Sottovoce · Capitolo 84 · Voce 8451

8451.10

8451.10: Macchine per pulire a secco

8451.10 è una sottovoce a sei cifre della voce 8451, macchine ed apparecchi, capitolo 84.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,2% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8451 10 00 Macchine per pulire a secco 2,2%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y793 Prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, importati/esportati come effetti personali. (Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/590)
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi2,3 Mln €-16,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione12,62 € al kg
Aliquota preferenziale23%23% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 243K €feb 2024: 260K €mar 2024: 155K €apr 2024: 90K €mag 2024: 87K €giu 2024: 311K €lug 2024: 106K €ago 2024: 402K €set 2024: 100K €ott 2024: 156K €nov 2024: 321K €dic 2024: 248K €gen 2025: 101K €feb 2025: 266K €mar 2025: 293K €apr 2025: 328K €mag 2025: 66K €giu 2025: 442K €lug 2025: 47K €ago 2025: 344K €set 2025: 239K €ott 2025: 85K €nov 2025: 448K €dic 2025: 170K €gen 2026: 200K €feb 2026: 258K €mar 2026: 245K €apr 2026: 113K €mag 2026: 151K €giu 2026: 95K €lug 2026: 185K €ago 2026: 73K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 1,4 Mln € 61,7% -6,4%
Svizzera 495K € 21,9% -3,1%
Regno Unito 243K € 10,8% +21,2%
Turchia 65K € 2,9% -81,8%
Stati Uniti 44K € 1,9% -49,2%
Serbia 10K € 0,4% —
RAS di Hong Kong 4K € 0,2% —
Thailandia 3K € 0,2% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

8451.10 · 56 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25K USD25K USD+172K USD+734K USD+> 4 Mln USD

Esportazioni: 88
  1. Italia: 27 Mln USD
  2. Cina: 8 Mln USD
  3. Stati Uniti: 4 Mln USD
  4. Paesi Bassi: 4 Mln USD
  5. Germania: 3 Mln USD
  6. Turchia: 1 Mln USD
  7. Polonia: 935K USD
  8. Francia: 835K USD
  9. Svizzera: 734K USD
  10. Cechia: 733K USD
  11. Spagna: 700K USD
  12. Croazia: 609K USD
  13. Giappone: 575K USD
  14. India: 387K USD
  15. Regno Unito: 384K USD
  16. Belgio: 339K USD
  17. Thailandia: 325K USD
  18. Svezia: 308K USD
  19. Corea del Sud: 234K USD
  20. Malaysia: 223K USD
  21. Australia: 172K USD
  22. Romania: 170K USD
  23. Cambogia: 140K USD
  24. Singapore: 135K USD
  25. RAS di Hong Kong: 125K USD
  26. Sudafrica: 116K USD
  27. Portogallo: 97K USD
  28. Austria: 87K USD
  29. Israele: 77K USD
  30. Costa d’Avorio: 60K USD
  31. Taiwan: 50K USD
  32. Mauritius: 36K USD
  33. Tunisia: 34K USD
  34. Emirati Arabi Uniti: 29K USD
  35. Finlandia: 29K USD
  36. Slovenia: 29K USD
  37. Bulgaria: 28K USD
  38. Malawi: 26K USD
  39. Messico: 26K USD
  40. Estonia: 26K USD
  41. Macedonia del Nord: 25K USD
  42. Danimarca: 24K USD
  43. Canada: 18K USD
  44. Vietnam: 17K USD
  45. Iran: 17K USD
  46. Colombia: 14K USD
  47. Ungheria: 10K USD
  48. Russia: 9K USD
  49. Grecia: 9K USD
  50. Irlanda: 8K USD
  51. Albania: 6K USD
  52. Slovacchia: 6K USD
  53. Cile: 6K USD
  54. Libano: 5K USD
  55. Kenya: 5K USD
  56. Lussemburgo: 5K USD
  57. Ucraina: 4K USD
  58. Lituania: 4K USD
  59. Nuova Zelanda: 4K USD
  60. Bahrein: 4K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 27 Mln USD 48,1%
2 Cina 8 Mln USD 14,2%
3 Stati Uniti 4 Mln USD 7,3%
4 Paesi Bassi 4 Mln USD 6,6%
5 Germania 3 Mln USD 5,5%
6 Turchia 1 Mln USD 2,2%
7 Polonia 935K USD 1,7%
8 Francia 835K USD 1,5%
9 Svizzera 734K USD 1,3%
10 Cechia 733K USD 1,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 8 Mln USD 14,7%
2 Germania 3 Mln USD 6,1%
3 Regno Unito 3 Mln USD 5,8%
4 Egitto 3 Mln USD 5,4%
5 Francia 3 Mln USD 4,6%
6 India 2 Mln USD 4,2%
7 Belgio 2 Mln USD 4,2%
8 Messico 2 Mln USD 4,2%
9 Svizzera 2 Mln USD 3,3%
10 Arabia Saudita 1 Mln USD 2,6%

La sottovoce 8451.10 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 2,2%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 8451.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 2,2%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 2,2%; per 152 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8451.10 per 2,3 Mln € (−17% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 12,62 € al kg; la Cina ne ha fornito il 62%, davanti alla Svizzera.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 56 Mln USD, con un calo del 9% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è l’Italia, con il 48,1% del totale, davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «macchine per pulire a secco»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8451.10 del Sistema armonizzato (voce 8451), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «macchine per pulire a secco» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8451.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,2%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «macchine per pulire a secco» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 8451.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 2,2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «macchine per pulire a secco»?

L’Italia, con 27 Mln USD nel 2024 (il 48,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 27 Mln USD (il 48,1% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 88 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 8451.10?

152 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 2,2%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 8451.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (62%), la Svizzera (22%) e il Regno Unito (11%), su importazioni totali per 2,3 Mln €.