Voce · Sezione VI
2843: Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
- 3%–5,5%UE
- 5%–30%Turchia
- 3,7%–5,5%USA
- 0%–4%Regno Unito
- 8,6 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
5 sottovoci compongono la voce 2843, nel capitolo 28 (prodotti chimici inorganici).
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 2843 in 7 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dal 3% al 5,5% (media del 4,5%).
Nella tariffa doganale turca, la voce 2843 comprende 10 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dal 5% al 30%.
La voce 2843 si articola in 5 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale va dal 3,7% al 5,5%.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 2843 in 8 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 4% (media del 2,3%). 3 di esse sono esenti da dazio.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 2843 ha raggiunto 8,6 Mld USD, con un calo del 3,9% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Germania, con il 29,6% del totale, davanti al Giappone.
Il primo importatore è l’India (1,5 Mld USD).
L’Italia si colloca al 6º posto tra 86 paesi esportatori, con 376,1 Mln USD.
L’Italia ha importato per 96,1 Mln USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 5
- 2843.10Metalli preziosi allo stato colloidale
- 2843.21Metalli preziosi allo stato colloidale: composti dell'argento, nitrato d'argento
- 2843.29Metalli preziosi allo stato colloidale: composti dell'argento, altri
- 2843.30Metalli preziosi allo stato colloidale: composti d'oro
- 2843.90Metalli preziosi allo stato colloidale: altri composti; amalgami
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,2 Mln USD1,2 Mln USD+30,1 Mln USD+133,5 Mln USD+> 1 Mld USD
Esportazioni: 86
- Germania: 2,6 Mld USD
- Giappone: 1,8 Mld USD
- Stati Uniti: 1 Mld USD
- Regno Unito: 699,5 Mln USD
- Svizzera: 551,2 Mln USD
- Italia: 376,1 Mln USD
- Cina: 206,8 Mln USD
- Corea del Sud: 139,6 Mln USD
- Irlanda: 133,5 Mln USD
- Belgio: 121,4 Mln USD
- Brasile: 120,1 Mln USD
- Australia: 106,7 Mln USD
- Singapore: 91,6 Mln USD
- Sudafrica: 90 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 85,7 Mln USD
- Indonesia: 82,6 Mln USD
- Paesi Bassi: 46,5 Mln USD
- Francia: 43,8 Mln USD
- Taiwan: 33,2 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 30,3 Mln USD
- Spagna: 30,1 Mln USD
- Argentina: 29,6 Mln USD
- Romania: 28,1 Mln USD
- Austria: 27,7 Mln USD
- India: 26,1 Mln USD
- Turchia: 20,3 Mln USD
- Messico: 18,8 Mln USD
- Bulgaria: 16,4 Mln USD
- Thailandia: 12,3 Mln USD
- Perù: 9,9 Mln USD
- Cechia: 9,6 Mln USD
- Malaysia: 6,5 Mln USD
- Svezia: 4,6 Mln USD
- Canada: 3,2 Mln USD
- Filippine: 3,1 Mln USD
- Croazia: 2,8 Mln USD
- Polonia: 2,8 Mln USD
- Macedonia del Nord: 2,6 Mln USD
- Portogallo: 1,6 Mln USD
- Arabia Saudita: 1,5 Mln USD
- Vietnam: 1,4 Mln USD
- Colombia: 1,2 Mln USD
- Norvegia: 988,1K USD
- Slovacchia: 887,7K USD
- Slovenia: 757,7K USD
- Danimarca: 637,2K USD
- Russia: 375,6K USD
- Israele: 355,5K USD
- Kazakistan: 349,2K USD
- Ungheria: 284,2K USD
- Armenia: 225,6K USD
- Uzbekistan: 208,4K USD
- Cipro: 174,8K USD
- Bolivia: 115,2K USD
- Estonia: 87,2K USD
- Grecia: 76,3K USD
- Lettonia: 55,8K USD
- Kirghizistan: 46,2K USD
- Ucraina: 44,5K USD
- Finlandia: 39,9K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 171,4K USD171,4K USD+6,3 Mln USD+132,2 Mln USD+> 476,3 Mln USD
