Capitolo
Capitolo 02: Carni e frattaglie commestibili
Il capitolo 02 del Sistema armonizzato comprende 10 voci e fa parte della sezione I (animali VIVI e prodotti del regno animale).
Confronto dei dazi
Voci 10
- 0201Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
- 0202Carni di animali della specie bovina, congelate
- 0203Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
- 0204Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
- 0205Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata
- 0206Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
- 0207Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
- 0208Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
- 0209Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
- 0210Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 6 Mln USD6 Mln USD+170 Mln USD+2 Mld USD+> 9 Mld USD
Esportazioni: 184
- Brasile: 25 Mld USD
- Stati Uniti: 23 Mld USD
- Australia: 14 Mld USD
- Paesi Bassi: 11 Mld USD
- Spagna: 11 Mld USD
- Polonia: 9 Mld USD
- Germania: 8 Mld USD
- Canada: 8 Mld USD
- Nuova Zelanda: 5 Mld USD
- Irlanda: 4 Mld USD
- Francia: 4 Mld USD
- Danimarca: 4 Mld USD
- Belgio: 4 Mld USD
- India: 4 Mld USD
- Argentina: 4 Mld USD
- Italia: 3 Mld USD
- Messico: 3 Mld USD
- Uruguay: 2 Mld USD
- Regno Unito: 2 Mld USD
- Paraguay: 2 Mld USD
- Thailandia: 2 Mld USD
- Austria: 2 Mld USD
- Ungheria: 1 Mld USD
- Cina: 1 Mld USD
- Cile: 1 Mld USD
- Russia: 1 Mld USD
- Ucraina: 1 Mld USD
- Nicaragua: 794 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 736 Mln USD
- Turchia: 681 Mln USD
- Pakistan: 559 Mln USD
- Bielorussia: 474 Mln USD
- Giappone: 452 Mln USD
- Romania: 425 Mln USD
- Sudafrica: 419 Mln USD
- Lituania: 382 Mln USD
- Bulgaria: 351 Mln USD
- Portogallo: 347 Mln USD
- Cechia: 323 Mln USD
- Arabia Saudita: 265 Mln USD
- Bolivia: 239 Mln USD
- Kazakistan: 222 Mln USD
- Lettonia: 188 Mln USD
- Grecia: 183 Mln USD
- Slovenia: 182 Mln USD
- Slovacchia: 170 Mln USD
- Costa Rica: 167 Mln USD
- Svezia: 164 Mln USD
- Finlandia: 160 Mln USD
- Kenya: 155 Mln USD
- Croazia: 133 Mln USD
- Colombia: 121 Mln USD
- Estonia: 110 Mln USD
- Vietnam: 104 Mln USD
- Svizzera: 80 Mln USD
- Corea del Sud: 79 Mln USD
- Singapore: 77 Mln USD
- Mongolia: 66 Mln USD
- Tanzania: 63 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 53 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 75 Mln USD75 Mln USD+436 Mln USD+2 Mld USD+> 7 Mld USD
Importazioni: 224
- Cina: 22 Mld USD
- Stati Uniti: 15 Mld USD
- Giappone: 10 Mld USD
- Germania: 8 Mld USD
- Messico: 7 Mld USD
- Francia: 7 Mld USD
- Corea del Sud: 7 Mld USD
- Italia: 7 Mld USD
- Regno Unito: 7 Mld USD
- Paesi Bassi: 6 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 3 Mld USD
- RAS di Hong Kong: 3 Mld USD
- Canada: 3 Mld USD
- Filippine: 3 Mld USD
- Arabia Saudita: 3 Mld USD
- Polonia: 2 Mld USD
- Spagna: 2 Mld USD
- Belgio: 2 Mld USD
- Vietnam: 2 Mld USD
- Taiwan: 2 Mld USD
- Cile: 2 Mld USD
- Portogallo: 2 Mld USD
- Grecia: 2 Mld USD
- Cechia: 2 Mld USD
- Romania: 2 Mld USD
- Malaysia: 2 Mld USD
- Austria: 1 Mld USD
- Iraq: 1 Mld USD
- Svezia: 1 Mld USD
- Singapore: 1 Mld USD
- Egitto: 1 Mld USD
- Danimarca: 1 Mld USD
- Slovacchia: 1 Mld USD
- Turchia: 1 Mld USD
- Israele: 969 Mln USD
- Indonesia: 926 Mln USD
- Kuwait: 913 Mln USD
- Ungheria: 890 Mln USD
- Russia: 880 Mln USD
- Croazia: 825 Mln USD
- Svizzera: 747 Mln USD
- Irlanda: 684 Mln USD
- Australia: 679 Mln USD
- Bulgaria: 675 Mln USD
- Qatar: 658 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 626 Mln USD
- Colombia: 607 Mln USD
- Sudafrica: 523 Mln USD
- Uzbekistan: 484 Mln USD
- Ghana: 473 Mln USD
- Giordania: 471 Mln USD
- Guatemala: 465 Mln USD
- Algeria: 463 Mln USD
- Cuba: 458 Mln USD
- Lituania: 444 Mln USD
- RAS di Macao: 436 Mln USD
- Angola: 416 Mln USD
- Slovenia: 393 Mln USD
- Brasile: 388 Mln USD
- Oman: 375 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mld USD | 14,7% | |
| 2 | 23 Mld USD | 13,4% | |
| 3 | 14 Mld USD | 8,3% | |
| 4 | 11 Mld USD | 6,3% | |
| 5 | 11 Mld USD | 6,3% | |
| 6 | 9 Mld USD | 5,2% | |
| 7 | 8 Mld USD | 4,7% | |
| 8 | 8 Mld USD | 4,5% | |
| 9 | 5 Mld USD | 3,1% | |
| 10 | 4 Mld USD | 2,5% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mld USD | 12,8% | |
| 2 | 15 Mld USD | 8,9% | |
| 3 | 10 Mld USD | 6% | |
| 4 | 8 Mld USD | 4,8% | |
| 5 | 7 Mld USD | 4,2% | |
