Voce · Capitolo 29
2941: Antibiotici
La voce 2941 si divide in 6 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 29 (prodotti chimici organici).
Confronto dei dazi
Sottovoci 6
- 2941.10Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodottiPenicilline
- 2941.20Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti
- 2941.30Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti
- 2941.40Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti
- 2941.50Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti
- 2941.90Antibiotici, altriAltri antibiotici
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 242K USD242K USD+15 Mln USD+136 Mln USD+> 837 Mln USD
Esportazioni: 134
- Cina: 5 Mld USD
- India: 1 Mld USD
- Italia: 922 Mln USD
- Svizzera: 837 Mln USD
- Stati Uniti: 620 Mln USD
- Spagna: 487 Mln USD
- Belgio: 328 Mln USD
- Paesi Bassi: 271 Mln USD
- Danimarca: 178 Mln USD
- Corea del Sud: 177 Mln USD
- Singapore: 143 Mln USD
- Germania: 136 Mln USD
- Francia: 136 Mln USD
- Irlanda: 113 Mln USD
- Austria: 111 Mln USD
- Giappone: 92 Mln USD
- Croazia: 81 Mln USD
- Ungheria: 75 Mln USD
- Messico: 70 Mln USD
- Bulgaria: 68 Mln USD
- Brasile: 58 Mln USD
- Portogallo: 41 Mln USD
- Regno Unito: 38 Mln USD
- Taiwan: 32 Mln USD
- RAS di Macao: 31 Mln USD
- Romania: 26 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 22 Mln USD
- Slovenia: 16 Mln USD
- Cechia: 16 Mln USD
- Israele: 15 Mln USD
- Turchia: 12 Mln USD
- Thailandia: 11 Mln USD
- Slovacchia: 10 Mln USD
- Malaysia: 9 Mln USD
- Canada: 8 Mln USD
- Svezia: 6 Mln USD
- Malta: 5 Mln USD
- Nuova Zelanda: 5 Mln USD
- Serbia: 5 Mln USD
- Polonia: 3 Mln USD
- Grecia: 3 Mln USD
- Guatemala: 2 Mln USD
- Marocco: 2 Mln USD
- Arabia Saudita: 1 Mln USD
- Indonesia: 1 Mln USD
- Australia: 1 Mln USD
- Sri Lanka: 1 Mln USD
- Giordania: 1 Mln USD
- Egitto: 946K USD
- Emirati Arabi Uniti: 945K USD
- Cipro: 870K USD
- Cile: 854K USD
- Sudafrica: 794K USD
- Argentina: 773K USD
- Russia: 597K USD
- Colombia: 532K USD
- Lituania: 506K USD
- Pakistan: 474K USD
- Estonia: 242K USD
- Uruguay: 242K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 3 Mln USD3 Mln USD+28 Mln USD+170 Mln USD+> 386 Mln USD
Importazioni: 195
- India: 1 Mld USD
- Italia: 1 Mld USD
- Cina: 625 Mln USD
- Stati Uniti: 567 Mln USD
- Paesi Bassi: 387 Mln USD
- Brasile: 386 Mln USD
- Francia: 386 Mln USD
- Germania: 385 Mln USD
- Spagna: 327 Mln USD
- Vietnam: 302 Mln USD
- Giappone: 269 Mln USD
- Corea del Sud: 235 Mln USD
- Turchia: 224 Mln USD
- Belgio: 201 Mln USD
- Austria: 197 Mln USD
- Bangladesh: 194 Mln USD
- Regno Unito: 191 Mln USD
- Egitto: 189 Mln USD
- Panama: 172 Mln USD
- Indonesia: 170 Mln USD
- Canada: 158 Mln USD
- Messico: 156 Mln USD
- Pakistan: 154 Mln USD
- Svizzera: 149 Mln USD
- Thailandia: 141 Mln USD
- Russia: 136 Mln USD
- Portogallo: 128 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 116 Mln USD
- Taiwan: 95 Mln USD
- Irlanda: 93 Mln USD
- Argentina: 83 Mln USD
- Grecia: 80 Mln USD
- Giordania: 78 Mln USD
- Colombia: 76 Mln USD
- Arabia Saudita: 75 Mln USD
- Algeria: 59 Mln USD
- Bulgaria: 48 Mln USD
- Marocco: 47 Mln USD
- Perù: 46 Mln USD
- Romania: 42 Mln USD
- Filippine: 42 Mln USD
- Malaysia: 41 Mln USD
- Australia: 41 Mln USD
- Danimarca: 40 Mln USD
- Bielorussia: 38 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 37 Mln USD
- Croazia: 33 Mln USD
- Nigeria: 31 Mln USD
- Ghana: 28 Mln USD
- Kenya: 28 Mln USD
- Polonia: 25 Mln USD
- Ucraina: 24 Mln USD
- Tunisia: 24 Mln USD
- Iran: 22 Mln USD
- Sudafrica: 22 Mln USD
- Slovenia: 20 Mln USD
- Iraq: 19 Mln USD
- Cile: 19 Mln USD
- Israele: 18 Mln USD
- Nepal: 18 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mld USD | 42,8% | |
| 2 | 1 Mld USD | 9,6% | |
| 3 | 922 Mln USD | 8,4% | |
| 4 | 837 Mln USD | 7,6% | |
| 5 | 620 Mln USD | 5,6% | |
| 6 | 487 Mln USD | 4,4% | |
| 7 | 328 Mln USD | 3% | |
| 8 | 271 Mln USD | 2,5% | |
| 9 | 178 Mln USD | 1,6% | |
| 10 | 177 Mln USD | 1,6% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mld USD | 13,4% | |
| 2 | 1 Mld USD | 11,2% | |
| 3 | 625 Mln USD | 5,7% | |
| 4 | 567 Mln USD | 5,2% | |
| 5 | 387 Mln USD | 3,5% | |
| 6 | 386 Mln USD | 3,5% | |
| 7 | 386 Mln USD | 3,5% | |
| 8 | 385 Mln USD | 3,5% | |
| 9 | 327 Mln USD | 3% | |
| 10 | 302 Mln USD | 2,7% |
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 2941 in 7 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 5,3% (media dello 0,8%). 6 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale turca, la voce 2941 comprende 60 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 5,3%. 59 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2941 si articola in 12 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale va dallo 0% al 3,5%. 11 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 2941 in 8 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2941 sono state pari a 11 Mld USD (−1,8% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova la Cina (5 Mld USD), davanti all’India.
Il maggiore acquirente è l’India, con importazioni per 1 Mld USD.
Con 922 Mln USD, l’Italia occupa il 3º posto su 134 esportatori.
L’Italia ha importato per 1 Mld USD.
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «antibiotici»?
Queste merci rientrano nella voce 2941 del Sistema armonizzato (capitolo 29), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «antibiotici» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2941 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 5,3% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «antibiotici» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2941 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 5,3% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «antibiotici»?
La Cina, con 5 Mld USD nel 2024 (il 42,8% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 922 Mln USD (l’8,4% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 134 paesi esportatori.