Sottovoce · Capitolo 68 · Voce 6806

6806.90

6806.90: Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili: altri

Argilla espansa e altri isolanti minerali

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 6806.90 – argilla espansa e altri isolanti minerali – rientra nella voce 6806, nel capitolo 68.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 6806 90 00 altri Esente+4—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi134,1 Mln €+2,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,48 € al kg
Aliquote preferenziali per paese0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 11,4 Mln €feb 2024: 13 Mln €mar 2024: 12,1 Mln €apr 2024: 14 Mln €mag 2024: 12,9 Mln €giu 2024: 9,5 Mln €lug 2024: 12,2 Mln €ago 2024: 9,5 Mln €set 2024: 10,5 Mln €ott 2024: 11,1 Mln €nov 2024: 10,8 Mln €dic 2024: 11,9 Mln €gen 2025: 9,6 Mln €feb 2025: 9,9 Mln €mar 2025: 13,4 Mln €apr 2025: 11,3 Mln €mag 2025: 11,1 Mln €giu 2025: 10,9 Mln €lug 2025: 10,7 Mln €ago 2025: 9,2 Mln €set 2025: 10,8 Mln €ott 2025: 10,2 Mln €nov 2025: 11,8 Mln €dic 2025: 7,5 Mln €gen 2026: 9,4 Mln €feb 2026: 10,2 Mln €mar 2026: 13,5 Mln €apr 2026: 13,9 Mln €mag 2026: 10,6 Mln €giu 2026: 12,4 Mln €lug 2026: 11,5 Mln €ago 2026: 12,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 39,2 Mln € 29,2% +21%
Regno Unito 33,2 Mln € 24,7% +12,4%
Stati Uniti 19,6 Mln € 14,6% -27,2%
Giappone 17,3 Mln € 12,9% -16,6%
Messico 6,4 Mln € 4,8% +461,5%
Turchia 4,2 Mln € 3,1% -14,6%
Svizzera 2,2 Mln € 1,6% -29,1%
Canada 1,7 Mln € 1,3% -21,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.

Commercio mondiale nel 2024

6806.90 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 127,2K USD127,2K USD+5,9 Mln USD+40,7 Mln USD+> 164,4 Mln USD

Esportazioni: 119
  1. Germania: 358,5 Mln USD
  2. Stati Uniti: 281,9 Mln USD
  3. Cina: 226,9 Mln USD
  4. Giappone: 164,4 Mln USD
  5. Belgio: 152,8 Mln USD
  6. Canada: 80,7 Mln USD
  7. Francia: 80,2 Mln USD
  8. Ungheria: 67,8 Mln USD
  9. Regno Unito: 59,3 Mln USD
  10. Polonia: 56,5 Mln USD
  11. Cechia: 55,9 Mln USD
  12. Italia: 40,7 Mln USD
  13. Paesi Bassi: 39 Mln USD
  14. Corea del Sud: 32,1 Mln USD
  15. Danimarca: 30,7 Mln USD
  16. Messico: 28,2 Mln USD
  17. Austria: 21,7 Mln USD
  18. India: 20,9 Mln USD
  19. Irlanda: 19,9 Mln USD
  20. Sudafrica: 17,7 Mln USD
  21. Slovenia: 16,9 Mln USD
  22. Turchia: 16,4 Mln USD
  23. Spagna: 15,7 Mln USD
  24. Emirati Arabi Uniti: 12,2 Mln USD
  25. Brasile: 10,9 Mln USD
  26. Svizzera: 8,7 Mln USD
  27. Svezia: 7 Mln USD
  28. Taiwan: 6,8 Mln USD
  29. Australia: 5,9 Mln USD
  30. Russia: 5,5 Mln USD
  31. Vietnam: 4,6 Mln USD
  32. Thailandia: 4,4 Mln USD
  33. Malaysia: 4,3 Mln USD
  34. Arabia Saudita: 3,8 Mln USD
  35. Estonia: 3,7 Mln USD
  36. Romania: 3,3 Mln USD
  37. Bulgaria: 2,7 Mln USD
  38. Indonesia: 2,5 Mln USD
  39. Portogallo: 2,3 Mln USD
  40. Norvegia: 1,7 Mln USD
  41. Serbia: 1,7 Mln USD
  42. Singapore: 1,6 Mln USD
  43. Croazia: 1,5 Mln USD
  44. Slovacchia: 1,5 Mln USD
  45. Ucraina: 907,3K USD
  46. Lituania: 808,6K USD
  47. Lettonia: 759,3K USD
  48. Kazakistan: 609,2K USD
  49. Grecia: 535,2K USD
  50. Cile: 476,7K USD
  51. RAS di Hong Kong: 378,4K USD
  52. Finlandia: 360,7K USD
  53. Lussemburgo: 339,7K USD
  54. Giordania: 287K USD
  55. Nuova Zelanda: 273,9K USD
  56. Marocco: 237,9K USD
  57. Islanda: 127,2K USD
  58. Guatemala: 117,8K USD
  59. Colombia: 93,4K USD
  60. Israele: 64,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 358,5 Mln USD 18%
2 Stati Uniti 281,9 Mln USD 14,2%
3 Cina 226,9 Mln USD 11,4%
4 Giappone 164,4 Mln USD 8,3%
5 Belgio 152,8 Mln USD 7,7%
6 Canada 80,7 Mln USD 4,1%
7 Francia 80,2 Mln USD 4%
8 Ungheria 67,8 Mln USD 3,4%
9 Regno Unito 59,3 Mln USD 3%
10 Polonia 56,5 Mln USD 2,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 272,3 Mln USD 13,7%
2 Germania 125 Mln USD 6,3%
3 Canada 110,3 Mln USD 5,5%
4 Polonia 108,9 Mln USD 5,5%
5 Messico 95,2 Mln USD 4,8%
6 Regno Unito 85,6 Mln USD 4,3%
7 Francia 80,1 Mln USD 4%
8 Italia 78,9 Mln USD 4%
9 Paesi Bassi 55,2 Mln USD 2,8%
10 India 49,6 Mln USD 2,5%

La sottovoce 6806.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 6806.90 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 6806.90 per 134,1 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,48 € al kg; la Cina ne ha fornito il 29%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 2 Mld USD, con un calo del 2,8% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 18% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 6806.90 del Sistema armonizzato (voce 6806), nella sezione XIII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «lane di loppa, di scorie, di roccia e lane…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 6806.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «lane di loppa, di scorie, di roccia e lane…» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 6806.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «lane di loppa, di scorie, di roccia e lane…»?

La Germania, con 358,5 Mln USD nel 2024 (il 18% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 40,7 Mln USD (il 2% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 119 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «argilla espansa e altri isolanti minerali»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (29%), il Regno Unito (25%) e gli Stati Uniti (15%), su importazioni totali per 134,1 Mln €.