Sottovoce · Sezione I
0204.41: in carcasse o mezzene
- —UE
- 250%Turchia
- —USA
- —Regno Unito
- 267,8 Mln USDCommercio mondiale nel 2024
0204.41 è una sottovoce a sei cifre della voce 0204, carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, capitolo 02.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la linea della sottovoce 0204.41 è soggetta a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0204.41 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 250%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la linea della sottovoce 0204.41 è soggetta a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, tutte le 2 linee della sottovoce 0204.41 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 267,8 Mln USD, con un aumento del 7,5% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è l’Australia, con il 40,8% del totale, davanti alla Nuova Zelanda.
Il primo importatore è la Cina (109,1 Mln USD).
L’Italia si colloca al 12º posto tra 53 paesi esportatori, con 706,5K USD.
L’Italia ha importato per 743,9K USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 0204 41 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 128,8 €/100 kg/net—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0204.41.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 250%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0204.41.00.00 Carcasses and half-carcasses 2.8¢/kgkg
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0204 41 00 00 Carcases and half-carcases 12.00 % + 107.00 GBP / 100 kg
- 0204 41 00 10 Of domestic sheep 12.00 % + 107.00 GBP / 100 kg
- 0204 41 00 90 Other 12.00 % + 107.00 GBP / 100 kg
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 214,8K USD214,8K USD+679,2K USD+3,2 Mln USD+> 105,2 Mln USD
Esportazioni: 53
- Australia: 109,3 Mln USD
- Nuova Zelanda: 105,2 Mln USD
- Arabia Saudita: 23,7 Mln USD
- Uruguay: 5,8 Mln USD
- Spagna: 5,1 Mln USD
- Mongolia: 3,2 Mln USD
- Tanzania: 2,2 Mln USD
- India: 2,1 Mln USD
- Moldavia: 1,7 Mln USD
- Romania: 985,3K USD
- Cile: 827,6K USD
- Italia: 706,5K USD
- Kazakistan: 679,2K USD
- Regno Unito: 670,3K USD
- Irlanda: 612,3K USD
- Turchia: 571,7K USD
- Paesi Bassi: 505,2K USD
- Grecia: 449,3K USD
- Portogallo: 398,7K USD
- Russia: 364K USD
- Argentina: 362,4K USD
- Francia: 307,2K USD
- Germania: 304,5K USD
- Kenya: 279,4K USD
- Colombia: 249,1K USD
- Stati Uniti: 214,8K USD
- Islanda: 171,7K USD
- Singapore: 104,2K USD
- Emirati Arabi Uniti: 94,9K USD
- Polonia: 90,9K USD
- Cina: 78,5K USD
- Iran: 74,3K USD
- Belgio: 64,5K USD
- Kuwait: 53,7K USD
- Sudafrica: 37,8K USD
- Bulgaria: 27,9K USD
- Egitto: 17,6K USD
- Lussemburgo: 17,1K USD
- Cechia: 15,9K USD
- Brasile: 13,1K USD
- Norvegia: 12,6K USD
- Canada: 10,3K USD
- Groenlandia: 6,9K USD
- Ungheria: 6,9K USD
- Malaysia: 6,5K USD
- Lettonia: 3,9K USD
- Pakistan: 3,2K USD
- Estonia: 1,1K USD
- Slovenia: 800 USD
- Kirghizistan: 200 USD
- Ucraina: 200 USD
- Angola: 0 USD
- Danimarca: 0 USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 132,7K USD132,7K USD+960K USD+5,5 Mln USD+> 11,7 Mln USD
Importazioni: 113
- Cina: 109,1 Mln USD
- Stati Uniti: 24 Mln USD
- Singapore: 15,2 Mln USD
- Arabia Saudita: 11,7 Mln USD
- Oman: 10,5 Mln USD
- Malaysia: 9,7 Mln USD
- Bangladesh: 7,7 Mln USD
- Indonesia: 7,2 Mln USD
- Bahrein: 6,4 Mln USD
- Qatar: 6,1 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 6,1 Mln USD
- Iraq: 5,5 Mln USD
- Taiwan: 5,3 Mln USD
- Giordania: 4,1 Mln USD
- Giamaica: 3 Mln USD
- Azerbaigian: 2,6 Mln USD
- Kuwait: 2,5 Mln USD
- Giappone: 2,5 Mln USD
- Romania: 2,2 Mln USD
- Somalia: 1,9 Mln USD
- Senegal: 1,9 Mln USD
- Russia: 1,7 Mln USD
- Uzbekistan: 1,6 Mln USD
- Guinea: 1,4 Mln USD
- Canada: 1,1 Mln USD
- Afghanistan: 960K USD
- Gambia: 960K USD
- Mali: 960K USD
- Ciad: 960K USD
- Tanzania: 960K USD
- Italia: 743,9K USD
- Messico: 736,2K USD
- Libia: 612,5K USD
- Egitto: 595K USD
- Comore: 576K USD
- Kenya: 576K USD
- Francia: 566K USD
- Sri Lanka: 539,6K USD
