Voce · Capitolo 29
2905: Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
La voce 2905 si divide in 20 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 29 (prodotti chimici organici).
Confronto dei dazi
Sottovoci 20
- 2905.11Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli saturi, metanolo (alcole metilico)Metanolo
- 2905.12Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)Alcol propilico e isopropilico
- 2905.13Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli saturi, butan-1-olo (alcole n-butilico)
- 2905.14Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli saturi, altri butanoli
- 2905.16Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeriOttanolo
- 2905.17Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)
- 2905.19Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli saturi, altriAltri monoalcoli saturi
- 2905.22Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli non saturi, alcoli terpenici aciclici
- 2905.29Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: monoalcoli non saturi, altri
- 2905.31Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: dioli, glicole etilenico (etandiolo)Glicole etilenico
- 2905.32Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: dioli, glicole propilenico (propan-1,2-diolo)Glicole propilenico
- 2905.39Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: dioli, altriAltri dioli
- 2905.41Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)
- 2905.42Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, pentaeritritolo (pentaeritrite)
- 2905.43Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, mannitolo
- 2905.44Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, d-glucitolo (sorbitolo)
- 2905.45Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, glicerolo (glicerina)Glicerina
- 2905.49Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati: altri polialcoli, altri
- 2905.51Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: etclorvinolo (DCI)
- 2905.59Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli: altri
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2 Mln USD2 Mln USD+125 Mln USD+815 Mln USD+> 1,8 Mld USD
Esportazioni: 155
- Arabia Saudita: 4,8 Mld USD
- Stati Uniti: 4,6 Mld USD
- Germania: 2,8 Mld USD
- Cina: 2,6 Mld USD
- Trinidad e Tobago: 1,8 Mld USD
- Oman: 1,8 Mld USD
- Paesi Bassi: 1,7 Mld USD
- Malaysia: 1,5 Mld USD
- Iran: 1,1 Mld USD
- Belgio: 1 Mld USD
- Indonesia: 1 Mld USD
- Canada: 1 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 956 Mln USD
- Taiwan: 815 Mln USD
- Francia: 815 Mln USD
- Corea del Sud: 787 Mln USD
- Kuwait: 779 Mln USD
- Singapore: 693 Mln USD
- India: 491 Mln USD
- Venezuela: 446 Mln USD
- Cile: 402 Mln USD
- Giappone: 374 Mln USD
- Russia: 345 Mln USD
- Sudafrica: 336 Mln USD
- Svezia: 313 Mln USD
- Polonia: 293 Mln USD
- Thailandia: 263 Mln USD
- Egitto: 253 Mln USD
- Qatar: 238 Mln USD
- Guinea Equatoriale: 225 Mln USD
- Brunei: 200 Mln USD
- Spagna: 196 Mln USD
- Nuova Zelanda: 193 Mln USD
- Svizzera: 182 Mln USD
- Brasile: 180 Mln USD
- Azerbaigian: 147 Mln USD
- Italia: 127 Mln USD
- Bahrein: 125 Mln USD
- Filippine: 116 Mln USD
- Argentina: 108 Mln USD
- Norvegia: 107 Mln USD
- Regno Unito: 106 Mln USD
- Romania: 80 Mln USD
- Finlandia: 77 Mln USD
- Turchia: 72 Mln USD
- Messico: 71 Mln USD
- Danimarca: 46 Mln USD
- Libia: 42 Mln USD
- Cechia: 39 Mln USD
- Algeria: 30 Mln USD
- Slovenia: 29 Mln USD
- Lituania: 27 Mln USD
- Georgia: 27 Mln USD
- Irlanda: 23 Mln USD
- Austria: 22 Mln USD
- Israele: 17 Mln USD
- Slovacchia: 15 Mln USD
- Estonia: 12 Mln USD
- Bulgaria: 10 Mln USD
- Portogallo: 9 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 5 Mln USD5 Mln USD+61 Mln USD+496 Mln USD+> 1,4 Mld USD
Importazioni: 209
- Cina: 8,9 Mld USD
- India: 2,6 Mld USD
- Paesi Bassi: 1,8 Mld USD
- Stati Uniti: 1,8 Mld USD
- Germania: 1,7 Mld USD
- Corea del Sud: 1,7 Mld USD
- Belgio: 1,4 Mld USD
- Turchia: 1,3 Mld USD
- Brasile: 1,2 Mld USD
- Giappone: 1 Mld USD
- Indonesia: 908 Mln USD
- Italia: 876 Mln USD
- Francia: 781 Mln USD
- Taiwan: 741 Mln USD
- Spagna: 722 Mln USD
- Thailandia: 663 Mln USD
- Vietnam: 659 Mln USD
- Messico: 635 Mln USD
- Singapore: 594 Mln USD
- Polonia: 547 Mln USD
- Malaysia: 496 Mln USD
- Regno Unito: 495 Mln USD
- Canada: 369 Mln USD
- Pakistan: 308 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 295 Mln USD
- Egitto: 273 Mln USD
- Svizzera: 237 Mln USD
- Lituania: 210 Mln USD
- Cechia: 200 Mln USD
- Russia: 195 Mln USD
- Austria: 162 Mln USD
- Filippine: 157 Mln USD
- Danimarca: 156 Mln USD
- Colombia: 155 Mln USD
- Argentina: 134 Mln USD
- Irlanda: 125 Mln USD
- Sudafrica: 122 Mln USD
- Romania: 110 Mln USD
- Australia: 109 Mln USD
- Bangladesh: 100 Mln USD
- Norvegia: 99 Mln USD
- Oman: 97 Mln USD
- Israele: 95 Mln USD
- Ungheria: 94 Mln USD
- Svezia: 89 Mln USD
- Portogallo: 86 Mln USD
- Perù: 72 Mln USD
- Finlandia: 72 Mln USD
- Grecia: 65 Mln USD
