Sottovoce · Capitolo 30 · Voce 3002

3002.49

3002.49: Vaccini, tossine, colture di microrganismi: altri

Tossine, colture e altri prodotti biologici

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 3002.49 – tossine, colture e altri prodotti biologici – rientra nella voce 3002, nel capitolo 30.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3002 49 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 15

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 10 Pathogens and cultures of pathogens
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 10 Pathogens and cultures of pathogens
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 20 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 20 Other
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 81 Pathogens and cultures of pathogens
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    3002 49 00 81 Pathogens and cultures of pathogens
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Solo per
    3002 49 00 81 Pathogens and cultures of pathogens
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Solo per
    3002 49 00 89 Other
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,5 Mld €+10,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione301,05 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 88,9 Mln €feb 2024: 222,6 Mln €mar 2024: 117,3 Mln €apr 2024: 83,8 Mln €mag 2024: 156,1 Mln €giu 2024: 127,2 Mln €lug 2024: 112,4 Mln €ago 2024: 83,2 Mln €set 2024: 113,7 Mln €ott 2024: 118,8 Mln €nov 2024: 114,1 Mln €dic 2024: 93,8 Mln €gen 2025: 153,6 Mln €feb 2025: 126,1 Mln €mar 2025: 136,6 Mln €apr 2025: 104,2 Mln €mag 2025: 110,4 Mln €giu 2025: 147,2 Mln €lug 2025: 98,9 Mln €ago 2025: 71,9 Mln €set 2025: 147,3 Mln €ott 2025: 166,6 Mln €nov 2025: 89,6 Mln €dic 2025: 109,6 Mln €gen 2026: 119,1 Mln €feb 2026: 114,2 Mln €mar 2026: 147 Mln €apr 2026: 82,7 Mln €mag 2026: 106,5 Mln €giu 2026: 132,8 Mln €lug 2026: 162,3 Mln €ago 2026: 155,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 874,5 Mln € 57% +5%
Regno Unito 395,5 Mln € 25,8% +37,8%
Singapore 79,5 Mln € 5,2% -3,8%
Svizzera 52,9 Mln € 3,4% +1,2%
Corea del Sud 32,8 Mln € 2,1% -5,3%
Argentina 21,7 Mln € 1,4% -46,3%
Giappone 16,5 Mln € 1,1% +66,8%
Cina 15,2 Mln € 1% +42,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3002.49 · 8 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 177,7K USD177,7K USD+7,9 Mln USD+126,7 Mln USD+> 744,3 Mln USD

