Voce · Capitolo 29
2934: Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
La voce 2934 si divide in 6 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 29 (prodotti chimici organici).
Confronto dei dazi
Sottovoci 6
- 2934.10Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensatoComposti tiazolici
- 2934.20Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni
- 2934.30Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni
- 2934.91Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti
- 2934.92Altri fentanil e loro derivati
- 2934.99Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica: altri, altriAltri composti eterociclici
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 57K USD57K USD+6 Mln USD+369 Mln USD+> 2 Mld USD
Esportazioni: 164
- Irlanda: 6 Mld USD
- Cina: 5 Mld USD
- Svizzera: 4 Mld USD
- Singapore: 3 Mld USD
- Stati Uniti: 2 Mld USD
- Germania: 2 Mld USD
- India: 2 Mld USD
- Belgio: 1 Mld USD
- Giappone: 1 Mld USD
- Spagna: 1 Mld USD
- Regno Unito: 938 Mln USD
- Paesi Bassi: 815 Mln USD
- Italia: 516 Mln USD
- Francia: 475 Mln USD
- Corea del Sud: 453 Mln USD
- Portogallo: 369 Mln USD
- Austria: 222 Mln USD
- Finlandia: 145 Mln USD
- Messico: 135 Mln USD
- Slovenia: 104 Mln USD
- Ungheria: 81 Mln USD
- Lituania: 71 Mln USD
- Taiwan: 66 Mln USD
- Indonesia: 64 Mln USD
- Canada: 53 Mln USD
- Svezia: 52 Mln USD
- Cechia: 42 Mln USD
- Slovacchia: 24 Mln USD
- Israele: 21 Mln USD
- Ucraina: 18 Mln USD
- Argentina: 15 Mln USD
- Polonia: 15 Mln USD
- Danimarca: 13 Mln USD
- Croazia: 13 Mln USD
- Thailandia: 10 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 9 Mln USD
- Lussemburgo: 8 Mln USD
- Turchia: 6 Mln USD
- Malta: 5 Mln USD
- Brasile: 5 Mln USD
- Sudafrica: 5 Mln USD
- Lettonia: 4 Mln USD
- Malaysia: 4 Mln USD
- Russia: 3 Mln USD
- Australia: 2 Mln USD
- Grecia: 2 Mln USD
- Uruguay: 1 Mln USD
- Guatemala: 1 Mln USD
- Arabia Saudita: 1 Mln USD
- Romania: 1 Mln USD
- Belize: 952K USD
- Norvegia: 895K USD
- Serbia: 795K USD
- Giordania: 691K USD
- Estonia: 545K USD
- Cipro: 538K USD
- Cile: 513K USD
- Kazakistan: 462K USD
- Mauritius: 410K USD
- Colombia: 362K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1 Mln USD1 Mln USD+27 Mln USD+403 Mln USD+> 1 Mld USD
Importazioni: 188
- Stati Uniti: 7 Mld USD
- Germania: 5 Mld USD
- Irlanda: 2 Mld USD
- Canada: 2 Mld USD
- Giappone: 1 Mld USD
- Italia: 1 Mld USD
- Svizzera: 1 Mld USD
- Brasile: 1 Mld USD
- Austria: 936 Mln USD
- Belgio: 891 Mln USD
- India: 810 Mln USD
- Francia: 769 Mln USD
- Spagna: 731 Mln USD
- Corea del Sud: 495 Mln USD
- Regno Unito: 481 Mln USD
- Portogallo: 460 Mln USD
- Paesi Bassi: 449 Mln USD
- Russia: 449 Mln USD
- Cina: 403 Mln USD
- Singapore: 251 Mln USD
- Slovenia: 243 Mln USD
- Turchia: 227 Mln USD
- Romania: 205 Mln USD
- Argentina: 197 Mln USD
- Polonia: 196 Mln USD
- Messico: 180 Mln USD
- Indonesia: 132 Mln USD
- Pakistan: 117 Mln USD
- Ungheria: 116 Mln USD
- Vietnam: 108 Mln USD
- Thailandia: 95 Mln USD
- Taiwan: 94 Mln USD
- Grecia: 91 Mln USD
- Australia: 77 Mln USD
- Norvegia: 70 Mln USD
- Egitto: 69 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 66 Mln USD
- Israele: 61 Mln USD
- Colombia: 60 Mln USD
- Danimarca: 53 Mln USD
- Sudafrica: 52 Mln USD
- Finlandia: 48 Mln USD
- Svezia: 38 Mln USD
- Bangladesh: 36 Mln USD
- Cechia: 33 Mln USD
- Ucraina: 30 Mln USD
- Nuova Zelanda: 27 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 26 Mln USD
- Filippine: 26 Mln USD
- Paraguay: 24 Mln USD
- Arabia Saudita: 23 Mln USD
- Guatemala: 21 Mln USD
- Malaysia: 20 Mln USD
- Croazia: 19 Mln USD
- Cile: 19 Mln USD
- Serbia: 16 Mln USD
- Lituania: 16 Mln USD
- Uruguay: 16 Mln USD
- Lussemburgo: 16 Mln USD
- Slovacchia: 15 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mld USD | 18,6% | |
| 2 | 5 Mld USD | 16,9% | |
| 3 | 4 Mld USD | 11,7% | |
| 4 | 3 Mld USD | 9,2% | |
| 5 | 2 Mld USD | 5,7% | |
| 6 | 2 Mld USD | 5,6% | |
| 7 | 2 Mld USD | 5,5% | |