- Cile: 65 Mln USD
- Ucraina: 61 Mln USD
- Arabia Saudita: 61 Mln USD
- Nigeria: 59 Mln USD
- Bulgaria: 57 Mln USD
- Slovenia: 54 Mln USD
- Slovacchia: 46 Mln USD
- Kazakistan: 35 Mln USD
- Guatemala: 28 Mln USD
- Serbia: 28 Mln USD
- Ecuador: 25 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 Mld USD | 13% | |
| 2 | 4,6 Mld USD | 12,4% | |
| 3 | 2,8 Mld USD | 7,5% | |
| 4 | 2,6 Mld USD | 6,9% | |
| 5 | 1,8 Mld USD | 5% | |
| 6 | 1,8 Mld USD | 4,8% | |
| 7 | 1,7 Mld USD | 4,5% | |
| 8 | 1,5 Mld USD | 3,9% | |
| 9 | 1,1 Mld USD | 2,8% | |
| 10 | 1 Mld USD | 2,8% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 Mld USD | 24,2% | |
| 2 | 2,6 Mld USD | 6,9% | |
| 3 | 1,8 Mld USD | 5% | |
| 4 | 1,8 Mld USD | 4,9% | |
| 5 | 1,7 Mld USD | 4,7% | |
| 6 | 1,7 Mld USD | 4,5% | |
| 7 | 1,4 Mld USD | 3,7% | |
| 8 | 1,3 Mld USD | 3,5% | |
| 9 | 1,2 Mld USD | 3,3% | |
| 10 | 1 Mld USD | 2,8% |
Modifiche normative recenti che citano questo codice
Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.
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CELEX 32026R2163 · Fonte: eur-lex.europa.eu
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 2905 in 31 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 5,5% (media del 4,3%). 5 di esse sono esenti da dazio. 5 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale turca, la voce 2905 comprende 65 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 9,6%. 5 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2905 si articola in 35 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale va dallo 0% al 5,5%. 6 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 2905 in 57 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 4% (media del 2,2%). 23 di esse sono esenti da dazio. 5 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Canada, la voce 2905 comprende 25 linee tariffarie e il dazio NPF (nazione più favorita) è pari a zero.
La voce 2905 si articola in 38 linee nella tariffa doganale del Messico (TIGIE); il dazio all’importazione (IGI) va dallo 0% al 15%. 30 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC) suddivide la voce 2905 in 46 linee tariffarie; l’aliquota TEC va dallo 0% al 20% (media del 5,3%). 26 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM), la voce 2905 comprende 56 linee tariffarie e il dazio extrazona (AEC) va dallo 0% al 12,6%. 36 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2905 si articola in 30 linee nella tariffa doganale del Perù; il dazio ad valorem è pari a zero.
La tariffa doganale della Nuova Zelanda suddivide la voce 2905 in 28 linee tariffarie; il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero. 27 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Giappone, la voce 2905 comprende 23 linee tariffarie e l’aliquota applicata va dallo 0% al 17%. 4 di esse sono esenti da dazio.
La voce 2905 si articola in 38 linee nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan; l’aliquota della colonna 1 va dallo 0% al 5,5%. 3 di esse sono esenti da dazio.
La tariffa doganale comune del CCG suddivide la voce 2905 in 37 linee tariffarie; il dazio doganale è pari al 5%.
Nella tariffa doganale svizzera (Tares), la voce 2905 comprende 27 linee tariffarie e il dazio della tariffa normale è pari a zero.
La voce 2905 si articola in 23 linee nella tariffa doganale della Norvegia; il dazio ordinario è pari a zero.
La tariffa doganale della Macedonia del Nord suddivide la voce 2905 in 31 linee tariffarie; il dazio NPF va dallo 0% al 5,5% (media del 2,5%). 14 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria), la voce 2905 comprende 20 linee tariffarie e il dazio all’importazione è pari al 5%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2905 sono state pari a 36,9 Mld USD (+6,7% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’Arabia Saudita (4,8 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.
Il maggiore acquirente è la Cina, con importazioni per 8,9 Mld USD.
Con 127 Mln USD, l’Italia occupa il 37º posto su 155 esportatori.
L’Italia ha importato per 876 Mln USD.
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati…»?
Queste merci rientrano nella voce 2905 del Sistema armonizzato (capitolo 29), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «alcoli aciclici e loro derivati alogenati…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2905 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 5,5% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «alcoli aciclici e loro derivati alogenati…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2905 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 9,6% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «alcoli aciclici e loro derivati alogenati…»?
L’Arabia Saudita, con 4,8 Mld USD nel 2024 (il 13% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 127 Mln USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 37º posto su 155 paesi esportatori.