Esportazioni: 131
  1. Stati Uniti: 1,6 Mld USD
  2. Irlanda: 1,1 Mld USD
  3. Germania: 767,5 Mln USD
  4. Regno Unito: 744,3 Mln USD
  5. Danimarca: 622,6 Mln USD
  6. Belgio: 470,3 Mln USD
  7. Francia: 437 Mln USD
  8. Austria: 408,2 Mln USD
  9. Corea del Sud: 324,8 Mln USD
  10. Italia: 276,2 Mln USD
  11. Paesi Bassi: 212,7 Mln USD
  12. Spagna: 129 Mln USD
  13. Singapore: 126,7 Mln USD
  14. Svizzera: 106,4 Mln USD
  15. Polonia: 65,6 Mln USD
  16. Argentina: 48,3 Mln USD
  17. Cina: 47,7 Mln USD
  18. India: 45,3 Mln USD
  19. Canada: 45 Mln USD
  20. Cechia: 41 Mln USD
  21. Lituania: 40,8 Mln USD
  22. Ungheria: 40,3 Mln USD
  23. Finlandia: 29,4 Mln USD
  24. Slovenia: 27,3 Mln USD
  25. Australia: 25,8 Mln USD
  26. Giappone: 25,6 Mln USD
  27. Nuova Zelanda: 19,5 Mln USD
  28. Turchia: 17,9 Mln USD
  29. Svezia: 17,6 Mln USD
  30. Bulgaria: 12 Mln USD
  31. Russia: 7,9 Mln USD
  32. Taiwan: 6,3 Mln USD
  33. Georgia: 5,6 Mln USD
  34. Estonia: 5,5 Mln USD
  35. Grecia: 4,7 Mln USD
  36. Brasile: 4,7 Mln USD
  37. Lettonia: 4,6 Mln USD
  38. Sudafrica: 4,4 Mln USD
  39. Arabia Saudita: 3,2 Mln USD
  40. Ucraina: 2,9 Mln USD
  41. Slovacchia: 2,8 Mln USD
  42. Israele: 2,6 Mln USD
  43. Messico: 2,6 Mln USD
  44. Uruguay: 2 Mln USD
  45. Thailandia: 1,9 Mln USD
  46. Panama: 1,8 Mln USD
  47. Bielorussia: 1,6 Mln USD
  48. Portogallo: 1,5 Mln USD
  49. Serbia: 1,3 Mln USD
  50. Armenia: 1,1 Mln USD
  51. Lussemburgo: 965,5K USD
  52. Romania: 924,3K USD
  53. Colombia: 793,2K USD
  54. Ecuador: 670,7K USD
  55. Bangladesh: 524,8K USD
  56. Norvegia: 413,4K USD
  57. Indonesia: 370K USD
  58. Croazia: 331,5K USD
  59. Emirati Arabi Uniti: 303,1K USD
  60. Kazakistan: 263,8K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 1,6 Mld USD 20,2%
2 Irlanda 1,1 Mld USD 13,8%
3 Germania 767,5 Mln USD 9,6%
4 Regno Unito 744,3 Mln USD 9,4%
5 Danimarca 622,6 Mln USD 7,8%
6 Belgio 470,3 Mln USD 5,9%
7 Francia 437 Mln USD 5,5%
8 Austria 408,2 Mln USD 5,1%
9 Corea del Sud 324,8 Mln USD 4,1%
10 Italia 276,2 Mln USD 3,5%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 725,1 Mln USD 9,1%
2 Francia 706 Mln USD 8,9%
3 Germania 677 Mln USD 8,5%
4 Cina 616,9 Mln USD 7,7%
5 Russia 401,7 Mln USD 5%
6 Irlanda 348,2 Mln USD 4,4%
7 Brasile 320,1 Mln USD 4%
8 Belgio 314,7 Mln USD 4%
9 Regno Unito 256,2 Mln USD 3,2%
10 Giappone 245,6 Mln USD 3,1%

Decisioni vincolanti per merci simili 4

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N351298 U.S. CBP 12 agosto 2025 · 3002.49.00.50

    The tariff classification of Lentiviral Vector from China

  • 600016294 HMRC 8 settembre 2026 – 7 settembre 2029 · 3002 49 00 20

    A powdered silage additive containing lactic acid bacteria to control fermentation, a stabilising strain to enhance aerobic stability, enzymes to improve fibre digestibility, and microbial stimulants to promote rapid activation when dissolved in water. Produced by fermentation and product is…

  • 600016295 HMRC 8 settembre 2026 – 7 settembre 2029 · 3002 49 00 20

    A silage additive in powder form containing lactic acid bacteria that control forage fermentation, including a specific stabilising strain that enhances aerobic stability. The product is produced by fermentation. Packaged in a 400 g plastic bottle.

  • 600015835 HMRC 30 luglio 2026 – 29 luglio 2029 · 3002 49 00 20

    Bespoke fungal cultures embedded on pellet 'scaffolds'. The scaffolds are soaked in nutrient media to encourage fungal growth. The fungi used are ectomycorrhizal, meaning they form symbiotic relationships with tree roots, improving the tree's access to water and nutrients from the soil. These…

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3002.90.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3002.49 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3002.49 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3002.49 nell’UE hanno raggiunto 1,5 Mld € (+10% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 57%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 8 Mld USD (+6,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (1,6 Mld USD), davanti all’Irlanda.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «vaccini, tossine, colture di microrganismi: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3002.49 del Sistema armonizzato (voce 3002), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «vaccini, tossine, colture di microrganismi: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3002.49 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «vaccini, tossine, colture di microrganismi: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3002.49 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «vaccini, tossine, colture di microrganismi: altri»?

Gli Stati Uniti, con 1,6 Mld USD nel 2024 (il 20,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 276,2 Mln USD (il 3,5% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 131 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «tossine, colture e altri prodotti biologici»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (57%), il Regno Unito (26%) e Singapore (5%), su importazioni totali per 1,5 Mld €.