Voce · Sezione IV
2206: Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
- —UE
- 120%Turchia
- —USA
- —Regno Unito
- 1,9 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
La voce 2206 non è suddivisa a sei cifre: corrisponde per intero alla sottovoce 2206.00, nel capitolo 22 (bevande, liquidi alcolici ed aceti).
Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 7 linee della voce 2206 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2206 in 7 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 120%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, tutte le 5 linee della voce 2206 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, tutte le 7 linee della voce 2206 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2206 sono state pari a 1,9 Mld USD (+3,9% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova il Giappone (305,4 Mln USD), davanti al Canada.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 484,7 Mln USD.
Con 131,4 Mln USD, l’Italia occupa il 6º posto su 140 esportatori.
L’Italia ha importato per 17 Mln USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 1
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 259,5K USD259,5K USD+5,4 Mln USD+45,6 Mln USD+> 137,4 Mln USD
Esportazioni: 140
- Giappone: 305,4 Mln USD
- Canada: 145,1 Mln USD
- Irlanda: 138,3 Mln USD
- Sudafrica: 137,4 Mln USD
- Svezia: 134,2 Mln USD
- Italia: 131,4 Mln USD
- Germania: 103,2 Mln USD
- Messico: 85,1 Mln USD
- Belgio: 62,5 Mln USD
- Regno Unito: 51,8 Mln USD
- Spagna: 48,6 Mln USD
- Corea del Sud: 48,5 Mln USD
- Francia: 46,7 Mln USD
- Stati Uniti: 45,6 Mln USD
- Paesi Bassi: 41,7 Mln USD
- Cina: 39,4 Mln USD
- Austria: 38,6 Mln USD
- Lituania: 30,2 Mln USD
- Danimarca: 29,5 Mln USD
- Estonia: 28,5 Mln USD
- Giamaica: 27 Mln USD
- Croazia: 23,2 Mln USD
- Polonia: 20,1 Mln USD
- Armenia: 14,1 Mln USD
- Slovacchia: 11,8 Mln USD
- Finlandia: 11 Mln USD
- Vietnam: 10,7 Mln USD
- Ungheria: 10,4 Mln USD
- Brasile: 10 Mln USD
- Australia: 9,6 Mln USD
- Lettonia: 6,7 Mln USD
- Serbia: 5,8 Mln USD
- Cechia: 5,4 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 4,9 Mln USD
- Portogallo: 4,6 Mln USD
- Russia: 4,2 Mln USD
- Trinidad e Tobago: 4,2 Mln USD
- Nuova Zelanda: 3,4 Mln USD
- Thailandia: 3,3 Mln USD
- Moldavia: 3,2 Mln USD
- Argentina: 3,1 Mln USD
- Azerbaigian: 3 Mln USD
- Slovenia: 2,8 Mln USD
- Bulgaria: 2,6 Mln USD
- Cile: 2,6 Mln USD
- Svizzera: 2,4 Mln USD
- Taiwan: 2 Mln USD
- Kenya: 1,8 Mln USD
- Malaysia: 1,7 Mln USD
- Singapore: 1,7 Mln USD
- Costa d’Avorio: 1,3 Mln USD
- Romania: 1,3 Mln USD
- Saint Kitts e Nevis: 1 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 809,8K USD
- Ucraina: 758,9K USD
- Lussemburgo: 713,9K USD
- Sri Lanka: 516,1K USD
- Georgia: 479,1K USD
- Grecia: 433,2K USD
- Colombia: 432,5K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 574,8K USD574,8K USD+5,4 Mln USD+16,6 Mln USD+> 46,1 Mln USD
Importazioni: 216
- Stati Uniti: 484,7 Mln USD
- Regno Unito: 264,3 Mln USD
- Cina: 83,9 Mln USD
- Germania: 69,2 Mln USD
- Giappone: 68 Mln USD
- Corea del Sud: 50,4 Mln USD
- Canada: 46,1 Mln USD
- Spagna: 43,5 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 41,7 Mln USD
- Botswana: 38,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 33,3 Mln USD
- Russia: 31,7 Mln USD
- Irlanda: 27,3 Mln USD
- Francia: 26,6 Mln USD
- Sudafrica: 24,8 Mln USD
- Cechia: 24,3 Mln USD
- Australia: 23,7 Mln USD
- Taiwan: 23,2 Mln USD
- Mozambico: 19,5 Mln USD
- Ungheria: 18,4 Mln USD
- Italia: 17 Mln USD
- Singapore: 16,6 Mln USD
- Svezia: 15,9 Mln USD
- Lettonia: 14,5 Mln USD
- Austria: 14,5 Mln USD
- Norvegia: 13,7 Mln USD
- Lesotho: 13,6 Mln USD
- Zambia: 13,6 Mln USD
- Ucraina: 13 Mln USD
- Portogallo: 12,7 Mln USD
- Belgio: 12,4 Mln USD
- Slovacchia: 12,4 Mln USD
- Polonia: 11,1 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 10,8 Mln USD
- Svizzera: 10,6 Mln USD
- Thailandia: 10,1 Mln USD
- Finlandia: 9,9 Mln USD
- Lituania: 9,8 Mln USD
- Danimarca: 9,2 Mln USD
- Paraguay: 8,8 Mln USD
- Estonia: 8,8 Mln USD
- Tanzania: 8,6 Mln USD
- Nuova Zelanda: 8,4 Mln USD
- Croazia: 8,3 Mln USD
- Eswatini: 8,1 Mln USD
- Romania: 8 Mln USD
- Vietnam: 7,3 Mln USD
- Messico: 7 Mln USD
- Grecia: 6 Mln USD
- Costa d’Avorio: 6 Mln USD
- Kazakistan: 5,9 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 5,9 Mln USD
- Israele: 5,9 Mln USD
- Malaysia: 5,4 Mln USD
- Slovenia: 5 Mln USD
- Cipro: 4,6 Mln USD
- Ghana: 4,6 Mln USD
- Costa Rica: 4,3 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 4,3 Mln USD
- Zimbabwe: 3,9 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 305,4 Mln USD | 15,9% | |
| 2 | 145,1 Mln USD | 7,6% | |
| 3 | 138,3 Mln USD | 7,2% | |
| 4 | 137,4 Mln USD | 7,1% | |
| 5 | 134,2 Mln USD | 7% | |
| 6 | 131,4 Mln USD | 6,8% | |
| 7 | 103,2 Mln USD | 5,4% | |
| 8 | 85,1 Mln USD | 4,4% | |
| 9 | 62,5 Mln USD | 3,3% | |
| 10 | 51,8 Mln USD | 2,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 484,7 Mln USD | 25,2% | |
| 2 | 264,3 Mln USD | 13,7% | |
| 3 | 83,9 Mln USD | 4,4% | |
| 4 | 69,2 Mln USD | 3,6% | |
| 5 | 68 Mln USD | 3,5% | |
| 6 | 50,4 Mln USD | 2,6% | |
| 7 | 46,1 Mln USD | 2,4% | |
| 8 | 43,5 Mln USD | 2,3% | |
| 9 | 41,7 Mln USD | 2,2% | |
| 10 | 38,5 Mln USD | 2% |
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b) l'acqua di mare (voce 2501);
c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Note complementari
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «altre bevande fermentate»?
Queste merci rientrano nella voce 2206 del Sistema armonizzato (capitolo 22), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Qual è il primo paese esportatore di «altre bevande fermentate»?
Il Giappone, con 305,4 Mln USD nel 2024 (il 15,9% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 131,4 Mln USD (il 6,8% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 140 paesi esportatori.