Sottovoce · Capitolo 73 · Voce 7306

7306.90

7306.90: Altri tubi, tubi e profilati cavi: altri

Tubi e profilati cavi in acciaio, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 7306.90 – tubi e profilati cavi in acciaio, altri – rientra nella voce 7306, nel capitolo 73.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 9
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 7306 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 8

  • Misura di salvaguardiaDazio addizionale 50%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Cina, Regno Unito, India, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Taiwan
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize e altri 73
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Turchia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 11

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y963 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte IV del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 30 settembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
    • C132 Fattura contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C133 Bolla di consegna contenente informazioni sul paese di fusione e colata e sul numero di colata
    • C134 Certificato di qualità o clausole negli ordini di acquisto o nei contratti attuati contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C135 Dichiarazione a lungo termine del fornitore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C136 Documenti contabili o di produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C137 Documento doganale del paese esportatore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C138 Corrispondenza commerciale contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C139 Descrizioni della produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 ottobre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi45,6 Mln €-4,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,63 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 2,1 Mln €feb 2024: 2,3 Mln €mar 2024: 2,3 Mln €apr 2024: 3,9 Mln €mag 2024: 4 Mln €giu 2024: 3,3 Mln €lug 2024: 3,6 Mln €ago 2024: 2,4 Mln €set 2024: 3,2 Mln €ott 2024: 4,2 Mln €nov 2024: 3,1 Mln €dic 2024: 3,9 Mln €gen 2025: 5,3 Mln €feb 2025: 3,2 Mln €mar 2025: 3,7 Mln €apr 2025: 4,6 Mln €mag 2025: 4 Mln €giu 2025: 3 Mln €lug 2025: 5,3 Mln €ago 2025: 4,2 Mln €set 2025: 2,6 Mln €ott 2025: 5,7 Mln €nov 2025: 2,5 Mln €dic 2025: 3,2 Mln €gen 2026: 6,6 Mln €feb 2026: 2,8 Mln €mar 2026: 2,3 Mln €apr 2026: 6,6 Mln €mag 2026: 3,1 Mln €giu 2026: 1,5 Mln €lug 2026: 7 Mln €ago 2026: 1,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 16,2 Mln € 35,6% +7,2%
Emirati Arabi Uniti 7,5 Mln € 16,4% +48,1%
Cina 6,1 Mln € 13,5% -20,2%
Stati Uniti 3,9 Mln € 8,6% -17,7%
India 2,6 Mln € 5,6% -0,4%
Regno Unito 1,6 Mln € 3,6% -23,9%
Svizzera 1,6 Mln € 3,4% +47,8%
Norvegia 1,1 Mln € 2,5% +34,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

7306.90 · 1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 621K USD621K USD+8 Mln USD+30 Mln USD+> 73 Mln USD

