Sottovoce · Capitolo 30 · Voce 3002

3002.59

3002.59: Colture cellulari, anche modificate: altri

Designazione ufficiale altri

3002.59 è una sottovoce a sei cifre della voce 3002, sangue umano, capitolo 30.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3002 59 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 9

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi219,7 Mln €+13,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1389,82 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 30,9 Mln €feb 2024: 30,1 Mln €mar 2024: 39,9 Mln €apr 2024: 9,3 Mln €mag 2024: 4,1 Mln €giu 2024: 25 Mln €lug 2024: 35,4 Mln €ago 2024: 17,1 Mln €set 2024: 16,9 Mln €ott 2024: 16,1 Mln €nov 2024: 17,7 Mln €dic 2024: 8,4 Mln €gen 2025: 10,4 Mln €feb 2025: 12,4 Mln €mar 2025: 23,6 Mln €apr 2025: 19,7 Mln €mag 2025: 16,8 Mln €giu 2025: 7,8 Mln €lug 2025: 19,1 Mln €ago 2025: 25,1 Mln €set 2025: 25,3 Mln €ott 2025: 20,3 Mln €nov 2025: 20,1 Mln €dic 2025: 23,8 Mln €gen 2026: 12,9 Mln €feb 2026: 18,3 Mln €mar 2026: 18,5 Mln €apr 2026: 18,4 Mln €mag 2026: 21,7 Mln €giu 2026: 15,9 Mln €lug 2026: 16 Mln €ago 2026: 8,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 127,6 Mln € 58,1% +31,8%
Stati Uniti 58,9 Mln € 26,8% -5,9%
Regno Unito 27 Mln € 12,3% -6,8%
Cina 2,2 Mln € 1% +28,7%
Giappone 885K € 0,4% -16,3%
Brasile 834K € 0,4% -23,4%
Singapore 650K € 0,3% +129,1%
Canada 348K € 0,2% +86,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3002.59 · 533 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 56K USD56K USD+2 Mln USD+9 Mln USD+> 66 Mln USD

Esportazioni: 121
  1. Stati Uniti: 130 Mln USD
  2. Belgio: 91 Mln USD
  3. India: 66 Mln USD
  4. Francia: 58 Mln USD
  5. Regno Unito: 33 Mln USD
  6. Germania: 26 Mln USD
  7. Cina: 25 Mln USD
  8. Indonesia: 19 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 18 Mln USD
  10. Corea del Sud: 9 Mln USD
  11. Finlandia: 7 Mln USD
  12. Danimarca: 7 Mln USD
  13. Singapore: 5 Mln USD
  14. Svizzera: 4 Mln USD
  15. Italia: 3 Mln USD
  16. Islanda: 3 Mln USD
  17. Austria: 3 Mln USD
  18. Turchia: 3 Mln USD
  19. Giappone: 3 Mln USD
  20. Canada: 2 Mln USD
  21. Lituania: 2 Mln USD
  22. Bulgaria: 2 Mln USD
  23. Spagna: 2 Mln USD
  24. Irlanda: 2 Mln USD
  25. Ungheria: 1 Mln USD
  26. Belize: 1 Mln USD
  27. Polonia: 1 Mln USD
  28. Brasile: 731K USD
  29. Svezia: 503K USD
  30. Australia: 491K USD
  31. Colombia: 472K USD
  32. Ucraina: 437K USD
  33. Slovenia: 433K USD
  34. Taiwan: 275K USD
  35. Russia: 243K USD
  36. RAS di Hong Kong: 221K USD
  37. Cechia: 183K USD
  38. Portogallo: 151K USD
  39. Sudafrica: 140K USD
  40. Arabia Saudita: 126K USD
  41. Serbia: 122K USD
  42. Armenia: 109K USD
  43. Moldavia: 102K USD
  44. Slovacchia: 91K USD
  45. Israele: 83K USD
  46. Vietnam: 61K USD
  47. Estonia: 57K USD
  48. Croazia: 56K USD
  49. Lussemburgo: 53K USD
  50. Lettonia: 49K USD
  51. Mauritius: 47K USD
  52. Thailandia: 46K USD
  53. Grecia: 39K USD
  54. Emirati Arabi Uniti: 26K USD
  55. Uruguay: 22K USD
  56. Qatar: 21K USD
  57. Romania: 20K USD
  58. Argentina: 18K USD
  59. Norvegia: 17K USD
  60. Repubblica Centrafricana: 16K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 130 Mln USD 24,4%
2 Belgio 91 Mln USD 17,1%
3 India 66 Mln USD 12,3%
4 Francia 58 Mln USD 10,9%
5 Regno Unito 33 Mln USD 6,2%
6 Germania 26 Mln USD 4,8%
7 Cina 25 Mln USD 4,8%
8 Indonesia 19 Mln USD 3,6%
9 Paesi Bassi 18 Mln USD 3,4%
10 Corea del Sud 9 Mln USD 1,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Pakistan 258 Mln USD 48,3%
2 Stati Uniti 53 Mln USD 9,9%
3 Cina 25 Mln USD 4,7%
4 Regno Unito 23 Mln USD 4,4%
5 Germania 20 Mln USD 3,7%
6 Giappone 17 Mln USD 3,2%
7 India 12 Mln USD 2,3%
8 Paesi Bassi 11 Mln USD 2,1%
9 Belgio 11 Mln USD 2%
10 Svizzera 9 Mln USD 1,6%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3002.90.

La sottovoce 3002.59 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3002.59 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3002.59 per 219,7 Mln € (+13% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1389,82 € al kg; la Svizzera ne ha fornito il 58%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 533 Mln USD, con un aumento del 3,4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con il 24,4% del totale, davanti al Belgio.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «colture cellulari, anche modificate: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3002.59 del Sistema armonizzato (voce 3002), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «colture cellulari, anche modificate: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3002.59 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «colture cellulari, anche modificate: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3002.59 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «colture cellulari, anche modificate: altri»?

Gli Stati Uniti, con 130 Mln USD nel 2024 (il 24,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mln USD (lo 0,6% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 121 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3002.59?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Svizzera (58%), gli Stati Uniti (27%) e il Regno Unito (12%), su importazioni totali per 219,7 Mln €.