Sottovoce · Capitolo 41 · Voce 4102

4102.10

4102.10: Pelli gregge di ovini: col vello

Designazione ufficiale col vello

La sottovoce 4102.10 appartiene alla voce 4102 (pelli gregge di ovini), nel capitolo 41.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4102 10 col vello:
  2. 4102 10 10 di agnelli Esentep/st
  3. 4102 10 90 di altri ovini Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi5 Mln €+6,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,22 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 726K €feb 2024: 494K €mar 2024: 297K €apr 2024: 347K €mag 2024: 255K €giu 2024: 559K €lug 2024: 705K €ago 2024: 331K €set 2024: 485K €ott 2024: 190K €nov 2024: 491K €dic 2024: 723K €gen 2025: 375K €feb 2025: 187K €mar 2025: 339K €apr 2025: 359K €mag 2025: 199K €giu 2025: 374K €lug 2025: 626K €ago 2025: 307K €set 2025: 337K €ott 2025: 244K €nov 2025: 757K €dic 2025: 421K €gen 2026: 394K €feb 2026: 810K €mar 2026: 476K €apr 2026: 224K €mag 2026: 251K €giu 2026: 348K €lug 2026: 474K €ago 2026: 227K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Australia 1,8 Mln € 37,2% -20%
Regno Unito 1,4 Mln € 28,9% +9,7%
Cina 612K € 12,3% +386%
Islanda 537K € 10,8% +27,5%
Norvegia 253K € 5,1% +125,2%
Isole Fær Øer 119K € 2,4% +149,7%
Stati Uniti 98K € 2% +55,2%
Turchia 38K € 0,8% +7,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4102.10 · 302,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 142,8K USD142,8K USD+1,2 Mln USD+9,6 Mln USD+> 21,7 Mln USD

Esportazioni: 76
  1. Australia: 152,3 Mln USD
  2. Spagna: 24,4 Mln USD
  3. Regno Unito: 21,7 Mln USD
  4. Nuova Zelanda: 16,4 Mln USD
  5. Italia: 16,2 Mln USD
  6. Sudafrica: 13,1 Mln USD
  7. Francia: 11,7 Mln USD
  8. Grecia: 9,6 Mln USD
  9. Irlanda: 7,1 Mln USD
  10. Stati Uniti: 5,3 Mln USD
  11. Norvegia: 2,7 Mln USD
  12. Germania: 2,2 Mln USD
  13. Portogallo: 2 Mln USD
  14. Afghanistan: 1,8 Mln USD
  15. Arabia Saudita: 1,6 Mln USD
  16. Turchia: 1,2 Mln USD
  17. Svezia: 1,2 Mln USD
  18. Austria: 1,2 Mln USD
  19. Turkmenistan: 1,2 Mln USD
  20. Islanda: 1,2 Mln USD
  21. Bulgaria: 1 Mln USD
  22. Libano: 897,3K USD
  23. Macedonia del Nord: 851,2K USD
  24. Myanmar (Birmania): 633,7K USD
  25. Emirati Arabi Uniti: 511,7K USD
  26. Giordania: 394,6K USD
  27. Cile: 359,6K USD
  28. Filippine: 340K USD
  29. Serbia: 332,9K USD
  30. Iran: 281,7K USD
  31. Cipro: 242,7K USD
  32. Argentina: 241,9K USD
  33. Sudan: 241,6K USD
  34. Paesi Bassi: 169,7K USD
  35. Finlandia: 154,3K USD
  36. Bosnia ed Erzegovina: 149,6K USD
  37. Cina: 142,8K USD
  38. Kuwait: 120,5K USD
  39. Somalia: 115,5K USD
  40. Croazia: 111,4K USD
  41. Ruanda: 106,8K USD
  42. Corea del Sud: 99,7K USD
  43. Yemen: 95,9K USD
  44. Uruguay: 76,5K USD
  45. Senegal: 76,4K USD
  46. Albania: 70,4K USD
  47. Iraq: 66,7K USD
  48. Polonia: 65K USD
  49. Romania: 64,5K USD
  50. Egitto: 30,4K USD
  51. Canada: 29,7K USD
  52. Montenegro: 29,1K USD
  53. Oman: 26,9K USD
  54. Belgio: 26,7K USD
  55. Danimarca: 25,2K USD
  56. Ciad: 18,8K USD
  57. India: 16,8K USD
  58. Kazakistan: 14K USD
  59. Ungheria: 13,7K USD
  60. Honduras: 11,7K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Australia 152,3 Mln USD 50,4%
2 Spagna 24,4 Mln USD 8,1%
3 Regno Unito 21,7 Mln USD 7,2%
4 Nuova Zelanda 16,4 Mln USD 5,4%
5 Italia 16,2 Mln USD 5,4%
6 Sudafrica 13,1 Mln USD 4,3%
7 Francia 11,7 Mln USD 3,9%
8 Grecia 9,6 Mln USD 3,2%
9 Irlanda 7,1 Mln USD 2,4%
10 Stati Uniti 5,3 Mln USD 1,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 209,9 Mln USD 69,4%
2 Turchia 31,8 Mln USD 10,5%
3 Spagna 12 Mln USD 4%
4 Pakistan 8,5 Mln USD 2,8%
5 Francia 8,2 Mln USD 2,7%
6 Italia 8,2 Mln USD 2,7%
7 Portogallo 4,8 Mln USD 1,6%
8 Polonia 3,8 Mln USD 1,3%
9 Brasile 1,6 Mln USD 0,5%
10 Russia 1,4 Mln USD 0,5%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4102.10 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4102.10 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4102.10 nell’UE hanno raggiunto 5 Mln € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Australia ne ha fornito il 37%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 302,3 Mln USD (+14,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Australia (152,3 Mln USD), davanti alla Spagna.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «pelli gregge di ovini: col vello»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4102.10 del Sistema armonizzato (voce 4102), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «pelli gregge di ovini: col vello» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4102.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «pelli gregge di ovini: col vello» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4102.10 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «pelli gregge di ovini: col vello»?

L’Australia, con 152,3 Mln USD nel 2024 (il 50,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 16,2 Mln USD (il 5,4% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 76 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4102.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4102.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Australia (37%), il Regno Unito (29%) e la Cina (12%), su importazioni totali per 5 Mln €.