Esportazioni: 142
  1. Cina: 196 Mln USD
  2. Italia: 78 Mln USD
  3. Stati Uniti: 78 Mln USD
  4. Norvegia: 78 Mln USD
  5. India: 73 Mln USD
  6. Germania: 70 Mln USD
  7. Polonia: 49 Mln USD
  8. Giappone: 48 Mln USD
  9. Sudafrica: 43 Mln USD
  10. Emirati Arabi Uniti: 40 Mln USD
  11. Turchia: 38 Mln USD
  12. Regno Unito: 31 Mln USD
  13. Uganda: 31 Mln USD
  14. Spagna: 30 Mln USD
  15. Corea del Sud: 29 Mln USD
  16. Canada: 28 Mln USD
  17. Vietnam: 27 Mln USD
  18. Paesi Bassi: 24 Mln USD
  19. Francia: 19 Mln USD
  20. Cechia: 17 Mln USD
  21. Svezia: 17 Mln USD
  22. Romania: 17 Mln USD
  23. Giordania: 16 Mln USD
  24. Slovacchia: 14 Mln USD
  25. Pakistan: 14 Mln USD
  26. Messico: 13 Mln USD
  27. Thailandia: 13 Mln USD
  28. Malaysia: 13 Mln USD
  29. Taiwan: 11 Mln USD
  30. Austria: 10 Mln USD
  31. Indonesia: 9 Mln USD
  32. Belgio: 9 Mln USD
  33. Danimarca: 9 Mln USD
  34. Slovenia: 9 Mln USD
  35. Lituania: 8 Mln USD
  36. Arabia Saudita: 8 Mln USD
  37. Singapore: 7 Mln USD
  38. Russia: 6 Mln USD
  39. Ungheria: 6 Mln USD
  40. Brasile: 6 Mln USD
  41. Croazia: 5 Mln USD
  42. Bulgaria: 5 Mln USD
  43. Estonia: 4 Mln USD
  44. Svizzera: 4 Mln USD
  45. Portogallo: 4 Mln USD
  46. Honduras: 4 Mln USD
  47. Kenya: 4 Mln USD
  48. Serbia: 3 Mln USD
  49. RAS di Hong Kong: 3 Mln USD
  50. Egitto: 3 Mln USD
  51. Argentina: 2 Mln USD
  52. Australia: 2 Mln USD
  53. Lettonia: 2 Mln USD
  54. Irlanda: 2 Mln USD
  55. Finlandia: 2 Mln USD
  56. Grecia: 2 Mln USD
  57. Nepal: 2 Mln USD
  58. Lussemburgo: 2 Mln USD
  59. El Salvador: 2 Mln USD
  60. Ucraina: 1 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 196 Mln USD 14,9%
2 Italia 78 Mln USD 5,9%
3 Stati Uniti 78 Mln USD 5,9%
4 Norvegia 78 Mln USD 5,9%
5 India 73 Mln USD 5,5%
6 Germania 70 Mln USD 5,3%
7 Polonia 49 Mln USD 3,7%
8 Giappone 48 Mln USD 3,7%
9 Sudafrica 43 Mln USD 3,3%
10 Emirati Arabi Uniti 40 Mln USD 3,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 80 Mln USD 6,1%
2 Germania 56 Mln USD 4,3%
3 Francia 50 Mln USD 3,8%
4 Cina 48 Mln USD 3,7%
5 Arabia Saudita 45 Mln USD 3,4%
6 Singapore 43 Mln USD 3,3%
7 Canada 42 Mln USD 3,2%
8 Thailandia 42 Mln USD 3,2%
9 Regno Unito 40 Mln USD 3%
10 Brasile 32 Mln USD 2,5%

Decisioni vincolanti per merci simili 3

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N328989 U.S. CBP 28 ottobre 2022 · 7306.90.50.00

    The tariff classification and country of origin of pipe-in-pipe assemblies. Correction to Ruling Number N328388.

  • N328388 U.S. CBP 14 ottobre 2022 · 7306.90.50.00

    The tariff classification and country of origin of pipe-in-pipe assemblies

  • N297795 U.S. CBP 12 luglio 2018 · 7306.90.50.00

    The tariff classification of double walled and insulated stove pipes from Canada

La sottovoce 7306.90 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 7306.90 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7306.90 per 45,6 Mln € (−4% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,63 € al kg; la Turchia ne ha fornito il 36%, davanti agli Emirati Arabi Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1 Mld USD, con un calo del 15,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Cina, con il 14,9% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri tubi, tubi e profilati cavi: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 7306.90 del Sistema armonizzato (voce 7306), nella sezione XV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri tubi, tubi e profilati cavi: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 7306.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri tubi, tubi e profilati cavi: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 7306.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri tubi, tubi e profilati cavi: altri»?

La Cina, con 196 Mln USD nel 2024 (il 14,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 78 Mln USD (il 5,9% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 142 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «tubi e profilati cavi in acciaio, altri»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Turchia (36%), gli Emirati Arabi Uniti (16%) e la Cina (14%), su importazioni totali per 45,6 Mln €.