Singapore: 7,7 Mln USD
  14. Francia: 7,6 Mln USD
  15. Taiwan: 6,4 Mln USD
  16. Canada: 5,3 Mln USD
  17. Svezia: 3 Mln USD
  18. Messico: 2,8 Mln USD
  19. Australia: 2,8 Mln USD
  20. Thailandia: 2,8 Mln USD
  21. Kuwait: 2,6 Mln USD
  22. Finlandia: 2,5 Mln USD
  23. Grecia: 2 Mln USD
  24. Polonia: 1,5 Mln USD
  25. Turchia: 1,5 Mln USD
  26. Cechia: 1,4 Mln USD
  27. Danimarca: 1,4 Mln USD
  28. Ungheria: 1,4 Mln USD
  29. Sudafrica: 1,4 Mln USD
  30. Cile: 1,3 Mln USD
  31. Svizzera: 1,3 Mln USD
  32. Arabia Saudita: 1,2 Mln USD
  33. RAS di Hong Kong: 1,2 Mln USD
  34. Brasile: 1,2 Mln USD
  35. Nuova Zelanda: 1,1 Mln USD
  36. Indonesia: 1 Mln USD
  37. Colombia: 960,6K USD
  38. Guatemala: 811,6K USD
  39. Malaysia: 760,2K USD
  40. Portogallo: 755,7K USD
  41. Egitto: 708K USD
  42. Austria: 641,9K USD
  43. Emirati Arabi Uniti: 526,8K USD
  44. Israele: 518,6K USD
  45. Croazia: 501,2K USD
  46. Uzbekistan: 500,9K USD
  47. Tunisia: 378,4K USD
  48. Lussemburgo: 369,5K USD
  49. Slovenia: 368,1K USD
  50. Vietnam: 366,4K USD
  51. Lituania: 348,4K USD
  52. Romania: 347,5K USD
  53. Costa Rica: 311,7K USD
  54. Russia: 262,3K USD
  55. Lettonia: 244,9K USD
  56. Iran: 240,4K USD
  57. Marocco: 212,3K USD
  58. Pakistan: 195,2K USD
  59. Argentina: 191,2K USD
  60. Ucraina: 174,6K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 323,9 Mln USD 34,5%
2 Corea del Sud 195,4 Mln USD 20,8%
3 Giappone 104,4 Mln USD 11,1%
4 Cina 73,8 Mln USD 7,9%
5 Germania 52,2 Mln USD 5,6%
6 India 26,2 Mln USD 2,8%
7 Irlanda 24,4 Mln USD 2,6%
8 Italia 17,5 Mln USD 1,9%
9 Spagna 14,3 Mln USD 1,5%
10 Paesi Bassi 12 Mln USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Corea del Sud 396,8 Mln USD 42,3%
2 Cina 224,1 Mln USD 23,9%
3 Indonesia 59,5 Mln USD 6,3%
4 Messico 17,2 Mln USD 1,8%
5 Stati Uniti 15 Mln USD 1,6%
6 Paesi Bassi 13,3 Mln USD 1,4%
7 Thailandia 12 Mln USD 1,3%
8 Germania 11 Mln USD 1,2%
9 Belgio 8,9 Mln USD 1%
10 India 8 Mln USD 0,9%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N314363 U.S. CBP 11 settembre 2020 · 3204.90.00.00

    The tariff classification of Chemical Compounds from China

  • N313376 U.S. CBP 20 agosto 2020 · 3204.90.00.00

    The tariff classification of Chemical Compounds from China

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3204.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

La sottovoce 3204.90 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3204.90 nell’UE hanno raggiunto 24,6 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 34%, davanti all’India.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 938,5 Mln USD (+17% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (323,9 Mln USD), davanti alla Corea del Sud.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «sostanze coloranti organiche sintetiche, anche: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3204.90 del Sistema armonizzato (voce 3204), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «sostanze coloranti organiche sintetiche» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3204.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «sostanze coloranti organiche sintetiche» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3204.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «sostanze coloranti organiche sintetiche»?

Gli Stati Uniti, con 323,9 Mln USD nel 2024 (il 34,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 17,5 Mln USD (l’1,9% del totale mondiale) e si colloca al 8º posto su 122 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 3204.90?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3204.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (34%), l’India (23%) e il Regno Unito (23%), su importazioni totali per 24,6 Mln €.