Sottovoce · Capitolo 72 · Voce 7206

7206.90

7206.90: Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme: altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce 7206.90 appartiene alla voce 7206 (ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il…), nel capitolo 72.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7206 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 2

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y959 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato V (carbone, ferro e minerale di ferro) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi192,4 Mln €+26,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,59 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 37,8 Mln €feb 2024: 1,7 Mln €mar 2024: 24,1 Mln €apr 2024: 38,9 Mln €mag 2024: 17 Mln €giu 2024: 13,3 Mln €lug 2024: 17,5 Mln €ago 2024: 16,8 Mln €set 2024: 461K €ott 2024: 22,7 Mln €nov 2024: 12,5 Mln €dic 2024: 15,6 Mln €gen 2025: 14,4 Mln €feb 2025: 16,1 Mln €mar 2025: 12,7 Mln €apr 2025: 12,8 Mln €mag 2025: 551K €giu 2025: 18,5 Mln €lug 2025: 24,5 Mln €ago 2025: 898K €set 2025: 23,8 Mln €ott 2025: 16,6 Mln €nov 2025: 2 Mln €dic 2025: 32 Mln €gen 2026: 2,1 Mln €feb 2026: 34,1 Mln €mar 2026: 12,1 Mln €apr 2026: 14,5 Mln €mag 2026: 7,4 Mln €giu 2026: 12,9 Mln €lug 2026: 11,2 Mln €ago 2026: 23,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
India 160 Mln € 83,1% +11,2%
Cina 22,4 Mln € 11,7% +493,7%
Regno Unito 6,8 Mln € 3,5% +180,1%
Giappone 1,9 Mln € 1% +133,3%
Corea del Sud 656K € 0,3% +178%
Turchia 267K € 0,1% +11,5%
Emirati Arabi Uniti 150K € 0,1% +24%
Stati Uniti 103K € 0,1% -3,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7206.90 · 413 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 145K USD145K USD+1 Mln USD+12 Mln USD+> 18 Mln USD

Esportazioni: 95
  1. India: 218 Mln USD
  2. Cina: 20 Mln USD
  3. Svezia: 18 Mln USD
  4. Italia: 18 Mln USD
  5. Slovenia: 16 Mln USD
  6. Stati Uniti: 16 Mln USD
  7. Zimbabwe: 13 Mln USD
  8. Belgio: 12 Mln USD
  9. Germania: 12 Mln USD
  10. Paesi Bassi: 8 Mln USD
  11. Libia: 8 Mln USD
  12. Francia: 7 Mln USD
  13. Regno Unito: 5 Mln USD
  14. Bulgaria: 4 Mln USD
  15. Danimarca: 4 Mln USD
  16. Spagna: 4 Mln USD
  17. Ungheria: 4 Mln USD
  18. Cechia: 4 Mln USD
  19. Irlanda: 2 Mln USD
  20. Romania: 2 Mln USD
  21. Lituania: 2 Mln USD
  22. Lussemburgo: 2 Mln USD
  23. Finlandia: 1 Mln USD
  24. Lettonia: 1 Mln USD
  25. Austria: 1 Mln USD
  26. Indonesia: 1 Mln USD
  27. Corea del Sud: 876K USD
  28. Egitto: 853K USD
  29. Brasile: 747K USD
  30. Giappone: 730K USD
  31. Portogallo: 688K USD
  32. Polonia: 626K USD
  33. Croazia: 621K USD
  34. Sudafrica: 464K USD
  35. Taiwan: 442K USD
  36. Algeria: 433K USD
  37. Norvegia: 343K USD
  38. Tanzania: 286K USD
  39. Svizzera: 272K USD
  40. Malaysia: 269K USD
  41. Zambia: 265K USD
  42. Singapore: 201K USD
  43. Australia: 185K USD
  44. Honduras: 167K USD
  45. Turchia: 145K USD
  46. Slovacchia: 137K USD
  47. Emirati Arabi Uniti: 108K USD
  48. Israele: 88K USD
  49. Corea del Nord: 71K USD
  50. Uganda: 69K USD
  51. Albania: 67K USD
  52. Canada: 63K USD
  53. Messico: 50K USD
  54. Nuova Zelanda: 49K USD
  55. Costa Rica: 47K USD
  56. Iran: 35K USD
  57. RAS di Hong Kong: 34K USD
  58. Nigeria: 27K USD
  59. Islanda: 21K USD
  60. Arabia Saudita: 21K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 India 218 Mln USD 52,9%
2 Cina 20 Mln USD 4,9%
3 Svezia 18 Mln USD 4,4%
4 Italia 18 Mln USD 4,4%
5 Slovenia 16 Mln USD 4%
6 Stati Uniti 16 Mln USD 3,9%
7 Zimbabwe 13 Mln USD 3%
8 Belgio 12 Mln USD 2,9%
9 Germania 12 Mln USD 2,9%
10 Paesi Bassi 8 Mln USD 2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 223 Mln USD 54,1%
2 Germania 43 Mln USD 10,4%
3 Lettonia 14 Mln USD 3,5%
4 Egitto 14 Mln USD 3,4%
5 Sudafrica 11 Mln USD 2,8%
6 Spagna 11 Mln USD 2,7%
7 Paesi Bassi 8 Mln USD 2%
8 Grecia 6 Mln USD 1,5%
9 Regno Unito 6 Mln USD 1,4%
10 Francia 6 Mln USD 1,4%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 7206.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 7206.90 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,5%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7206.90 nell’UE hanno raggiunto 192,4 Mln € (+27% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito l’83%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 413 Mln USD (−2,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’India (218 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7206.90 del Sistema armonizzato (voce 7206), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7206.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7206.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre…»?

L’India, con 218 Mln USD nel 2024 (il 52,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 18 Mln USD (il 4,4% del totale mondiale) e si colloca al 4º posto su 95 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 7206.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’India (83%), la Cina (12%) e il Regno Unito (4%), su importazioni totali per 192,4 Mln €.