Sottovoce · Capitolo 30 · Voce 3002

3002.90

3002.90: Sangue umano: altri

Sangue umano e animale, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 3002.90 – sangue umano e animale, altri – rientra nella voce 3002, nel capitolo 30.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3002 90 altri:
  2. 3002 90 10 Sangue umano Esente—
  3. 3002 90 30 Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi218,3 Mln €+99,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione203,36 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 73,4 Mln €feb 2024: 11,2 Mln €mar 2024: 14,4 Mln €apr 2024: 56 Mln €mag 2024: 9,8 Mln €giu 2024: 16,2 Mln €lug 2024: 11,4 Mln €ago 2024: 6,4 Mln €set 2024: 10,3 Mln €ott 2024: 9 Mln €nov 2024: 7,2 Mln €dic 2024: 6,2 Mln €gen 2025: 11,1 Mln €feb 2025: 7,1 Mln €mar 2025: 8,9 Mln €apr 2025: 7,1 Mln €mag 2025: 8,5 Mln €giu 2025: 8,2 Mln €lug 2025: 19,2 Mln €ago 2025: 6,7 Mln €set 2025: 9,3 Mln €ott 2025: 6,9 Mln €nov 2025: 10,5 Mln €dic 2025: 9,2 Mln €gen 2026: 7,8 Mln €feb 2026: 11,4 Mln €mar 2026: 8,4 Mln €apr 2026: 12 Mln €mag 2026: 13,2 Mln €giu 2026: 8 Mln €lug 2026: 112,4 Mln €ago 2026: 9,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 175,2 Mln € 80,3% +171%
Giappone 14,6 Mln € 6,7% -19,4%
Svizzera 8,1 Mln € 3,7% +29,2%
Regno Unito 8 Mln € 3,7% -6,9%
India 1,4 Mln € 0,7% +4,1%
Australia 845K € 0,4% +74%
Brasile 792K € 0,4% +616,9%
Corea del Sud 741K € 0,3% +132,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3002.90 · 3,1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 53,8K USD53,8K USD+2,1 Mln USD+41,2 Mln USD+> 103,1 Mln USD

Esportazioni: 189
  1. Stati Uniti: 1,3 Mld USD
  2. Regno Unito: 327 Mln USD
  3. Germania: 113,5 Mln USD
  4. Svizzera: 106,5 Mln USD
  5. Ungheria: 105,1 Mln USD
  6. Irlanda: 103,1 Mln USD
  7. Francia: 102,4 Mln USD
  8. Cina: 73,1 Mln USD
  9. Corea del Sud: 70,7 Mln USD
  10. Belgio: 69,1 Mln USD
  11. Australia: 63,9 Mln USD
  12. Spagna: 61,7 Mln USD
  13. Canada: 56,7 Mln USD
  14. Danimarca: 51,7 Mln USD
  15. Giappone: 49,6 Mln USD
  16. Austria: 48,9 Mln USD
  17. Finlandia: 44,1 Mln USD
  18. Italia: 42,3 Mln USD
  19. India: 41,2 Mln USD
  20. Paesi Bassi: 39,2 Mln USD
  21. Svezia: 38,7 Mln USD
  22. Portogallo: 25 Mln USD
  23. Polonia: 20,5 Mln USD
  24. Brasile: 14,8 Mln USD
  25. RAS di Hong Kong: 13,6 Mln USD
  26. Messico: 11,3 Mln USD
  27. Nuova Zelanda: 11,2 Mln USD
  28. Argentina: 9,4 Mln USD
  29. Cechia: 8,9 Mln USD
  30. Norvegia: 6,7 Mln USD
  31. Uruguay: 6,6 Mln USD
  32. Singapore: 6,1 Mln USD
  33. Russia: 5,7 Mln USD
  34. Lituania: 5 Mln USD
  35. Croazia: 4,5 Mln USD
  36. Ucraina: 3,9 Mln USD
  37. Taiwan: 3,5 Mln USD
  38. Israele: 3,3 Mln USD
  39. Thailandia: 3,1 Mln USD
  40. Slovenia: 3,1 Mln USD
  41. Sudafrica: 2,8 Mln USD
  42. Panama: 2,5 Mln USD
  43. Vietnam: 2,4 Mln USD
  44. Lettonia: 2,3 Mln USD
  45. Mauritius: 2,1 Mln USD
  46. Islanda: 2,1 Mln USD
  47. Emirati Arabi Uniti: 1,7 Mln USD
  48. Bulgaria: 1,5 Mln USD
  49. Nicaragua: 1,5 Mln USD
  50. Slovacchia: 1,5 Mln USD
  51. Guatemala: 1,3 Mln USD
  52. Honduras: 966,5K USD
  53. Colombia: 947,9K USD
  54. Indonesia: 858,3K USD
  55. Georgia: 773,8K USD
  56. Senegal: 718,2K USD
  57. Cuba: 700,2K USD
  58. Turchia: 640,4K USD
  59. Perù: 537,7K USD
  60. Serbia: 472,6K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 1,3 Mld USD 42,6%
2 Regno Unito 327 Mln USD 10,4%
3 Germania 113,5 Mln USD 3,6%
4 Svizzera 106,5 Mln USD 3,4%
5 Ungheria 105,1 Mln USD 3,3%
6 Irlanda 103,1 Mln USD 3,3%
7 Francia 102,4 Mln USD 3,3%
8 Cina 73,1 Mln USD 2,3%
9 Corea del Sud 70,7 Mln USD 2,2%
10 Belgio 69,1 Mln USD 2,2%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 593 Mln USD 18,8%
2 Svezia 433,4 Mln USD 13,8%
3 Regno Unito 327,8 Mln USD 10,4%
4 Germania 162,8 Mln USD 5,2%
5 Irlanda 133,7 Mln USD 4,2%
6 Canada 130,4 Mln USD 4,1%
7 Belgio 99,3 Mln USD 3,2%
8 Guatemala 85 Mln USD 2,7%
9 Australia 72,6 Mln USD 2,3%
10 Brasile 70,8 Mln USD 2,2%

