Sottovoce · Capitolo 62 · Voce 6204

6204.39

6204.39: Abiti a giacca: giacche, di altre materie tessili

Designazione ufficiale di altre materie tessili

La sottovoce 6204.39 appartiene alla voce 6204 (abiti a giacca), nel capitolo 62.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12% dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 9
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 6204 39 di altre materie tessili:
  2. di fibre artificiali:
  3. 6204 39 11 da lavoro 12%+4p/st
  4. 6204 39 19 altre 12%+4p/st
  5. 6204 39 90 di altre materie tessili 12%+4p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Controllo all’importazioneImmissione in libera pratica (limitazione quantitativa)
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0936/15
    Documenti
    • L079 Prodotti tessili: licenza d'importazione
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

9,6%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 10,6%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi195,7 Mln €-11,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione30,99 € al kg
Aliquote preferenziali per paese38%38% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 21,9 Mln €feb 2024: 28,8 Mln €mar 2024: 40,3 Mln €apr 2024: 37,1 Mln €mag 2024: 23,8 Mln €giu 2024: 17,8 Mln €lug 2024: 21,5 Mln €ago 2024: 18,5 Mln €set 2024: 14,6 Mln €ott 2024: 13,1 Mln €nov 2024: 9,9 Mln €dic 2024: 12 Mln €gen 2025: 21,1 Mln €feb 2025: 28,7 Mln €mar 2025: 32,6 Mln €apr 2025: 25,8 Mln €mag 2025: 21,6 Mln €giu 2025: 16,3 Mln €lug 2025: 12,4 Mln €ago 2025: 12,4 Mln €set 2025: 10,5 Mln €ott 2025: 8,1 Mln €nov 2025: 9,8 Mln €dic 2025: 11,1 Mln €gen 2026: 16,4 Mln €feb 2026: 24,3 Mln €mar 2026: 29,1 Mln €apr 2026: 24,6 Mln €mag 2026: 17,8 Mln €giu 2026: 15,5 Mln €lug 2026: 14,1 Mln €ago 2026: 14,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 58,9 Mln € 30,1% -24,4%
Marocco 37,2 Mln € 19% +9,8%
Vietnam 16,1 Mln € 8,2% -28,9%
Bangladesh 13,5 Mln € 6,9% -19,4%
Turchia 12,8 Mln € 6,5% +10,9%
Cambogia 7,9 Mln € 4% +30,4%
Tunisia 7,3 Mln € 3,8% -13,5%
Myanmar (Birmania) 6,3 Mln € 3,2% +2,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.

Commercio mondiale nel 2024

6204.39 · 1,2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 193,4K USD193,4K USD+2,3 Mln USD+15,6 Mln USD+> 79,6 Mln USD

Esportazioni: 160
  1. Cina: 265,4 Mln USD
  2. Italia: 145,7 Mln USD
  3. Vietnam: 96,3 Mln USD
  4. Stati Uniti: 90 Mln USD
  5. Marocco: 79,6 Mln USD
  6. Spagna: 66,3 Mln USD
  7. Francia: 54 Mln USD
  8. Germania: 50,1 Mln USD
  9. Polonia: 39,6 Mln USD
  10. Bangladesh: 34,6 Mln USD
  11. Turchia: 32,3 Mln USD
  12. Romania: 27,3 Mln USD
  13. Cambogia: 21,5 Mln USD
  14. Portogallo: 20 Mln USD
  15. India: 18,5 Mln USD
  16. Corea del Sud: 15,6 Mln USD
  17. Bulgaria: 14,9 Mln USD
  18. Myanmar (Birmania): 14,1 Mln USD
  19. Paesi Bassi: 11,2 Mln USD
  20. Svizzera: 9,4 Mln USD
  21. Tunisia: 9,3 Mln USD
  22. Bahrein: 8,1 Mln USD
  23. Regno Unito: 7,9 Mln USD
  24. Danimarca: 7,7 Mln USD
  25. Filippine: 7,6 Mln USD
  26. Indonesia: 6,5 Mln USD
  27. Sri Lanka: 5,6 Mln USD
  28. Austria: 5,3 Mln USD
  29. Pakistan: 5,2 Mln USD
  30. RAS di Hong Kong: 4,9 Mln USD
  31. Giappone: 3,8 Mln USD
  32. Lituania: 3,4 Mln USD
  33. Slovacchia: 3,3 Mln USD
  34. Giordania: 3,2 Mln USD
  35. Belgio: 3 Mln USD
  36. Canada: 2,9 Mln USD
  37. Svezia: 2,9 Mln USD
  38. Thailandia: 2,3 Mln USD
  39. Cechia: 2,3 Mln USD
  40. Ucraina: 2 Mln USD
  41. Sudafrica: 2 Mln USD
  42. Singapore: 2 Mln USD
  43. Emirati Arabi Uniti: 2 Mln USD
  44. Moldavia: 1,9 Mln USD
  45. Armenia: 1,8 Mln USD
  46. Macedonia del Nord: 1,8 Mln USD
  47. Albania: 1,8 Mln USD
  48. Serbia: 1,7 Mln USD
  49. Russia: 1,6 Mln USD
  50. Croazia: 1,6 Mln USD
  51. Australia: 1,5 Mln USD
  52. Ungheria: 1,5 Mln USD
  53. Egitto: 1,5 Mln USD
  54. Eswatini: 1,1 Mln USD
  55. Bosnia ed Erzegovina: 1,1 Mln USD
  56. Grecia: 974,6K USD
  57. Malaysia: 959,2K USD
  58. Lettonia: 949,5K USD
  59. RAS di Macao: 925,2K USD
  60. Colombia: 806,3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 265,4 Mln USD 21,4%
2 Italia 145,7 Mln USD 11,7%
3 Vietnam 96,3 Mln USD 7,8%
4 Stati Uniti 90 Mln USD 7,2%
5 Marocco 79,6 Mln USD 6,4%
6 Spagna 66,3 Mln USD 5,3%
7 Francia 54 Mln USD 4,3%
8 Germania 50,1 Mln USD 4%
9 Polonia 39,6 Mln USD 3,2%
10 Bangladesh 34,6 Mln USD 2,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 125,1 Mln USD 10,1%
2 Stati Uniti 112,1 Mln USD 9%
3 Messico 93,4 Mln USD 7,5%
4 Francia 86,7 Mln USD 7%
5 Spagna 83,5 Mln USD 6,7%
6 Polonia 66,7 Mln USD 5,4%
7 Italia 55,3 Mln USD 4,5%
8 Regno Unito 46,3 Mln USD 3,7%
9 Paesi Bassi 37 Mln USD 3%
10 Cina 35 Mln USD 2,8%

La sottovoce 6204.39 si articola in 3 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari al 12%.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 6204.39 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 100%.

140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 12%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6204.39 nell’UE hanno raggiunto 195,7 Mln € (−11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 30%, davanti al Marocco.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 1,2 Mld USD (−3,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (265,4 Mln USD), davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «abiti a giacca: giacche, di altre materie tessili»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 6204.39 del Sistema armonizzato (voce 6204), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «abiti a giacca: giacche, di altre materie tessili» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 6204.39 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 12%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «abiti a giacca: giacche, di altre materie tessili» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 6204.39 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dall’1% al 27,3% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «abiti a giacca: giacche, di altre materie tessili»?

La Cina, con 265,4 Mln USD nel 2024 (il 21,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 145,7 Mln USD (l’11,7% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 160 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 6204.39?

140 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 12%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 6204.39?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (30%), il Marocco (19%) e il Vietnam (8%), su importazioni totali per 195,7 Mln €.