Importazioni: 176
- India: 1,5 Mld USD
- Germania: 726,4 Mln USD
- Polonia: 615,6 Mln USD
- Francia: 530,5 Mln USD
- Sudafrica: 517,4 Mln USD
- Messico: 476,3 Mln USD
- Svezia: 360,9 Mln USD
- Regno Unito: 322,8 Mln USD
- Cina: 296,5 Mln USD
- Malaysia: 275,3 Mln USD
- Taiwan: 265,7 Mln USD
- Singapore: 259,8 Mln USD
- Thailandia: 246 Mln USD
- Cechia: 220,3 Mln USD
- Vietnam: 207,4 Mln USD
- Corea del Sud: 195,3 Mln USD
- Macedonia del Nord: 174 Mln USD
- Stati Uniti: 132,2 Mln USD
- Paesi Bassi: 128,6 Mln USD
- Canada: 113 Mln USD
- Spagna: 110,6 Mln USD
- Svizzera: 109,9 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 104,5 Mln USD
- Belgio: 102,6 Mln USD
- Italia: 96,1 Mln USD
- Irlanda: 59 Mln USD
- Turchia: 54 Mln USD
- Austria: 52,9 Mln USD
- Giappone: 51,8 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 38,4 Mln USD
- Filippine: 36,4 Mln USD
- Arabia Saudita: 34,5 Mln USD
- Indonesia: 32,3 Mln USD
- Brasile: 26,3 Mln USD
- Portogallo: 24,1 Mln USD
- Iran: 24,1 Mln USD
- Kirghizistan: 16,7 Mln USD
- Australia: 15,4 Mln USD
- Costa Rica: 12,3 Mln USD
- Danimarca: 11,4 Mln USD
- Israele: 9,5 Mln USD
- Bulgaria: 7,9 Mln USD
- Russia: 7,1 Mln USD
- Croazia: 6,3 Mln USD
- Colombia: 5,5 Mln USD
- Grecia: 4,4 Mln USD
- Ungheria: 3,5 Mln USD
- Romania: 3,4 Mln USD
- Slovenia: 2,8 Mln USD
- Bangladesh: 2,7 Mln USD
- Marocco: 2,6 Mln USD
- Lettonia: 2,4 Mln USD
- Argentina: 2,4 Mln USD
- RAS di Macao: 2,3 Mln USD
- Finlandia: 2,3 Mln USD
- Egitto: 2,2 Mln USD
- Uzbekistan: 2 Mln USD
- Ucraina: 1,8 Mln USD
- Tunisia: 1,6 Mln USD
- Estonia: 1,5 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 Mld USD | 29,6% | |
| 2 | 1,8 Mld USD | 20,9% | |
| 3 | 1 Mld USD | 12,1% | |
| 4 | 699,5 Mln USD | 8,1% | |
| 5 | 551,2 Mln USD | 6,4% | |
| 6 | 376,1 Mln USD | 4,4% | |
| 7 | 206,8 Mln USD | 2,4% | |
| 8 | 139,6 Mln USD | 1,6% | |
| 9 | 133,5 Mln USD | 1,5% | |
| 10 | 121,4 Mln USD | 1,4% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 Mld USD | 17% | |
| 2 | 726,4 Mln USD | 8,4% | |
| 3 | 615,6 Mln USD | 7,1% | |
| 4 | 530,5 Mln USD | 6,1% | |
| 5 | 517,4 Mln USD | 6% | |
| 6 | 476,3 Mln USD | 5,5% | |
| 7 | 360,9 Mln USD | 4,2% | |
| 8 | 322,8 Mln USD | 3,7% | |
| 9 | 296,5 Mln USD | 3,4% | |
| 10 | 275,3 Mln USD | 3,2% |
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto:
a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico,
le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2853 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15% di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «metalli preziosi allo stato colloidale»?
Queste merci rientrano nella voce 2843 del Sistema armonizzato (capitolo 28), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «metalli preziosi allo stato colloidale» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2843 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3% al 5,5% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «metalli preziosi allo stato colloidale» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 2843 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,7% al 5,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «metalli preziosi allo stato colloidale»?
La Germania, con 2,6 Mld USD nel 2024 (il 29,6% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 376,1 Mln USD (il 4,4% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 86 paesi esportatori.