Sottovoce · Capitolo 86 · Voce 8603

8603.10

8603.10: a presa di corrente elettrica esterna

Elettromotrici ed elettrotreni

La sottovoce SA 8603.10 – elettromotrici ed elettrotreni – rientra nella voce 8603, nel capitolo 86.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 1,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti — Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 8603 10 00 a presa di corrente elettrica esterna 1,7%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione "sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 23 aprile 2031
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L129 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—1,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Giappone Giappone 0,7%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi972,9 Mln €+55,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione56,47 € al kg
Aliquote preferenziali per paese89%89% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 24,2 Mln €feb 2024: 29 Mln €mar 2024: 33 Mln €apr 2024: 35,8 Mln €mag 2024: 30,8 Mln €giu 2024: 44,2 Mln €lug 2024: 27,7 Mln €ago 2024: 28,3 Mln €set 2024: 51,1 Mln €ott 2024: 73,8 Mln €nov 2024: 69,2 Mln €dic 2024: 45,8 Mln €gen 2025: 43 Mln €feb 2025: 41 Mln €mar 2025: 7,2 Mln €apr 2025: 88,9 Mln €mag 2025: 17,6 Mln €giu 2025: 118,4 Mln €lug 2025: 25,3 Mln €ago 2025: 42,6 Mln €set 2025: 134,7 Mln €ott 2025: 57 Mln €nov 2025: 123,9 Mln €dic 2025: 52,6 Mln €gen 2026: 92,1 Mln €feb 2026: 133,3 Mln €mar 2026: 125,8 Mln €apr 2026: 56,7 Mln €mag 2026: 24,4 Mln €giu 2026: 61,9 Mln €lug 2026: 39,5 Mln €ago 2026: 70,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 735 Mln € 75,5% +87,2%
Regno Unito 95,4 Mln € 9,8% +1.363.060.185,7%
Turchia 58,2 Mln € 6% +86,2%
Serbia 53,3 Mln € 5,5% -50,4%
Norvegia 22,7 Mln € 2,3% +684,3%
Brasile 8,2 Mln € 0,8% -88,7%
Cina 231K € 0% -98,7%
Stati Uniti 181 € 0% -99,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.

Commercio mondiale nel 2024

8603.10 · 4,4 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25,9 Mln USD25,9 Mln USD+141 Mln USD+384,6 Mln USD+> 544,5 Mln USD

Esportazioni: 43
  1. Spagna: 623,8 Mln USD
  2. Corea del Sud: 544,5 Mln USD
  3. Cina: 514,2 Mln USD
  4. Svizzera: 418,3 Mln USD
  5. Polonia: 384,6 Mln USD
  6. Germania: 346,5 Mln USD
  7. Cechia: 284 Mln USD
  8. Austria: 202 Mln USD
  9. Serbia: 167,6 Mln USD
  10. Messico: 155,3 Mln USD
  11. Giappone: 141 Mln USD
  12. Russia: 92,8 Mln USD
  13. Regno Unito: 89,3 Mln USD
  14. Italia: 72,4 Mln USD
  15. Slovacchia: 57,2 Mln USD
  16. Francia: 53,3 Mln USD
  17. Brasile: 52,5 Mln USD
  18. Belgio: 50,6 Mln USD
  19. Turchia: 38,5 Mln USD
  20. Bielorussia: 27,6 Mln USD
  21. India: 25,9 Mln USD
  22. Stati Uniti: 25,2 Mln USD
  23. Romania: 19,7 Mln USD
  24. Svezia: 12,2 Mln USD
  25. Irlanda: 2,3 Mln USD
  26. Thailandia: 1,4 Mln USD
  27. Canada: 831,9K USD
  28. Danimarca: 444,5K USD
  29. Arabia Saudita: 347,4K USD
  30. Croazia: 134,8K USD
  31. Cile: 22,1K USD
  32. Paesi Bassi: 16,5K USD
  33. Lituania: 2,5K USD
  34. Ungheria: 2,3K USD
  35. Norvegia: 1,4K USD
  36. Slovenia: 900 USD
  37. Emirati Arabi Uniti: 300 USD
  38. Bosnia ed Erzegovina: 300 USD
  39. Portogallo: 300 USD
  40. Cipro: 200 USD
  41. Sudafrica: 100 USD
  42. Malaysia: 0 USD
  43. Singapore: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Spagna 623,8 Mln USD 14,2%
2 Corea del Sud 544,5 Mln USD 12,4%
3 Cina 514,2 Mln USD 11,7%
4 Svizzera 418,3 Mln USD 9,5%
5 Polonia 384,6 Mln USD 8,7%
6 Germania 346,5 Mln USD 7,9%
7 Cechia 284 Mln USD 6,4%
8 Austria 202 Mln USD 4,6%
9 Serbia 167,6 Mln USD 3,8%
10 Messico 155,3 Mln USD 3,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 313 Mln USD 7,1%
2 Regno Unito 264,3 Mln USD 6%
3 Paesi Bassi 256,9 Mln USD 5,8%
4 Israele 233,6 Mln USD 5,3%
5 Tanzania 227,6 Mln USD 5,2%
6 Svezia 218 Mln USD 4,9%
7 Filippine 207,7 Mln USD 4,7%
8 Svizzera 198,6 Mln USD 4,5%
9 Australia 188,4 Mln USD 4,3%
10 RAS di Hong Kong 147,3 Mln USD 3,3%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 8603.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari all’1,7%.

La sottovoce 8603.10 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 20%.

151 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi dell’1,7%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8603.10 nell’UE hanno raggiunto 972,9 Mln € (+56% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 76%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 4,4 Mld USD (−22,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Spagna (623,8 Mln USD), davanti alla Corea del Sud.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «a presa di corrente elettrica esterna»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 8603.10 del Sistema armonizzato (voce 8603), nella sezione XVII. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «a presa di corrente elettrica esterna» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8603.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio dell’1,7%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «a presa di corrente elettrica esterna» negli Stati Uniti?

Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 8603.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «a presa di corrente elettrica esterna»?

La Spagna, con 623,8 Mln USD nel 2024 (il 14,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 72,4 Mln USD (l’1,6% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 43 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «elettromotrici ed elettrotreni»?

151 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi dell’1,7%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «elettromotrici ed elettrotreni»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Svizzera (76%), il Regno Unito (10%) e la Turchia (6%), su importazioni totali per 972,9 Mln €.