- Paesi Bassi: 533,9K USD
- Regno Unito: 495,5K USD
- Nuova Zelanda: 464,5K USD
- Grecia: 397,8K USD
- Trinidad e Tobago: 358,9K USD
- Libano: 318,7K USD
- Figi: 275,9K USD
- Mauritania: 262,5K USD
- Curaçao: 249,1K USD
- Corea del Sud: 246,4K USD
- Turchia: 238,6K USD
- Bulgaria: 201,2K USD
- Malta: 183,8K USD
- Portogallo: 176,7K USD
- Tunisia: 168K USD
- Brasile: 144,2K USD
- Guyana: 140K USD
- Cipro: 132,7K USD
- Iran: 126K USD
- Spagna: 122,3K USD
- RAS di Hong Kong: 121,4K USD
- Seychelles: 101,9K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 109,3 Mln USD | 40,8% | |
| 2 | 105,2 Mln USD | 39,3% | |
| 3 | 23,7 Mln USD | 8,9% | |
| 4 | 5,8 Mln USD | 2,2% | |
| 5 | 5,1 Mln USD | 1,9% | |
| 6 | 3,2 Mln USD | 1,2% | |
| 7 | 2,2 Mln USD | 0,8% | |
| 8 | 2,1 Mln USD | 0,8% | |
| 9 | 1,7 Mln USD | 0,6% | |
| 10 | 985,3K USD | 0,4% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 109,1 Mln USD | 40,7% | |
| 2 | 24 Mln USD | 9% | |
| 3 | 15,2 Mln USD | 5,7% | |
| 4 | 11,7 Mln USD | 4,4% | |
| 5 | 10,5 Mln USD | 3,9% | |
| 6 | 9,7 Mln USD | 3,6% | |
| 7 | 7,7 Mln USD | 2,9% | |
| 8 | 7,2 Mln USD | 2,7% | |
| 9 | 6,4 Mln USD | 2,4% | |
| 10 | 6,1 Mln USD | 2,3% |
Note legali
Note complementari
1.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02012020 e 02022010, l'insieme costituito:
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 02023050, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 02023050, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A. Sono considerati come:
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 02031110 e 02032110, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02031211, 02032211, 02101111 e 02101131, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02031911, 02032911, 02101930 e 02101960, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02031219, 02032219, 02101119 e 02101139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02031913, 02032913, 02101940 e 02101970, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02031915, 02032915, 02101211 e 02101219, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 e 02101960 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 02064900 e 02109949, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 02031955, 02032955, 02101950 o 02101981.
D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 02091011 e 02091019, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 02101131, 02101139, 02101219 e da 02101960 a 02101989, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 02071320 a 02071360, da 02071420 a 02071460, da 02072620 a 02072670, da 02072720 a 02072770, da 02074421 a 02074461, da 02074521 a 02074561, da 02075421 a 02075461, da 02075521 a 02075561 e da 02076021 a 02076061, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 o 02076081;
b) «metà», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 e 02076031, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e) «petti», ai sensi delle sottovoci 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451, 02075551 e 02076051, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 e 02076061, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 02072660 e 02072760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 02072670 e 02072770, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 02074471, 02074571, 02075471 e 02075571, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 021011 a 021093, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 021099, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «in carcasse o mezzene»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 0204.41 del Sistema armonizzato (voce 0204), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Qual è il primo paese esportatore di «in carcasse o mezzene»?
L’Australia, con 109,3 Mln USD nel 2024 (il 40,8% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 706,5K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 53 paesi esportatori.