Decisioni vincolanti per merci simili 17

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N320317 U.S. CBP 28 luglio 2021 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of glycerol stock of Escherichia coli (E. coli) from China

  • N319434 U.S. CBP 9 giugno 2021 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of Recombinant Adeno-associated virus (AAV) packed for retail sale from China

  • N319149 U.S. CBP 27 maggio 2021 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of ADSTILADRIN® (nadofaragene firadenovec-nrpl) in dosage form and a demonstration unit for Adstiladrin from Finland

  • N319161 U.S. CBP 27 maggio 2021 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of Recombinant Lentivirus packed for retail sale from China, the United Kingdom and the European Union countries

  • N315919 U.S. CBP 10 dicembre 2020 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of YESCARTA® (Axicabtagene Ciloleucel) from the United States or Netherlands

  • N304184 U.S. CBP 29 maggio 2019 · 3002.90.51.50

    The tariff classification of Soil Inoculants from Canada

  • 600010730 HMRC 16 luglio 2024 – 15 luglio 2027 · 3002 90 10 00

    Human blood Use: clinical trials, laboratory research or diagnostic purposes Packaging: vial

  • 600010289 HMRC 25 aprile 2024 – 24 aprile 2027 · 3002 90 30 00

    Avian blood that has been collected for diagnostic purposes. The blood can be from various species of birds. Normally 2 or 3 drops of blood are placed on blotting paper, submitted possibly with feather samples (these are being classified separately). They are for laboratory use only. Each…

17 decisioni in totale per questo codice

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 3002.90 in 2 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 3002.90 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3002.90 nell’UE hanno raggiunto 218,3 Mln € (+100% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito l’80%, davanti al Giappone.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 3,1 Mld USD (−20,4% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (1,3 Mld USD), davanti al Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «sangue umano: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3002.90 del Sistema armonizzato (voce 3002), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «sangue umano: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3002.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «sangue umano: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3002.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «sangue umano: altri»?

Gli Stati Uniti, con 1,3 Mld USD nel 2024 (il 42,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 42,3 Mln USD (l’1,3% del totale mondiale) e si colloca al 18º posto su 189 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «sangue umano e animale, altri»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (80%), il Giappone (7%) e la Svizzera (4%), su importazioni totali per 218,3 Mln €.