Capitolo · Sezione VI
Capitolo 29: Prodotti chimici organici
- 0%–6,5%UE
- 0%–60%Turchia
- 0%–6,5%USA
- 0%–6%Regno Unito
- 479,5 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
42 voci compongono il capitolo 29, che appartiene alla sezione VI, prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
Il capitolo 29 si articola in 521 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 6,5%. 131 di esse sono esenti da dazio. 5 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide il capitolo 29 in 1797 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 60% (media del 23,7%). 70 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, il capitolo 29 comprende 1051 linee tariffarie e il dazio generale va dallo 0% al 6,5%. 277 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci del capitolo 29 ha raggiunto 479,5 Mld USD, con un calo del 2,7% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Cina, con il 19,2% del totale, davanti agli Stati Uniti.
Il primo importatore sono gli Stati Uniti (64,4 Mld USD).
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Voci 42
- 2901Idrocarburi aciclici
- 2902Idrocarburi ciclici
- 2903Derivati alogenati degli idrocarburi
- 2904Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati
- 2905Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2906Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2907Fenoli; fenoli-alcoli
- 2908Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli
- 2909Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2910Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2911Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2912Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide
- 2913Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912
- 2914Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2915Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2916Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2917Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2918Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2919Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2920Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- 2921Composti a funzione ammina
- 2922Composti amminici a funzioni ossigenate
- 2923Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
- 2924Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico
- 2925Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina
- 2926Composti a funzione nitrile
- 2927Composti a funzione diazo, azo o azossi
- 2928Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
- 2929Composti ad altre funzioni azotate
- 2930Tiocomposti organici
- 2931Altri composti organo-inorganici
- 2932Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno
- 2933Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
- 2934Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
- 2935Solfonammidi
- 2936Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione
- 2937Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni
- 2938Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
- 2939Alcaloidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati
- 2940Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939
- 2941Antibiotici
- 2942Altri composti organici
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 5 Mln USD5 Mln USD+319,8 Mln USD+3,6 Mld USD+> 22,7 Mld USD
Esportazioni: 209
- Cina: 92 Mld USD
- Stati Uniti: 52 Mld USD
- Irlanda: 41,4 Mld USD
- Germania: 29,5 Mld USD
- Svizzera: 29,1 Mld USD
- Corea del Sud: 23,3 Mld USD
- India: 22,7 Mld USD
- Paesi Bassi: 17,6 Mld USD
- Belgio: 16,6 Mld USD
- Giappone: 15,1 Mld USD
- Francia: 13,8 Mld USD
- Singapore: 12,8 Mld USD
- Arabia Saudita: 12,4 Mld USD
- Spagna: 9,2 Mld USD
- Italia: 9 Mld USD
- Taiwan: 8,5 Mld USD
- Regno Unito: 7,2 Mld USD
- Malaysia: 5,6 Mld USD
- Thailandia: 4,5 Mld USD
- Canada: 4,3 Mld USD
- Indonesia: 3,6 Mld USD
- Danimarca: 3,2 Mld USD
- Kuwait: 2,9 Mld USD
- Svezia: 2,6 Mld USD
- Oman: 2,6 Mld USD
- Austria: 2,5 Mld USD
- Brunei: 2 Mld USD
- Brasile: 2 Mld USD
- Messico: 1,9 Mld USD
- Trinidad e Tobago: 1,9 Mld USD
