Sottovoce · Capitolo 39 · Voce 3913

3913.90

3913.90: Polimeri naturali: altri

Polimeri naturali modificati, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 3913.90 – polimeri naturali modificati, altri – rientra nella voce 3913, nel capitolo 39.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3913 90 00 altri 6,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi343,7 Mln €-2,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione14,47 € al kg
Aliquota preferenziale13%13% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 37,1 Mln €feb 2024: 29 Mln €mar 2024: 24,8 Mln €apr 2024: 30,5 Mln €mag 2024: 30,4 Mln €giu 2024: 22,8 Mln €lug 2024: 34,4 Mln €ago 2024: 24,5 Mln €set 2024: 28,8 Mln €ott 2024: 31 Mln €nov 2024: 29,8 Mln €dic 2024: 24,8 Mln €gen 2025: 34,2 Mln €feb 2025: 27,1 Mln €mar 2025: 36,6 Mln €apr 2025: 29,1 Mln €mag 2025: 30,9 Mln €giu 2025: 31,9 Mln €lug 2025: 27,6 Mln €ago 2025: 20,7 Mln €set 2025: 26,9 Mln €ott 2025: 22,3 Mln €nov 2025: 29 Mln €dic 2025: 20,7 Mln €gen 2026: 28,1 Mln €feb 2026: 29,6 Mln €mar 2026: 25,2 Mln €apr 2026: 25,9 Mln €mag 2026: 23,4 Mln €giu 2026: 31,3 Mln €lug 2026: 44,7 Mln €ago 2026: 36,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 154 Mln € 44,8% -16,8%
Stati Uniti 100,2 Mln € 29,1% +9,6%
Regno Unito 30,4 Mln € 8,8% +96,5%
Corea del Sud 16,2 Mln € 4,7% +305,3%
Giappone 12,8 Mln € 3,7% -22%
Svizzera 6,8 Mln € 2% -28,4%
Argentina 3,7 Mln € 1,1% -20,8%
Canada 3,3 Mln € 1% +7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3913.90 · 3 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 784K USD784K USD+9 Mln USD+45 Mln USD+> 229 Mln USD

Esportazioni: 109
  1. Cina: 970 Mln USD
  2. Svezia: 583 Mln USD
  3. Stati Uniti: 334 Mln USD
  4. Francia: 229 Mln USD
  5. Austria: 210 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 170 Mln USD
  7. Italia: 143 Mln USD
  8. Germania: 109 Mln USD
  9. Danimarca: 90 Mln USD
  10. Giappone: 56 Mln USD
  11. Regno Unito: 45 Mln USD
  12. Svizzera: 44 Mln USD
  13. Belgio: 43 Mln USD
  14. Cechia: 41 Mln USD
  15. Spagna: 40 Mln USD
  16. Corea del Sud: 24 Mln USD
  17. Canada: 22 Mln USD
  18. Argentina: 21 Mln USD
  19. Israele: 18 Mln USD
  20. Brasile: 17 Mln USD
  21. Colombia: 15 Mln USD
  22. Singapore: 12 Mln USD
  23. Indonesia: 12 Mln USD
  24. India: 11 Mln USD
  25. Vietnam: 11 Mln USD
  26. Polonia: 11 Mln USD
  27. Slovacchia: 9 Mln USD
  28. Thailandia: 8 Mln USD
  29. Irlanda: 8 Mln USD
  30. Islanda: 8 Mln USD
  31. Australia: 6 Mln USD
  32. RAS di Hong Kong: 6 Mln USD
  33. Norvegia: 6 Mln USD
  34. Panama: 4 Mln USD
  35. Bulgaria: 4 Mln USD
  36. Lituania: 3 Mln USD
  37. Pakistan: 3 Mln USD
  38. Romania: 3 Mln USD
  39. Sudafrica: 3 Mln USD
  40. Egitto: 3 Mln USD
  41. Turchia: 3 Mln USD
  42. Polinesia Francese: 2 Mln USD
  43. Malaysia: 2 Mln USD
  44. Finlandia: 2 Mln USD
  45. Taiwan: 2 Mln USD
  46. Portogallo: 1 Mln USD
  47. Messico: 1 Mln USD
  48. Emirati Arabi Uniti: 1 Mln USD
  49. Russia: 1 Mln USD
  50. Cile: 1 Mln USD
  51. Ungheria: 897K USD
  52. Arabia Saudita: 867K USD
  53. Ecuador: 784K USD
  54. Estonia: 693K USD
  55. Kuwait: 634K USD
  56. Angola: 563K USD
  57. Croazia: 507K USD
  58. Slovenia: 461K USD
  59. Eswatini: 420K USD
  60. Senegal: 407K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 970 Mln USD 28,7%
2 Svezia 583 Mln USD 17,2%
3 Stati Uniti 334 Mln USD 9,9%
4 Francia 229 Mln USD 6,8%
5 Austria 210 Mln USD 6,2%
6 Paesi Bassi 170 Mln USD 5%
7 Italia 143 Mln USD 4,2%
8 Germania 109 Mln USD 3,2%
9 Danimarca 90 Mln USD 2,6%
10 Giappone 56 Mln USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 440 Mln USD 13%
2 Corea del Sud 249 Mln USD 7,4%
3 Germania 228 Mln USD 6,7%
4 Giappone 181 Mln USD 5,4%
5 Paesi Bassi 157 Mln USD 4,7%
6 Italia 156 Mln USD 4,6%
7 Svizzera 146 Mln USD 4,3%
8 Cina 145 Mln USD 4,3%
9 Francia 124 Mln USD 3,7%
10 Singapore 98 Mln USD 2,9%

Decisioni vincolanti per merci simili 9

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N355070 U.S. CBP 30 ottobre 2025 · 3913.90.50.00

    The tariff classification of poly(3-hydroxybutyrate)-co-3-hydroxyhexanoate) from Japan

  • N334307 U.S. CBP 9 agosto 2023 · 3913.90.20.90

    The tariff classification of chitosan from India

  • N334040 U.S. CBP 2 agosto 2023 · 3913.90.90.20

    The tariff classification of yeast beta glucan from China

  • N330860 U.S. CBP 22 febbraio 2023 · 3913.90.20.90

    The tariff classification of Arabinoxylan (CAS No. 9040-27-1) from Poland

  • N328429 U.S. CBP 12 ottobre 2022 · 3913.90.50.00

    The tariff classification of potassium humate from Germany

  • N310660 U.S. CBP 3 aprile 2020 · 3913.90.20.90

    The tariff classification of chitosan lactate (CAS# 66267-50-3) from China

9 decisioni in totale per questo codice

La sottovoce 3913.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3913.90 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 6,5%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6,5%; per 148 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3913.90 per 343,7 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 14,47 € al kg; la Cina ne ha fornito il 45%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 3 Mld USD, con un calo del 4,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 28,7% del totale, davanti alla Svezia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «polimeri naturali: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3913.90 del Sistema armonizzato (voce 3913), nella sezione VII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «polimeri naturali: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3913.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «polimeri naturali: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3913.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «polimeri naturali: altri»?

La Cina, con 970 Mln USD nel 2024 (il 28,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 143 Mln USD (il 4,2% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 109 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «polimeri naturali modificati, altri»?

148 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «polimeri naturali modificati, altri»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (45%), gli Stati Uniti (29%) e il Regno Unito (9%), su importazioni totali per 343,7 Mln €.