Sottovoce · Capitolo 43 · Voce 4301

4301.80

4301.80: altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

La sottovoce 4301.80 appartiene alla voce 4301 (pelli da pellicceria gregge), nel capitolo 43.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4301 80 00 altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3254/91
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi15,2 Mln €+28,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione24,03 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 768K €feb 2024: 938K €mar 2024: 740K €apr 2024: 1,5 Mln €mag 2024: 3 Mln €giu 2024: 1,8 Mln €lug 2024: 1,9 Mln €ago 2024: 920K €set 2024: 998K €ott 2024: 1,4 Mln €nov 2024: 490K €dic 2024: 311K €gen 2025: 853K €feb 2025: 1,6 Mln €mar 2025: 618K €apr 2025: 2,3 Mln €mag 2025: 980K €giu 2025: 906K €lug 2025: 672K €ago 2025: 648K €set 2025: 375K €ott 2025: 739K €nov 2025: 280K €dic 2025: 1,2 Mln €gen 2026: 481K €feb 2026: 1,1 Mln €mar 2026: 1,3 Mln €apr 2026: 1,3 Mln €mag 2026: 2,2 Mln €giu 2026: 2,3 Mln €lug 2026: 1,6 Mln €ago 2026: 2,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Canada 5,6 Mln € 36,9% +27,2%
Ucraina 2,2 Mln € 14,8% +31,8%
Stati Uniti 1,9 Mln € 12,7% -38,9%
Moldavia 1,3 Mln € 8,9% +1078,8%
Cina 1,2 Mln € 7,8% +45,4%
Bosnia ed Erzegovina 932K € 6,1% +151,1%
San Marino 698K € 4,6% —
Argentina 420K € 2,8% -42,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4301.80 · 94 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 100K USD100K USD+708K USD+4 Mln USD+> 12 Mln USD

Esportazioni: 49
  1. Russia: 42 Mln USD
  2. Canada: 12 Mln USD
  3. Stati Uniti: 11 Mln USD
  4. Spagna: 7 Mln USD
  5. Ucraina: 4 Mln USD
  6. Finlandia: 3 Mln USD
  7. Argentina: 2 Mln USD
  8. Polonia: 2 Mln USD
  9. Cechia: 2 Mln USD
  10. Germania: 1 Mln USD
  11. Belgio: 1 Mln USD
  12. Cina: 1 Mln USD
  13. Italia: 709K USD
  14. Lituania: 580K USD
  15. Bosnia ed Erzegovina: 504K USD
  16. Danimarca: 479K USD
  17. Serbia: 414K USD
  18. Grecia: 378K USD
  19. Slovacchia: 371K USD
  20. Francia: 345K USD
  21. Moldavia: 234K USD
  22. Armenia: 229K USD
  23. Norvegia: 193K USD
  24. Thailandia: 110K USD
  25. Cile: 100K USD
  26. Turchia: 95K USD
  27. Estonia: 90K USD
  28. Regno Unito: 78K USD
  29. Croazia: 76K USD
  30. Svizzera: 69K USD
  31. Bulgaria: 60K USD
  32. Nuova Zelanda: 56K USD
  33. Ungheria: 50K USD
  34. Brasile: 46K USD
  35. Mozambico: 32K USD
  36. Sudafrica: 30K USD
  37. Irlanda: 15K USD
  38. Svezia: 6K USD
  39. Zimbabwe: 4K USD
  40. Singapore: 3K USD
  41. Mongolia: 3K USD
  42. Giappone: 3K USD
  43. Austria: 1K USD
  44. Romania: 800 USD
  45. Corea del Sud: 200 USD
  46. Egitto: 100 USD
  47. Etiopia: 100 USD
  48. Groenlandia: 100 USD
  49. Messico: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Russia 42 Mln USD 44,4%
2 Canada 12 Mln USD 12,9%
3 Stati Uniti 11 Mln USD 12,1%
4 Spagna 7 Mln USD 7%
5 Ucraina 4 Mln USD 4,2%
6 Finlandia 3 Mln USD 2,7%
7 Argentina 2 Mln USD 2,6%
8 Polonia 2 Mln USD 2,4%
9 Cechia 2 Mln USD 2%
10 Germania 1 Mln USD 1,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Thailandia 40 Mln USD 42,7%
2 Cambogia 13 Mln USD 13,8%
3 Portogallo 13 Mln USD 13,7%
4 Spagna 5 Mln USD 4,9%
5 Stati Uniti 3 Mln USD 3,6%
6 Croazia 3 Mln USD 3%
7 Grecia 3 Mln USD 2,8%
8 Belgio 2 Mln USD 2,4%
9 Turchia 2 Mln USD 2,2%
10 Cina 2 Mln USD 1,7%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 4301.80 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 4301.80 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4301.80 nell’UE hanno raggiunto 15,2 Mln € (+28% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Canada ne ha fornito il 37%, davanti all’Ucraina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 94 Mln USD (+38,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Russia (42 Mln USD), davanti al Canada.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre pelli da pellicceria, intere»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4301.80 del Sistema armonizzato (voce 4301), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre pelli da pellicceria, intere» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4301.80 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre pelli da pellicceria, intere» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4301.80 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre pelli da pellicceria, intere»?

La Russia, con 42 Mln USD nel 2024 (il 44,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 709K USD (lo 0,8% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 49 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 4301.80?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4301.80?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Canada (37%), l’Ucraina (15%) e gli Stati Uniti (13%), su importazioni totali per 15,2 Mln €.