- Ungheria: 1,8 Mld USD
- Polonia: 1,8 Mld USD
- Russia: 1,6 Mld USD
- Sudafrica: 1,5 Mld USD
- Norvegia: 1,5 Mld USD
- Cechia: 1,4 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 1,3 Mld USD
- Iran: 1,3 Mld USD
- Argentina: 1,3 Mld USD
- Israele: 1,2 Mld USD
- Vietnam: 1,1 Mld USD
- Finlandia: 1 Mld USD
- Turchia: 933,5 Mln USD
- Qatar: 912,8 Mln USD
- Portogallo: 901,7 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 771,1 Mln USD
- Filippine: 677,7 Mln USD
- Slovenia: 495,4 Mln USD
- Cile: 470,9 Mln USD
- Venezuela: 447,6 Mln USD
- Lituania: 356,3 Mln USD
- Romania: 319,8 Mln USD
- Slovacchia: 306,4 Mln USD
- Nuova Zelanda: 297,5 Mln USD
- Egitto: 285,8 Mln USD
- Australia: 260,7 Mln USD
- Libia: 226,4 Mln USD
- Bulgaria: 225,6 Mln USD
- Guinea Equatoriale: 225,2 Mln USD
- Colombia: 224,1 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 40,8 Mln USD40,8 Mln USD+746 Mln USD+5,1 Mld USD+> 16,7 Mld USD
Importazioni: 224
- Stati Uniti: 64,4 Mld USD
- Cina: 45,6 Mld USD
- Germania: 37,1 Mld USD
- India: 25,3 Mld USD
- Italia: 23,1 Mld USD
- Belgio: 19,4 Mld USD
- Paesi Bassi: 16,7 Mld USD
- Corea del Sud: 14,2 Mld USD
- Giappone: 14,1 Mld USD
- Brasile: 14,1 Mld USD
- Slovenia: 13,9 Mld USD
- Francia: 13,2 Mld USD
- Spagna: 11,7 Mld USD
- Messico: 9,5 Mld USD
- Turchia: 9,3 Mld USD
- Regno Unito: 8,5 Mld USD
- Irlanda: 8,4 Mld USD
- Svizzera: 8 Mld USD
- Taiwan: 7,9 Mld USD
- Canada: 7,9 Mld USD
- Singapore: 7,3 Mld USD
- Indonesia: 7,1 Mld USD
- Vietnam: 5,1 Mld USD
- Russia: 5,1 Mld USD
- Thailandia: 4,8 Mld USD
- Malaysia: 4,7 Mld USD
- Polonia: 4,5 Mld USD
- Austria: 3,7 Mld USD
- Portogallo: 3,7 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 3,6 Mld USD
- Egitto: 3,1 Mld USD
- Argentina: 2,9 Mld USD
- Pakistan: 2,9 Mld USD
- Arabia Saudita: 2,8 Mld USD
- Grecia: 2,5 Mld USD
- Colombia: 2,4 Mld USD
- Svezia: 2,3 Mld USD
- Panama: 2,3 Mld USD
- Danimarca: 2,2 Mld USD
- Australia: 2,1 Mld USD
- Ungheria: 1,8 Mld USD
- Romania: 1,7 Mld USD
- Sudafrica: 1,5 Mld USD
- Bangladesh: 1,5 Mld USD
- Israele: 1,4 Mld USD
- Cechia: 1,4 Mld USD
- Filippine: 1,3 Mld USD
- RAS di Hong Kong: 1,2 Mld USD
- Norvegia: 1,1 Mld USD
- Finlandia: 1,1 Mld USD
- Cile: 1,1 Mld USD
- Nigeria: 935,9 Mln USD
- Oman: 815,7 Mln USD
- Marocco: 789,6 Mln USD
- Perù: 762,2 Mln USD
- Ucraina: 746 Mln USD
- Lituania: 737,2 Mln USD
- Algeria: 556 Mln USD
- Slovacchia: 536,5 Mln USD
- Guatemala: 530,8 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 Mld USD | 19,2% | |
| 2 | 52 Mld USD | 10,8% | |
| 3 | 41,4 Mld USD | 8,6% | |
| 4 | 29,5 Mld USD | 6,1% | |
| 5 | 29,1 Mld USD | 6,1% | |
| 6 | 23,3 Mld USD | 4,9% | |
| 7 | 22,7 Mld USD | 4,7% | |
| 8 | 17,6 Mld USD | 3,7% | |
| 9 | 16,6 Mld USD | 3,5% | |
| 10 | 15,1 Mld USD | 3,2% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 64,4 Mld USD | 13,4% | |
| 2 | 45,6 Mld USD | 9,5% | |
| 3 | 37,1 Mld USD | 7,7% | |
| 4 | 25,3 Mld USD | 5,3% | |
| 5 | 23,1 Mld USD | 4,8% | |
| 6 | 19,4 Mld USD | 4% | |
| 7 | 16,7 Mld USD | 3,5% | |
| 8 | 14,2 Mld USD | 3% | |
| 9 | 14,1 Mld USD | 2,9% | |
| 10 | 14,1 Mld USD | 2,9% |
Note di capitolo
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Note di sottovoci
1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».
2. La nota 3 del capitolo 29 non si applica alle sottovoci del presente capitolo.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «prodotti chimici organici»?
Queste merci rientrano nel capitolo 29 del Sistema armonizzato, nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «prodotti chimici organici» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 29 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,5% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «prodotti chimici organici» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 29 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «prodotti chimici organici»?
La Cina, con 92 Mld USD nel 2024 (il 19,2% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 9 Mld USD (l’1,9% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 209 paesi esportatori.