Voce · Sezione XVI
8482: Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
- 7,7%–8%UE
- 15%Turchia
- 2,4%–9,9%USA
- 6%–8%Regno Unito
- 32,8 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
La voce 8482 si divide in 8 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 84 (reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici).
La voce 8482 si articola in 10 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dal 7,7% all’8%.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 8482 in 17 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 15%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 8482 comprende 14 linee tariffarie e il dazio generale va dal 2,4% al 9,9%.
La voce 8482 si articola in 18 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi va dal 6% all’8%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 8482 sono state pari a 32,8 Mld USD (−6,1% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova la Cina (6,6 Mld USD), davanti alla Germania.
Il maggiore acquirente è la Germania, con importazioni per 3,8 Mld USD.
Con 1,3 Mld USD, l’Italia occupa il 6º posto su 215 esportatori.
L’Italia ha importato per 1,3 Mld USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 8
- 8482.10Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad: cuscinetti a sfere
- 8482.20Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
- 8482.30Cuscinetti a rulli a botte
- 8482.40Cuscinetti ad aghi (a rullini), compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli ad aghi
- 8482.50Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
- 8482.80altri, compresi, i cuscinetti combinati
- 8482.91Sfere, cilindri, rulli ed aghi
- 8482.99Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad: parti, altre
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 117,5K USD117,5K USD+6,5 Mln USD+285,3 Mln USD+> 1,2 Mld USD
Esportazioni: 215
- Cina: 6,6 Mld USD
- Germania: 4,7 Mld USD
- Giappone: 3,9 Mld USD
- Stati Uniti: 2,7 Mld USD
- Francia: 1,6 Mld USD
- Italia: 1,3 Mld USD
- Romania: 1,2 Mld USD
- Corea del Sud: 936,1 Mln USD
- India: 896 Mln USD
- Thailandia: 782,1 Mln USD
- Austria: 764,4 Mln USD
- Slovacchia: 739,4 Mln USD
- Polonia: 711 Mln USD
- Svezia: 628,8 Mln USD
- Regno Unito: 478,5 Mln USD
- Singapore: 395,4 Mln USD
- Paesi Bassi: 370,2 Mln USD
- Canada: 360,2 Mln USD
- Malaysia: 348,6 Mln USD
- Taiwan: 343,9 Mln USD
- Spagna: 317,7 Mln USD
- Messico: 285,3 Mln USD
- Belgio: 233,7 Mln USD
- Turchia: 227,4 Mln USD
- Cechia: 225,9 Mln USD
- Ungheria: 217,5 Mln USD
- Vietnam: 207 Mln USD
- Indonesia: 178,6 Mln USD
- Svizzera: 178,2 Mln USD
- Kazakistan: 148,8 Mln USD
- Brasile: 103,8 Mln USD
- Bulgaria: 91,5 Mln USD
- Portogallo: 85,2 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 83,6 Mln USD
- Filippine: 60,1 Mln USD
- Danimarca: 56,1 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 49,8 Mln USD
- Sudafrica: 47,3 Mln USD
- Slovenia: 46,5 Mln USD
- Finlandia: 29,5 Mln USD
- Lettonia: 27,7 Mln USD
- Serbia: 26,5 Mln USD
- Russia: 26,5 Mln USD
- Australia: 26,4 Mln USD
- Argentina: 22,4 Mln USD
- Ucraina: 19,4 Mln USD
- Cambogia: 17,7 Mln USD
- Norvegia: 17 Mln USD
- Croazia: 16,2 Mln USD
- Israele: 11,8 Mln USD
- Lituania: 10,5 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 9,7 Mln USD
- Estonia: 8,3 Mln USD
- Grecia: 6,5 Mln USD
- Lussemburgo: 6,1 Mln USD
- Bahrein: 5,9 Mln USD
- Uzbekistan: 5,4 Mln USD
- Irlanda: 5,2 Mln USD
- Nuova Zelanda: 3,9 Mln USD
- Panama: 3,6 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 5,5 Mln USD5,5 Mln USD+60,6 Mln USD+467,1 Mln USD+> 1,3 Mld USD
Importazioni: 222
- Germania: 3,8 Mld USD
- Stati Uniti: 3,4 Mld USD
- Cina: 2,6 Mld USD
- Messico: 1,5 Mld USD
- Francia: 1,4 Mld USD
- India: 1,4 Mld USD
- Italia: 1,3 Mld USD
- Corea del Sud: 915,7 Mln USD
- Brasile: 895,5 Mln USD
- Canada: 733,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 726,2 Mln USD
- Giappone: 671,9 Mln USD
- Polonia: 632,3 Mln USD
- Turchia: 630,3 Mln USD
- Belgio: 606,2 Mln USD
- Singapore: 606,2 Mln USD
- Malaysia: 547,8 Mln USD
- Indonesia: 542,4 Mln USD
- Thailandia: 533,1 Mln USD
- Regno Unito: 526,5 Mln USD
- Spagna: 500,9 Mln USD
- Austria: 477,1 Mln USD
- Russia: 467,1 Mln USD
- Vietnam: 453,3 Mln USD
- Svezia: 410,2 Mln USD
- Cechia: 392 Mln USD
- Romania: 387,5 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 362,8 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 344,8 Mln USD
- Ungheria: 327,6 Mln USD
- Slovacchia: 311,7 Mln USD
- Taiwan: 282,8 Mln USD
- Australia: 269,4 Mln USD
- Danimarca: 219,9 Mln USD
- Svizzera: 216,6 Mln USD
- Sudafrica: 207,9 Mln USD
- Filippine: 199,8 Mln USD
- Kazakistan: 177,8 Mln USD
- Argentina: 148,2 Mln USD
- Finlandia: 119,8 Mln USD
- Colombia: 114,6 Mln USD
- Cile: 113,7 Mln USD
- Iran: 113,3 Mln USD
- Perù: 105,2 Mln USD
- Portogallo: 101,6 Mln USD
- Ucraina: 99,6 Mln USD
- Arabia Saudita: 98,7 Mln USD
- Kirghizistan: 86,2 Mln USD
- Pakistan: 83,3 Mln USD
- Slovenia: 79,7 Mln USD
- Serbia: 70,3 Mln USD
- Egitto: 67,9 Mln USD
- Israele: 65,3 Mln USD
- Norvegia: 61,7 Mln USD
- Bulgaria: 61 Mln USD
- Panama: 60,6 Mln USD
- Bangladesh: 53,3 Mln USD
- Marocco: 48,3 Mln USD
- Grecia: 44,7 Mln USD