| 8 | 1 Mld USD | 3,9% | |
| 9 | 1 Mld USD | 3,8% | |
| 10 | 1 Mld USD | 3,3% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mld USD | 22,4% | |
| 2 | 5 Mld USD | 17,5% | |
| 3 | 2 Mld USD | 6% | |
| 4 | 2 Mld USD | 5,4% | |
| 5 | 1 Mld USD | 3,9% | |
| 6 | 1 Mld USD | 3,7% | |
| 7 | 1 Mld USD | 3,6% | |
| 8 | 1 Mld USD | 3,5% | |
| 9 | 936 Mln USD | 3,1% | |
| 10 | 891 Mln USD | 2,9% |
La voce 2934 si articola in 9 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 6,5%. 3 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2934 in 41 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 6,5% (media del 3,3%). 20 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 2934 comprende 40 linee tariffarie e il dazio generale va dallo 0% al 6,5%. 9 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2934 si articola in 87 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 6%. 9 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale del Canada suddivide la voce 2934 in 7 linee tariffarie; il dazio NPF (nazione più favorita) è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Messico (TIGIE), la voce 2934 comprende 18 linee tariffarie e il dazio all’importazione (IGI) va dallo 0% al 5%. 12 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2934 si articola in 70 linee nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC); l’aliquota TEC va dallo 0% al 12,6%. 47 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) suddivide la voce 2934 in 130 linee tariffarie; il dazio extrazona (AEC) va dallo 0% al 12,6% (media del 2,2%). 106 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale del Perù, la voce 2934 comprende 16 linee tariffarie e il dazio ad valorem è pari a zero.
La voce 2934 si articola in 9 linee nella tariffa doganale della Nuova Zelanda; il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero.
La tariffa doganale del Giappone suddivide la voce 2934 in 9 linee tariffarie; l’aliquota applicata va dallo 0% al 4,4% (media del 2,2%). 3 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan, la voce 2934 comprende 25 linee tariffarie e l’aliquota della colonna 1 va dallo 0% al 6,5%. 5 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2934 si articola in 22 linee nella tariffa doganale comune del CCG; il dazio doganale è pari al 5%.
La tariffa doganale svizzera (Tares) suddivide la voce 2934 in 6 linee tariffarie; il dazio della tariffa normale è pari a zero.
Nella tariffa doganale della Norvegia, la voce 2934 comprende 7 linee tariffarie e il dazio ordinario è pari a zero.
La voce 2934 si articola in 10 linee nella tariffa doganale della Macedonia del Nord; il dazio NPF va dallo 0% al 5%. 8 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria) suddivide la voce 2934 in 6 linee tariffarie; il dazio all’importazione è pari al 5%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2934 sono state pari a 30 Mld USD (+14,6% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’Irlanda (6 Mld USD), davanti alla Cina.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 7 Mld USD.
Con 516 Mln USD, l’Italia occupa il 13º posto su 164 esportatori.
L’Italia ha importato per 1 Mld USD.
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica…»?
Queste merci rientrano nella voce 2934 del Sistema armonizzato (capitolo 29), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «acidi nucleici e loro sali, di costituzione…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2934 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,5% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «acidi nucleici e loro sali, di costituzione…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2934 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «acidi nucleici e loro sali, di costituzione…»?
L’Irlanda, con 6 Mld USD nel 2024 (il 18,6% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 516 Mln USD (l’1,7% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 164 paesi esportatori.