Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3822

3822.13

3822.13: Per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

3822.13 è una sottovoce a sei cifre della voce 3822, reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per…, capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3822 13 00 Per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi199,8 Mln €+0,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione67,56 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 15 Mln €feb 2024: 16,6 Mln €mar 2024: 17,1 Mln €apr 2024: 16,7 Mln €mag 2024: 15,6 Mln €giu 2024: 17,1 Mln €lug 2024: 16,7 Mln €ago 2024: 16,4 Mln €set 2024: 17 Mln €ott 2024: 18,5 Mln €nov 2024: 19,3 Mln €dic 2024: 14,7 Mln €gen 2025: 14,5 Mln €feb 2025: 16,7 Mln €mar 2025: 17,2 Mln €apr 2025: 15,3 Mln €mag 2025: 18,1 Mln €giu 2025: 14,7 Mln €lug 2025: 17,8 Mln €ago 2025: 14,4 Mln €set 2025: 18,7 Mln €ott 2025: 19,8 Mln €nov 2025: 18,2 Mln €dic 2025: 15,8 Mln €gen 2026: 14,9 Mln €feb 2026: 18,8 Mln €mar 2026: 16,7 Mln €apr 2026: 16,1 Mln €mag 2026: 15,7 Mln €giu 2026: 16 Mln €lug 2026: 16,5 Mln €ago 2026: 12,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 89,4 Mln € 44,8% -1,5%
Svizzera 77,5 Mln € 38,8% +2,4%
Stati Uniti 28,7 Mln € 14,3% +3,9%
Cina 984K € 0,5% +32,3%
Turchia 926K € 0,5% +11,9%
Canada 891K € 0,4% -41,6%
Tunisia 805K € 0,4% +141.690,7%
Corea del Sud 151K € 0,1% -66,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3822.13 · 1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 46K USD46K USD+2 Mln USD+15 Mln USD+> 120 Mln USD

Esportazioni: 109
  1. Svizzera: 153 Mln USD
  2. Irlanda: 152 Mln USD
  3. Germania: 145 Mln USD
  4. Francia: 120 Mln USD
  5. Regno Unito: 110 Mln USD
  6. Stati Uniti: 104 Mln USD
  7. Spagna: 79 Mln USD
  8. Canada: 43 Mln USD
  9. Giappone: 26 Mln USD
  10. Corea del Sud: 18 Mln USD
  11. Finlandia: 15 Mln USD
  12. Svezia: 13 Mln USD
  13. Italia: 10 Mln USD
  14. Paesi Bassi: 10 Mln USD
  15. Cina: 9 Mln USD
  16. Singapore: 7 Mln USD
  17. Danimarca: 5 Mln USD
  18. Polonia: 5 Mln USD
  19. Turchia: 4 Mln USD
  20. Belgio: 4 Mln USD
  21. Taiwan: 4 Mln USD
  22. Australia: 4 Mln USD
  23. India: 3 Mln USD
  24. Norvegia: 3 Mln USD
  25. Portogallo: 2 Mln USD
  26. Sudafrica: 2 Mln USD
  27. Ungheria: 2 Mln USD
  28. Thailandia: 1 Mln USD
  29. Austria: 1 Mln USD
  30. Lituania: 1 Mln USD
  31. Bulgaria: 888K USD
  32. Grecia: 721K USD
  33. Romania: 562K USD
  34. Egitto: 527K USD
  35. Cechia: 442K USD
  36. Israele: 435K USD
  37. RAS di Hong Kong: 428K USD
  38. Panama: 424K USD
  39. Slovacchia: 418K USD
  40. Serbia: 369K USD
  41. Brasile: 295K USD
  42. Russia: 293K USD
  43. Armenia: 266K USD
  44. Tunisia: 230K USD
  45. Argentina: 201K USD
  46. Giordania: 194K USD
  47. Mauritius: 131K USD
  48. Slovenia: 108K USD
  49. Croazia: 74K USD
  50. Nuova Zelanda: 69K USD
  51. Emirati Arabi Uniti: 53K USD
  52. Messico: 46K USD
  53. Estonia: 46K USD
  54. Islanda: 33K USD
  55. Kazakistan: 33K USD
  56. Repubblica Dominicana: 32K USD
  57. Lettonia: 30K USD
  58. Indonesia: 27K USD
  59. Ucraina: 23K USD
  60. Colombia: 21K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svizzera 153 Mln USD 14,3%
2 Irlanda 152 Mln USD 14,3%
3 Germania 145 Mln USD 13,7%
4 Francia 120 Mln USD 11,3%
5 Regno Unito 110 Mln USD 10,4%
6 Stati Uniti 104 Mln USD 9,8%
7 Spagna 79 Mln USD 7,4%
8 Canada 43 Mln USD 4,1%
9 Giappone 26 Mln USD 2,4%
10 Corea del Sud 18 Mln USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Arabia Saudita 229 Mln USD 21,4%
2 Germania 102 Mln USD 9,6%
3 Francia 84 Mln USD 7,9%
4 Stati Uniti 55 Mln USD 5,2%
5 Cina 49 Mln USD 4,6%
6 Belgio 38 Mln USD 3,5%
7 Giappone 26 Mln USD 2,4%
8 Egitto 26 Mln USD 2,4%
9 Canada 25 Mln USD 2,4%
10 Italia 24 Mln USD 2,3%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3006.20.

La sottovoce 3822.13 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3822.13 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3822.13 per 199,8 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 67,56 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 45%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1 Mld USD, con un aumento del 19,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svizzera, con il 14,3% del totale, davanti all’Irlanda.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3822.13 del Sistema armonizzato (voce 3822), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3822.13 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3822.13 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «per la determinazione dei gruppi o dei fattori…»?

La Svizzera, con 153 Mln USD nel 2024 (il 14,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 10 Mln USD (lo 0,9% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 109 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3822.13?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (45%), la Svizzera (39%) e gli Stati Uniti (14%), su importazioni totali per 199,8 Mln €.