Voce · Sezione IV
2307: Fecce di vino; tartaro greggio
- EsenteUE
- 15%Turchia
- EsenteUSA
- EsenteRegno Unito
- 14,9 Mln USDCommercio mondiale nel 2024
La voce 2307 non è suddivisa a sei cifre: corrisponde per intero alla sottovoce 2307.00, nel capitolo 23 (residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali).
La voce 2307 si articola in 3 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero. 2 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2307 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 15%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 2307 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio generale è pari a zero.
La voce 2307 si articola in 3 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2307 sono state pari a 14,9 Mln USD (−7% su base annua).
In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (3,6 Mln USD), davanti alla Francia.
Il maggiore acquirente è la Spagna, con importazioni per 6,1 Mln USD.
Con 2 Mln USD, l’Italia occupa il 3º posto su 44 esportatori.
L’Italia ha importato per 1,9 Mln USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 1
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 10,4K USD10,4K USD+72,3K USD+1,6 Mln USD+> 2,5 Mln USD
Esportazioni: 44
- Stati Uniti: 3,6 Mln USD
- Francia: 2,5 Mln USD
- Italia: 2 Mln USD
- Cile: 2 Mln USD
- Brasile: 1,6 Mln USD
- Portogallo: 1,3 Mln USD
- Germania: 862,3K USD
- Israele: 302K USD
- Spagna: 230,2K USD
- Argentina: 106,3K USD
- Moldavia: 72,3K USD
- Ungheria: 53,4K USD
- Iran: 36,2K USD
- Romania: 29,5K USD
- Cechia: 28,2K USD
- Regno Unito: 26,9K USD
- Grecia: 25,2K USD
- Uruguay: 16,9K USD
- Thailandia: 16,4K USD
- Polonia: 12K USD
- Slovenia: 10,4K USD
- Giappone: 10,1K USD
- Serbia: 9,6K USD
- Macedonia del Nord: 8,6K USD
- Croazia: 6,9K USD
- Slovacchia: 2,7K USD
- Bulgaria: 1,7K USD
- Cina: 1,2K USD
- Paesi Bassi: 1,1K USD
- Svezia: 1K USD
- Sudafrica: 700 USD
- Singapore: 500 USD
- Lituania: 400 USD
- Taiwan: 300 USD
- Austria: 200 USD
- Lussemburgo: 200 USD
- Belgio: 100 USD
- Estonia: 100 USD
- Finlandia: 100 USD
- India: 100 USD
- Irlanda: 100 USD
- Uzbekistan: 100 USD
- Malaysia: 0 USD
- Ucraina: 0 USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 17,6K USD17,6K USD+60,9K USD+1,4 Mln USD+> 2 Mln USD
Importazioni: 43
- Spagna: 6,1 Mln USD
- Argentina: 2 Mln USD
- Italia: 1,9 Mln USD
- Corea del Sud: 1,4 Mln USD
- Giappone: 1,4 Mln USD
- Stati Uniti: 818,8K USD
- Cile: 663,2K USD
- Sudafrica: 149,8K USD
- Portogallo: 95K USD
- Uzbekistan: 60,9K USD
- RAS di Hong Kong: 52,1K USD
- Filippine: 40K USD
- Romania: 34,5K USD
- Polonia: 32,8K USD
- Svizzera: 27,7K USD
- Moldavia: 27,5K USD
- Singapore: 26,7K USD
- RAS di Macao: 26,6K USD
- Belgio: 22,4K USD
- Indonesia: 17,6K USD
- Slovacchia: 13,1K USD
- Lituania: 12K USD
- Grecia: 10,1K USD
- Paesi Bassi: 8,5K USD
- Taiwan: 8,4K USD
- Germania: 6,2K USD
- Canada: 5,4K USD
- Slovenia: 3,1K USD
- Ungheria: 2K USD
- Francia: 1,4K USD
- Burkina Faso: 1,2K USD
- Cechia: 1,1K USD
- Norvegia: 1K USD
- Bulgaria: 800 USD
- Egitto: 700 USD
- Lussemburgo: 700 USD
- Svezia: 700 USD
- Lettonia: 500 USD
- Irlanda: 300 USD
- Malaysia: 100 USD
- Austria: 0 USD
- Isole Marshall: 0 USD
- Thailandia: 0 USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,6 Mln USD | 24% | |
| 2 | 2,5 Mln USD | 16,6% | |
| 3 | 2 Mln USD | 13,7% | |
| 4 | 2 Mln USD | 13,5% | |
| 5 | 1,6 Mln USD | 10,9% | |
| 6 | 1,3 Mln USD | 8,7% | |
| 7 | 862,3K USD | 5,8% | |
| 8 | 302K USD | 2% | |
| 9 | 230,2K USD | 1,5% | |
| 10 | 106,3K USD | 0,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,1 Mln USD | 41% | |
| 2 | 2 Mln USD | 13,1% | |
| 3 | 1,9 Mln USD | 12,6% | |
| 4 | 1,4 Mln USD | 9,7% | |
| 5 | 1,4 Mln USD | 9,1% | |
| 6 | 818,8K USD | 5,5% | |
| 7 | 663,2K USD | 4,5% | |
| 8 | 149,8K USD | 1% | |
| 9 | 95K USD | 0,6% | |
| 10 | 60,9K USD | 0,4% |
Note legali
Note complementari
1. Sono classificati nella sottovoci 23031011 e 23031019 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 % in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo figurante nell'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, ed il tenore in materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009.
2. Sono classificati nella sottovoce 23069005 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
tenore in amido: inferiore a 45 %,
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti K e C.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano rispettivamente i metodi che figurano nel regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parti G e A.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 23070011, 23070019, 23080011 e 23080019, si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto,
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali,
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 23091011 a 23091070 e da 23099031 a 23099070, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 04032011 a 04032039, da 04039011 a 04039069, 17021100, 17021900 e 21069051.
5. Sono classificati nella sottovoce 23099020 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso, e/o
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido non supera il 28 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte K, del regolamento (CE) n. 152/2009, il tenore di materie grasse non supera il 4,5 %, in peso, calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte G, del regolamento (CE) n. 152/2009 e il tenore di proteine non supera il 40 %, in peso, sulla materia secca, secondo il metodo di cui all'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 152/2009.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «fecce di vino; tartaro greggio»?
Queste merci rientrano nella voce 2307 del Sistema armonizzato (capitolo 23), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «fecce di vino; tartaro greggio» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2307 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «fecce di vino; tartaro greggio» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 2307 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «fecce di vino; tartaro greggio»?
Gli Stati Uniti, con 3,6 Mln USD nel 2024 (il 24% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2 Mln USD (il 13,7% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 44 paesi esportatori.