Sottovoce · Capitolo 43 · Voce 4302

4302.20

4302.20: Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

4302.20 è una sottovoce a sei cifre della voce 4302, pelli da pellicceria conciate o preparate, capitolo 43.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 4302 20 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3254/91
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14, Regulation 0263/22
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • Y685 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter sexies)
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,1 Mln €-1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione12,15 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 13K €feb 2024: 53K €mar 2024: 41K €apr 2024: 83K €mag 2024: 49K €giu 2024: 185K €lug 2024: 92K €ago 2024: 37K €set 2024: 59K €ott 2024: 93K €nov 2024: 258K €dic 2024: 30K €gen 2025: 72K €feb 2025: 103K €mar 2025: 33K €apr 2025: 162K €mag 2025: 100K €giu 2025: 85K €lug 2025: 69K €ago 2025: 91K €set 2025: 87K €ott 2025: 162K €nov 2025: 47K €dic 2025: 44K €gen 2026: 102K €feb 2026: 190K €mar 2026: 51K €apr 2026: 75K €mag 2026: 124K €giu 2026: 72K €lug 2026: 111K €ago 2026: 77K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 241K € 21,1% +25%
San Marino 203K € 17,8% +2,7%
Cina 189K € 16,5% -15,8%
Stati Uniti 117K € 10,2% +76,8%
Sudafrica 83K € 7,3% -48,8%
Brasile 82K € 7,2% +427%
Namibia 70K € 6,1% +82,4%
Russia 33K € 2,9% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

4302.20 · 13 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 13K USD13K USD+124K USD+676K USD+> 2 Mln USD

Esportazioni: 57
  1. Italia: 4 Mln USD
  2. Grecia: 2 Mln USD
  3. Brasile: 2 Mln USD
  4. Spagna: 802K USD
  5. Stati Uniti: 715K USD
  6. Cina: 676K USD
  7. San Marino: 398K USD
  8. Turchia: 256K USD
  9. Canada: 198K USD
  10. Corea del Sud: 172K USD
  11. Cambogia: 171K USD
  12. Sudafrica: 157K USD
  13. Russia: 135K USD
  14. Argentina: 124K USD
  15. Ungheria: 108K USD
  16. Ucraina: 91K USD
  17. Norvegia: 67K USD
  18. Germania: 66K USD
  19. Danimarca: 54K USD
  20. Francia: 51K USD
  21. Polonia: 45K USD
  22. Svezia: 40K USD
  23. Giappone: 33K USD
  24. Arabia Saudita: 29K USD
  25. Vietnam: 24K USD
  26. RAS di Hong Kong: 24K USD
  27. Filippine: 13K USD
  28. Regno Unito: 12K USD
  29. Finlandia: 12K USD
  30. Paesi Bassi: 10K USD
  31. Uzbekistan: 9K USD
  32. Albania: 7K USD
  33. Belgio: 7K USD
  34. Bulgaria: 6K USD
  35. Zimbabwe: 5K USD
  36. Tanzania: 4K USD
  37. Portogallo: 3K USD
  38. Israele: 3K USD
  39. Kirghizistan: 3K USD
  40. Romania: 3K USD
  41. Nuova Zelanda: 2K USD
  42. Cechia: 2K USD
  43. Singapore: 2K USD
  44. Austria: 2K USD
  45. Indonesia: 1K USD
  46. Uruguay: 1K USD
  47. Croazia: 900 USD
  48. Australia: 700 USD
  49. Svizzera: 600 USD
  50. Moldavia: 500 USD
  51. Zambia: 500 USD
  52. Colombia: 400 USD
  53. Lituania: 400 USD
  54. Kenya: 300 USD
  55. Islanda: 0 USD
  56. Slovacchia: 0 USD
  57. Slovenia: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 4 Mln USD 28,3%
2 Grecia 2 Mln USD 18%
3 Brasile 2 Mln USD 18%
4 Spagna 802K USD 6,2%
5 Stati Uniti 715K USD 5,5%
6 Cina 676K USD 5,2%
7 San Marino 398K USD 3,1%
8 Turchia 256K USD 2%
9 Canada 198K USD 1,5%
10 Corea del Sud 172K USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Spagna 2 Mln USD 14,5%
2 Cina 2 Mln USD 13,7%
3 Stati Uniti 2 Mln USD 13,2%
4 Vietnam 1 Mln USD 11,1%
5 RAS di Hong Kong 782K USD 6%
6 Marocco 696K USD 5,3%
7 Grecia 679K USD 5,2%
8 Portogallo 524K USD 4%
9 Italia 461K USD 3,5%
10 Canada 377K USD 2,9%

La sottovoce 4302.20 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 4302.20 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4302.20 per 1,1 Mln € (−1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 12,15 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 21%, davanti a San Marino.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 13 Mln USD, con un aumento del 55,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Italia, con il 28,3% del totale, davanti alla Grecia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 4302.20 del Sistema armonizzato (voce 4302), nella sezione VIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 4302.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 4302.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e…»?

L’Italia, con 4 Mln USD nel 2024 (il 28,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4 Mln USD (il 28,3% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 57 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 4302.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (21%), San Marino (18%) e la Cina (17%), su importazioni totali per 1,1 Mln €.