| 6 | 7 Mld USD | 4,1% | |
| 7 | 7 Mld USD | 3,9% | |
| 8 | 7 Mld USD | 3,9% | |
| 9 | 7 Mld USD | 3,9% | |
| 10 | 6 Mld USD | 3,6% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, il capitolo 02 comprende 248 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 15,4%. 26 di esse sono esenti da dazio. 186 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Il capitolo 02 si articola in 261 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 23,4% al 225%.
La tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti suddivide il capitolo 02 in 111 linee tariffarie; il dazio generale va dallo 0% al 26,4% (media del 6%). 20 di esse sono esenti da dazio. 55 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci del capitolo 02 sono state pari a 169 Mld USD (+3,8% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova il Brasile (25 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.
Il maggiore acquirente è la Cina, con importazioni per 22 Mld USD.
Note di capitolo
Nota
1. Questo capitolo non comprende:
a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
b) insetti commestibili non viventi (voce 0410);
c) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
d) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).
Note complementari
1.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02012020 e 02022010, l'insieme costituito:
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 02023050, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 02023050, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A. Sono considerati come:
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 02031110 e 02032110, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02031211, 02032211, 02101111 e 02101131, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02031911, 02032911, 02101930 e 02101960, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02031219, 02032219, 02101119 e 02101139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02031913, 02032913, 02101940 e 02101970, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02031915, 02032915, 02101211 e 02101219, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 e 02101960 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 02064900 e 02109949, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 02031955, 02032955, 02101950 o 02101981.
D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 02091011 e 02091019, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 02101131, 02101139, 02101219 e da 02101960 a 02101989, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 02071320 a 02071360, da 02071420 a 02071460, da 02072620 a 02072670, da 02072720 a 02072770, da 02074421 a 02074461, da 02074521 a 02074561, da 02075421 a 02075461, da 02075521 a 02075561 e da 02076021 a 02076061, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 o 02076081;
b) «metà», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 e 02076031, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e) «petti», ai sensi delle sottovoci 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451, 02075551 e 02076051, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 e 02076061, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 02072660 e 02072760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 02072670 e 02072770, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 02074471, 02074571, 02075471 e 02075571, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 021011 a 021093, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 021099, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «carni e frattaglie commestibili»?
Queste merci rientrano nel capitolo 02 del Sistema armonizzato, nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «carni e frattaglie commestibili» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 02 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 15,4% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «carni e frattaglie commestibili» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 02 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 23,4% al 225% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «carni e frattaglie commestibili»?
Il Brasile, con 25 Mld USD nel 2024 (il 14,7% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mld USD (l’1,8% del totale mondiale) e si colloca al 16º posto su 184 paesi esportatori.