Sottovoce · Capitolo 84 · Voce 8418

8418.30

8418.30: Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

Congelatori a pozzetto fino a 800 l

La sottovoce SA 8418.30 – congelatori a pozzetto fino a 800 l – rientra nella voce 8418, nel capitolo 84.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,2% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8418 30 Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:
  2. 8418 30 20 di capacità inferiore o uguale a 400 l 2,2%p/st
  3. 8418 30 80 di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l 2,2%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 10

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8418 30 20 91 Pre-charged with hydrofluorocarbons (HFCs)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8418 30 20 99 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8418 30 80 91 Pre-charged with hydrofluorocarbons (HFCs)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8418 30 80 99 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    8418 30 20 10 For use in civil aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    8418 30 80 10 For use in civil aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 13

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y793 Prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, importati/esportati come effetti personali. (Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/590)
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 20 10 For use in civil aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 20 91 Pre-charged with hydrofluorocarbons (HFCs)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 20 99 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 80 10 For use in civil aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 80 91 Pre-charged with hydrofluorocarbons (HFCs)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Solo per
    8418 30 80 99 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y167 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 5, del regolamento (UE) 2024/573 (merci descritte nella relativa nota a piè di pagina TM)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi235,3 Mln €+3,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,65 € al kg
Aliquota preferenziale10%10% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 14,6 Mln €feb 2024: 16,5 Mln €mar 2024: 16,9 Mln €apr 2024: 21,1 Mln €mag 2024: 22,3 Mln €giu 2024: 21,3 Mln €lug 2024: 24,1 Mln €ago 2024: 21,8 Mln €set 2024: 17,6 Mln €ott 2024: 16,9 Mln €nov 2024: 16,3 Mln €dic 2024: 15,6 Mln €gen 2025: 15 Mln €feb 2025: 15,8 Mln €mar 2025: 19,6 Mln €apr 2025: 21,9 Mln €mag 2025: 23,6 Mln €giu 2025: 24 Mln €lug 2025: 21,7 Mln €ago 2025: 19,1 Mln €set 2025: 18,9 Mln €ott 2025: 17,4 Mln €nov 2025: 15,9 Mln €dic 2025: 12,7 Mln €gen 2026: 15,3 Mln €feb 2026: 15 Mln €mar 2026: 23,2 Mln €apr 2026: 21,2 Mln €mag 2026: 23,8 Mln €giu 2026: 24,9 Mln €lug 2026: 26,1 Mln €ago 2026: 20,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 199,9 Mln € 85% +10,9%
Turchia 19,3 Mln € 8,2% -26,6%
Malaysia 7,1 Mln € 3% -37,7%
Ucraina 3,2 Mln € 1,4% -3,3%
Giappone 2,3 Mln € 1% +25%
Stati Uniti 1,2 Mln € 0,5% -17,6%
Regno Unito 898K € 0,4% -1,3%
Messico 270K € 0,1% -23,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8418.30 · 2 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 133K USD133K USD+2,3 Mln USD+9,3 Mln USD+> 30,6 Mln USD

