Sottovoce · Capitolo 84 · Voce 8433

8433.53

8433.53: Macchine per la raccolta di radici o tuberi

La sottovoce 8433.53 appartiene alla voce 8433 (macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti…), nel capitolo 84.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8433 53 Macchine per la raccolta di radici o tuberi:
  2. 8433 53 10 Macchine per la raccolta delle patate Esentep/st
  3. 8433 53 30 Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole Esentep/st
  4. 8433 53 90 altre Esentep/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi6,5 Mln €-27,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,93 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 982K €feb 2024: 766K €mar 2024: 1,1 Mln €apr 2024: 972K €mag 2024: 1,4 Mln €giu 2024: 703K €lug 2024: 1,3 Mln €ago 2024: 791K €set 2024: 1,2 Mln €ott 2024: 334K €nov 2024: 389K €dic 2024: 458K €gen 2025: 311K €feb 2025: 782K €mar 2025: 381K €apr 2025: 1,1 Mln €mag 2025: 1,1 Mln €giu 2025: 855K €lug 2025: 590K €ago 2025: 1,5 Mln €set 2025: 383K €ott 2025: 501K €nov 2025: 290K €dic 2025: 48K €gen 2026: 290K €feb 2026: 35K €mar 2026: 243K €apr 2026: 652K €mag 2026: 1,7 Mln €giu 2026: 323K €lug 2026: 719K €ago 2026: 1,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 4 Mln € 61,1% -30,9%
Cina 675K € 10,4% -10%
Turchia 440K € 6,8% -19,8%
Svizzera 437K € 6,7% +55,5%
Norvegia 154K € 2,4% -54,1%
Canada 118K € 1,8% —
Ucraina 98K € 1,5% -62,1%
Vietnam 79K € 1,2% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8433.53 · 672,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 352,4K USD352,4K USD+2,1 Mln USD+18,9 Mln USD+> 67,5 Mln USD

Esportazioni: 61
  1. Germania: 403,4 Mln USD
  2. Belgio: 67,5 Mln USD
  3. Paesi Bassi: 49,9 Mln USD
  4. Danimarca: 24,6 Mln USD
  5. Stati Uniti: 22,1 Mln USD
  6. Polonia: 18,9 Mln USD
  7. Francia: 18,3 Mln USD
  8. Estonia: 15,3 Mln USD
  9. Italia: 11,1 Mln USD
  10. Regno Unito: 9 Mln USD
  11. Turchia: 3,5 Mln USD
  12. Ungheria: 3,3 Mln USD
  13. Spagna: 3,1 Mln USD
  14. Cina: 3,1 Mln USD
  15. Canada: 2,1 Mln USD
  16. Svezia: 2 Mln USD
  17. Austria: 1,6 Mln USD
  18. Slovenia: 1,6 Mln USD
  19. Cechia: 1,5 Mln USD
  20. Brasile: 1,5 Mln USD
  21. Croazia: 1,4 Mln USD
  22. Svizzera: 1,2 Mln USD
  23. Irlanda: 1 Mln USD
  24. Giappone: 815,4K USD
  25. Thailandia: 719,6K USD
  26. Iran: 416,7K USD
  27. Sudafrica: 401,8K USD
  28. Romania: 391,5K USD
  29. Norvegia: 355,9K USD
  30. Bulgaria: 352,4K USD
  31. Russia: 351,1K USD
  32. Serbia: 280,5K USD
  33. Bielorussia: 232,9K USD
  34. Finlandia: 215,9K USD
  35. Slovacchia: 209,8K USD
  36. Ucraina: 156,6K USD
  37. Portogallo: 154,6K USD
  38. Lituania: 145,9K USD
  39. Australia: 143,2K USD
  40. India: 128K USD
  41. Israele: 124,7K USD
  42. Messico: 72,9K USD
  43. Corea del Sud: 51,6K USD
  44. Marocco: 46,7K USD
  45. Grecia: 46,3K USD
  46. Lettonia: 22,7K USD
  47. Emirati Arabi Uniti: 14,2K USD
  48. Macedonia del Nord: 13,2K USD
  49. Taiwan: 10K USD
  50. Bosnia ed Erzegovina: 8,9K USD
  51. Nuova Zelanda: 8,2K USD
  52. Cile: 5,6K USD
  53. RAS di Hong Kong: 4,6K USD
  54. Perù: 4,6K USD
  55. Pakistan: 3,7K USD
  56. Lussemburgo: 3K USD
  57. Kenya: 600 USD
  58. Kazakistan: 500 USD
  59. Kirghizistan: 100 USD
  60. Mozambico: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 403,4 Mln USD 60%
2 Belgio 67,5 Mln USD 10%
3 Paesi Bassi 49,9 Mln USD 7,4%
4 Danimarca 24,6 Mln USD 3,7%
5 Stati Uniti 22,1 Mln USD 3,3%
6 Polonia 18,9 Mln USD 2,8%
7 Francia 18,3 Mln USD 2,7%
8 Estonia 15,3 Mln USD 2,3%
9 Italia 11,1 Mln USD 1,7%
10 Regno Unito 9 Mln USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Russia 86,9 Mln USD 12,9%
2 Francia 86,3 Mln USD 12,8%
3 Regno Unito 61,5 Mln USD 9,1%
4 Polonia 41,5 Mln USD 6,2%
5 Paesi Bassi 40,2 Mln USD 6%
6 Canada 31,9 Mln USD 4,7%
7 Stati Uniti 24,5 Mln USD 3,6%
8 Belgio 22,3 Mln USD 3,3%
9 Danimarca 19,2 Mln USD 2,9%
10 Germania 15,8 Mln USD 2,3%

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 8433.53 in 3 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 8433.53 comprende 7 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8433.53 nell’UE hanno raggiunto 6,5 Mln € (−28% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 61%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 672,8 Mln USD (+14,3% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Germania (403,4 Mln USD), davanti al Belgio.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «macchine per la raccolta di radici o tuberi»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8433.53 del Sistema armonizzato (voce 8433), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «macchine per la raccolta di radici o tuberi» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8433.53 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «macchine per la raccolta di radici o tuberi» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8433.53 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «macchine per la raccolta di radici o tuberi»?

La Germania, con 403,4 Mln USD nel 2024 (il 60% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 11,1 Mln USD (l’1,7% del totale mondiale) e si colloca al 9º posto su 61 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8433.53?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (61%), la Cina (10%) e la Turchia (7%), su importazioni totali per 6,5 Mln €.