Voce · Sezione XI
5905: Rivestimenti murali di materie tessili
- 4%–8%UE
- 40%–150%Turchia
- EsenteUSA
- EsenteRegno Unito
- 151,7 Mln USDCommercio mondiale nel 2024
La voce 5905 non è suddivisa a sei cifre: corrisponde per intero alla sottovoce 5905.00, nel capitolo 59 (tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati).
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la voce 5905 comprende 5 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 4% all’8%.
La voce 5905 si articola in 16 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 40% al 150%.
La tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti suddivide la voce 5905 in 2 linee tariffarie; il dazio generale è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la voce 5905 comprende 12 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 5905 ha raggiunto 151,7 Mln USD, con un aumento del 2,5% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è il Belgio, con il 15,2% del totale, davanti alla Cina.
Il primo importatore sono gli Stati Uniti (38,8 Mln USD).
L’Italia si colloca al 3º posto tra 93 paesi esportatori, con 17,8 Mln USD.
L’Italia ha importato per 3,9 Mln USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 1
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 39,6K USD39,6K USD+660,3K USD+3,2 Mln USD+> 17,8 Mln USD
Esportazioni: 93
- Belgio: 23 Mln USD
- Cina: 21,2 Mln USD
- Italia: 17,8 Mln USD
- Francia: 17,6 Mln USD
- Paesi Bassi: 17,2 Mln USD
- Regno Unito: 10,2 Mln USD
- Germania: 9,5 Mln USD
- Stati Uniti: 5,7 Mln USD
- India: 3,2 Mln USD
- Svezia: 3,2 Mln USD
- Nuova Zelanda: 3,1 Mln USD
- Corea del Sud: 2,8 Mln USD
- Cechia: 2,3 Mln USD
- Polonia: 2 Mln USD
- Giappone: 1,6 Mln USD
- Spagna: 1,3 Mln USD
- Canada: 1,2 Mln USD
- Turchia: 934K USD
- Taiwan: 924K USD
- Bulgaria: 733,5K USD
- Austria: 673,6K USD
- Slovenia: 660,3K USD
- Filippine: 465,3K USD
- RAS di Hong Kong: 450,5K USD
- Danimarca: 402,2K USD
- Thailandia: 393,2K USD
- Portogallo: 322,5K USD
- Indonesia: 313,7K USD
- Australia: 304,4K USD
- Sudafrica: 266,7K USD
- Svizzera: 257,8K USD
- Nepal: 173,8K USD
- Romania: 156,7K USD
- Serbia: 134,1K USD
- Arabia Saudita: 126,8K USD
- Estonia: 101,9K USD
- Slovacchia: 92,5K USD
- Emirati Arabi Uniti: 78,3K USD
- Singapore: 70,5K USD
- Norvegia: 45,5K USD
- Finlandia: 45,2K USD
- Irlanda: 44,2K USD
- Lituania: 40,2K USD
- Brasile: 39,6K USD
- Repubblica Dominicana: 31,1K USD
- Colombia: 24,4K USD
- Messico: 23,3K USD
- Grecia: 17,8K USD
- Ungheria: 17,6K USD
- Croazia: 17,2K USD
- Bosnia ed Erzegovina: 15K USD
- Kazakistan: 15K USD
- Gabon: 13,8K USD
- Perù: 12,1K USD
- Israele: 11,4K USD
- Madagascar: 10,9K USD
- Lussemburgo: 9,9K USD
- Cambogia: 9,8K USD
- Russia: 8,4K USD
- Uzbekistan: 7,9K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 60,4K USD60,4K USD+416,1K USD+2,3 Mln USD+> 4,4 Mln USD
Importazioni: 175
- Stati Uniti: 38,8 Mln USD
- Francia: 11,9 Mln USD
- Regno Unito: 10,7 Mln USD
- Paesi Bassi: 9,2 Mln USD
- Belgio: 5,7 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 4,4 Mln USD
- Germania: 4,1 Mln USD
- Cina: 4 Mln USD
- Italia: 3,9 Mln USD
- Australia: 3,4 Mln USD
- Canada: 3,2 Mln USD
- Spagna: 3,1 Mln USD
- Svizzera: 3 Mln USD
- Danimarca: 3 Mln USD
- Thailandia: 2,8 Mln USD
- Svezia: 2,6 Mln USD
- Polonia: 2,3 Mln USD
- Austria: 2,3 Mln USD
- Arabia Saudita: 1,9 Mln USD
- Corea del Sud: 1,8 Mln USD
- Singapore: 1,7 Mln USD
- Turchia: 1,6 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 1,5 Mln USD
- India: 1,4 Mln USD
- Ucraina: 1,2 Mln USD
- Cechia: 1,1 Mln USD
- Romania: 1 Mln USD
- Norvegia: 991,8K USD
- Kazakistan: 990,9K USD
- Portogallo: 907,2K USD
- Marocco: 796,6K USD
- Azerbaigian: 763,6K USD