Esportazioni: 142
  1. Cina: 1,6 Mld USD
  2. Turchia: 94,5 Mln USD
  3. Italia: 54,7 Mln USD
  4. Danimarca: 36,3 Mln USD
  5. Sudafrica: 30,6 Mln USD
  6. Portogallo: 24,5 Mln USD
  7. Malaysia: 20,8 Mln USD
  8. Russia: 16,3 Mln USD
  9. Brasile: 13,3 Mln USD
  10. Cile: 12 Mln USD
  11. Giappone: 10,6 Mln USD
  12. Stati Uniti: 10,1 Mln USD
  13. Thailandia: 9,8 Mln USD
  14. Germania: 9,3 Mln USD
  15. Egitto: 8,6 Mln USD
  16. Paesi Bassi: 8,4 Mln USD
  17. Serbia: 7,9 Mln USD
  18. Polonia: 7,6 Mln USD
  19. Indonesia: 7,5 Mln USD
  20. Cechia: 7,3 Mln USD
  21. Austria: 6,4 Mln USD
  22. Eswatini: 6,2 Mln USD
  23. Singapore: 5,2 Mln USD
  24. Messico: 4,7 Mln USD
  25. Svezia: 4 Mln USD
  26. Ucraina: 3,9 Mln USD
  27. Guatemala: 3,7 Mln USD
  28. Regno Unito: 3,3 Mln USD
  29. Francia: 3 Mln USD
  30. Spagna: 2,8 Mln USD
  31. Uzbekistan: 2,7 Mln USD
  32. RAS di Hong Kong: 2,4 Mln USD
  33. India: 2,4 Mln USD
  34. Ungheria: 2,4 Mln USD
  35. Taiwan: 2,3 Mln USD
  36. Belgio: 1,8 Mln USD
  37. Bulgaria: 1,6 Mln USD
  38. Emirati Arabi Uniti: 1,4 Mln USD
  39. Romania: 1,3 Mln USD
  40. Corea del Sud: 1,3 Mln USD
  41. Grecia: 1,1 Mln USD
  42. Filippine: 894,6K USD
  43. Slovacchia: 874,7K USD
  44. Zimbabwe: 830,7K USD
  45. Australia: 761,7K USD
  46. Argentina: 709,2K USD
  47. Kazakistan: 695,6K USD
  48. Pakistan: 688,6K USD
  49. Algeria: 674,6K USD
  50. Lituania: 663,9K USD
  51. Lettonia: 660,9K USD
  52. Estonia: 658,4K USD
  53. Lussemburgo: 650,4K USD
  54. Croazia: 643K USD
  55. Canada: 578,4K USD
  56. Nuova Zelanda: 553,6K USD
  57. Svizzera: 463,1K USD
  58. Irlanda: 436,7K USD
  59. Honduras: 435K USD
  60. Colombia: 421,6K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 1,6 Mld USD 77%
2 Turchia 94,5 Mln USD 4,6%
3 Italia 54,7 Mln USD 2,7%
4 Danimarca 36,3 Mln USD 1,8%
5 Sudafrica 30,6 Mln USD 1,5%
6 Portogallo 24,5 Mln USD 1,2%
7 Malaysia 20,8 Mln USD 1%
8 Russia 16,3 Mln USD 0,8%
9 Brasile 13,3 Mln USD 0,7%
10 Cile 12 Mln USD 0,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 257,5 Mln USD 12,6%
2 Iraq 59,4 Mln USD 2,9%
3 Brasile 58,6 Mln USD 2,9%
4 Messico 58,3 Mln USD 2,9%
5 Nigeria 56,6 Mln USD 2,8%
6 Indonesia 56,2 Mln USD 2,8%
7 Francia 50,2 Mln USD 2,5%
8 Filippine 48,8 Mln USD 2,4%
9 Russia 47,1 Mln USD 2,3%
10 Venezuela 42 Mln USD 2,1%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N350929 U.S. CBP 11 luglio 2025 · 8418.30.00.00

    The tariff classification of freezers from Austria

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8418.30 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari al 2,2%.

La sottovoce 8418.30 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,2%.

152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,2%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8418.30 nell’UE hanno raggiunto 235,3 Mln € (+4% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito l’85%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 2 Mld USD (+8,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cina (1,6 Mld USD), davanti alla Turchia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8418.30 del Sistema armonizzato (voce 8418), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8418.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,2%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8418.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di…»?

La Cina, con 1,6 Mld USD nel 2024 (il 77% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 54,7 Mln USD (il 2,7% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 142 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «congelatori a pozzetto fino a 800 l»?

152 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 2,2%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «congelatori a pozzetto fino a 800 l»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (85%), la Turchia (8%) e la Malaysia (3%), su importazioni totali per 235,3 Mln €.