Sottovoce · Capitolo 71 · Voce 7110

7110.39

7110.39: Platino, greggio o semilavorato, o in polvere: rodio, altro

Designazione ufficiale altro

7110.39 è una sottovoce a sei cifre della voce 7110, platino, greggio o semilavorato, o in polvere, capitolo 71.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7110 39 00 altro Esenteg

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y257 Merci importate da qualsiasi entità o persona non elencata all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi3,1 Mln €+23,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione24.678,83 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 59K €feb 2024: 27K €mar 2024: 1,3 Mln €apr 2024: 240K €mag 2024: 1,1 Mln €giu 2024: 42K €lug 2024: 349K €ago 2024: 488K €set 2024: 159K €ott 2024: 153K €nov 2024: 36K €dic 2024: 26K €gen 2025: 219K €feb 2025: 1,1 Mln €mar 2025: 115K €apr 2025: 212K €mag 2025: 177K €giu 2025: 129K €lug 2025: 125K €ago 2025: 76K €set 2025: 132K €ott 2025: 108K €nov 2025: 396K €dic 2025: 147K €gen 2026: 171K €feb 2026: 243K €mar 2026: 684K €apr 2026: 190K €mag 2026: 371K €giu 2026: 158K €lug 2026: 329K €ago 2026: 179K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 1,6 Mln € 50,9% +100,4%
Regno Unito 1,1 Mln € 34,9% +123,7%
Giappone 183K € 5,9% +22,6%
Cina 92K € 3% +23,3%
Singapore 77K € 2,5% —
Stati Uniti 54K € 1,7% -94,4%
Thailandia 36K € 1,2% —
Pakistan 19 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7110.39 · 600,6 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 95,3K USD95,3K USD+1,8 Mln USD+5,7 Mln USD+> 7,6 Mln USD

Esportazioni: 38
  1. Sudafrica: 563,9 Mln USD
  2. Stati Uniti: 7,6 Mln USD
  3. Regno Unito: 7,4 Mln USD
  4. Germania: 5,7 Mln USD
  5. Italia: 4 Mln USD
  6. Belgio: 2,1 Mln USD
  7. Giappone: 2 Mln USD
  8. Francia: 1,9 Mln USD
  9. Polonia: 1,8 Mln USD
  10. Corea del Sud: 1,8 Mln USD
  11. India: 572K USD
  12. Spagna: 544,2K USD
  13. Austria: 273,9K USD
  14. Singapore: 265,8K USD
  15. Cina: 207,6K USD
  16. Irlanda: 147,7K USD
  17. Cechia: 110,6K USD
  18. Thailandia: 95,3K USD
  19. Svizzera: 69,7K USD
  20. Canada: 40,3K USD
  21. Portogallo: 33,9K USD
  22. Australia: 17,9K USD
  23. Grecia: 15K USD
  24. Israele: 14,2K USD
  25. Paesi Bassi: 13K USD
  26. Norvegia: 13K USD
  27. Arabia Saudita: 12K USD
  28. RAS di Hong Kong: 10,1K USD
  29. Svezia: 5,6K USD
  30. Taiwan: 4,2K USD
  31. Malta: 3,7K USD
  32. Messico: 1,6K USD
  33. Ungheria: 1,1K USD
  34. Brasile: 200 USD
  35. Nigeria: 100 USD
  36. Turchia: 100 USD
  37. Pakistan: 0 USD
  38. Romania: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Sudafrica 563,9 Mln USD 93,9%
2 Stati Uniti 7,6 Mln USD 1,3%
3 Regno Unito 7,4 Mln USD 1,2%
4 Germania 5,7 Mln USD 0,9%
5 Italia 4 Mln USD 0,7%
6 Belgio 2,1 Mln USD 0,4%
7 Giappone 2 Mln USD 0,3%
8 Francia 1,9 Mln USD 0,3%
9 Polonia 1,8 Mln USD 0,3%
10 Corea del Sud 1,8 Mln USD 0,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 335,8 Mln USD 55,9%
2 Regno Unito 95,8 Mln USD 15,9%
3 Germania 79,6 Mln USD 13,2%
4 Giappone 60,6 Mln USD 10,1%
5 Canada 11,5 Mln USD 1,9%
6 Italia 3,1 Mln USD 0,5%
7 Francia 2,9 Mln USD 0,5%
8 Corea del Sud 1,7 Mln USD 0,3%
9 Marocco 783,5K USD 0,1%
10 Vietnam 726,3K USD 0,1%

La sottovoce 7110.39 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7110.39 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7110.39 per 3,1 Mln € (+23% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 24.678,83 € al kg; l’India ne ha fornito il 51%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 600,6 Mln USD, con un aumento del 58,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Sudafrica, con il 93,9% del totale, davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «platino, greggio o semilavorato, o in polvere: rodio, altro»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7110.39 del Sistema armonizzato (voce 7110), nella sezione XIV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «platino, greggio o semilavorato, o in polvere» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7110.39 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «platino, greggio o semilavorato, o in polvere» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7110.39 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «platino, greggio o semilavorato, o in polvere»?

La Sudafrica, con 563,9 Mln USD nel 2024 (il 93,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4 Mln USD (lo 0,7% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 38 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7110.39?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’India (51%), il Regno Unito (35%) e il Giappone (6%), su importazioni totali per 3,1 Mln €.