- Nuova Zelanda: 42,7 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,6 Mld USD | 20% | |
| 2 | 4,7 Mld USD | 14,2% | |
| 3 | 3,9 Mld USD | 11,9% | |
| 4 | 2,7 Mld USD | 8,2% | |
| 5 | 1,6 Mld USD | 4,9% | |
| 6 | 1,3 Mld USD | 4% | |
| 7 | 1,2 Mld USD | 3,6% | |
| 8 | 936,1 Mln USD | 2,9% | |
| 9 | 896 Mln USD | 2,7% | |
| 10 | 782,1 Mln USD | 2,4% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,8 Mld USD | 11,6% | |
| 2 | 3,4 Mld USD | 10,4% | |
| 3 | 2,6 Mld USD | 8,1% | |
| 4 | 1,5 Mld USD | 4,5% | |
| 5 | 1,4 Mld USD | 4,3% | |
| 6 | 1,4 Mld USD | 4,2% | |
| 7 | 1,3 Mld USD | 3,9% | |
| 8 | 915,7 Mln USD | 2,8% | |
| 9 | 895,5 Mln USD | 2,7% | |
| 10 | 733,5 Mln USD | 2,2% |
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e) gli aspirapolvere della voce 8508;
f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;
g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; o
h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altro, sono da classificare nella voce appropriata, tra le voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda dei casi, e non nelle voci da 8425 a 8480.
A) Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:
a) gli apparecchi per la germinazione, le incubatrici o le allevatrici (voce 8436);
b) gli apparecchi umidificatori dei cereali (voce 8437);
c) i diffusori per l’estrazione del suco di zucchero(voce 8438);
d) i macchinari per il trattamento termico di filati tessili, stoffe e lavori di materie tessili (voce 8451); oppure
e) i macchinari,gli impianti o l’attrezzatura da laboratorio costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha funzione accessoria.
B) Non rientrano nella voce 8422:
C) Non rientrano nella voce 8424:
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. Ai sensi della voce 8462, una «linea di taglio longitudinale» per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura, una macchina da taglio longitudinale e un cilindro di avvolgimento. Una linea di taglio su misura per prodotti piatti è una linea di lavorazione composta da un aspo svolgitore, un dispositivo di spianatura e una cesoia.
6.
A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
C) Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;
2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 6 C):
1) le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;
2) gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);
3) le casse acustiche e i microfoni;
4) le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o
5) i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.
E) Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.
7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Ai fini della voce 8485, per «fabbricazione additiva» (stampa 3D) si intende la formazione di oggetti fisici, basati su un modello digitale, mediante la successiva aggiunta e la stratificazione nonché il consolidamento e la solidificazione di materiali (per esempio: metalli, materie plastiche o ceramica).
Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine corrispondenti alla descrizione della voce 8485 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
11.
A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semiconduttore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).
B) Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» comprende la fabbricazione dei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.
C) La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:
1) la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;
2) l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici;
3) il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.
Note di sottovoci
1. Ai fini della sottovoce 846520, l'espressione «centri di lavorazione» fa riferimento unicamente alle macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni mediante cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione.
2. Ai sensi della sottovoce 847149, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 6 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
3. Ai fini della sottovoce 848120, l'espressione «valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche» designa le valvole utilizzate specificamente nella trasmissione di «energia oleodinamica» in un sistema idraulico o pneumatico, dove l'energia è fornita sotto forma di fluidi in pressione (liquidi o gas). Queste valvole possono essere di qualsiasi tipo (ad esempio, riduttori di pressione, valvole di ritegno). La sottovoce 848120 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 8481.
4. La sottovoce 848240 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad…»?
Queste merci rientrano nella voce 8482 del Sistema armonizzato (capitolo 84), nella sezione XVI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 8482 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 7,7% all’8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 8482 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 2,4% al 9,9% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a…»?
La Cina, con 6,6 Mld USD nel 2024 (il 20% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,3 Mld USD (il 4% del totale mondiale) e si colloca al 6º posto su 215 paesi esportatori.