- Vietnam: 643,6K USD
- Grecia: 587,8K USD
- Giappone: 582K USD
- Qatar: 579,1K USD
- Messico: 568,6K USD
- Finlandia: 484,8K USD
- Irlanda: 474,2K USD
- Congo-Brazzaville: 472K USD
- Israele: 464,5K USD
- Bahrein: 433,7K USD
- Lussemburgo: 422,4K USD
- Malaysia: 416,1K USD
- Sudafrica: 413,1K USD
- Brasile: 406,1K USD
- Indonesia: 389,6K USD
- Kuwait: 381,6K USD
- Taiwan: 376,5K USD
- Russia: 363,7K USD
- Tunisia: 360,7K USD
- Filippine: 332,5K USD
- Serbia: 307,8K USD
- Lettonia: 255,9K USD
- Kirghizistan: 241,9K USD
- Iraq: 210K USD
- Uzbekistan: 205,1K USD
- Slovacchia: 190,7K USD
- Nuova Zelanda: 183,7K USD
- Corea del Nord: 180,7K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mln USD | 15,2% | |
| 2 | 21,2 Mln USD | 14% | |
| 3 | 17,8 Mln USD | 11,8% | |
| 4 | 17,6 Mln USD | 11,6% | |
| 5 | 17,2 Mln USD | 11,4% | |
| 6 | 10,2 Mln USD | 6,7% | |
| 7 | 9,5 Mln USD | 6,3% | |
| 8 | 5,7 Mln USD | 3,8% | |
| 9 | 3,2 Mln USD | 2,1% | |
| 10 | 3,2 Mln USD | 2,1% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,8 Mln USD | 25,6% | |
| 2 | 11,9 Mln USD | 7,8% | |
| 3 | 10,7 Mln USD | 7,1% | |
| 4 | 9,2 Mln USD | 6,1% | |
| 5 | 5,7 Mln USD | 3,8% | |
| 6 | 4,4 Mln USD | 2,9% | |
| 7 | 4,1 Mln USD | 2,7% | |
| 8 | 4 Mln USD | 2,6% | |
| 9 | 3,9 Mln USD | 2,6% | |
| 10 | 3,4 Mln USD | 2,2% |
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
2. La voce 5903 comprende:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
6) i prodotti tessili della voce 5811;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Ai sensi della voce 5903, per "tessuti laminati con materie plastiche" si intendono i prodotti ottenuti dall'assemblaggio di uno o più strati di tessuti con uno o più fogli o pellicole di materie plastiche, combinati secondo qualsiasi procedimento che lega gli strati insieme, indipendentemente dal fatto che i fogli o le pellicole di materie plastiche siano visibili a occhio nudo nella sezione trasversale.
4. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voc 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).
Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
5. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
di peso inferiore o uguale a 1500 g/m2, oppure
di peso superiore a 1500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.
Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
6. La voce 5907 non comprende:
a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).
7. La voce 5910 non comprende:
a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
8. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi,
i veli e le tele per buratti,
i tessuti filtranti o spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi simili, di materiale tessile o di capelli,
i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple,
i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici,
i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «rivestimenti murali di materie tessili»?
Queste merci rientrano nella voce 5905 del Sistema armonizzato (capitolo 59), nella sezione XI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «rivestimenti murali di materie tessili» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 5905 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 4% all’8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «rivestimenti murali di materie tessili» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 5905 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «rivestimenti murali di materie tessili»?
Il Belgio, con 23 Mln USD nel 2024 (il 15,2% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 17,8 Mln USD (l’11,8% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 93 paesi esportatori.