Sottovoce · Sezione I
0210.11: Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati
- 15,4%UE
- 127%Turchia
- —USA
- 14%Regno Unito
- 399 Mln USDCommercio mondiale nel 2024
0210.11 è una sottovoce a sei cifre della voce 0210, carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, capitolo 02.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0210.11 comprende 5 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari al 15,4%. 4 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La sottovoce 0210.11 si articola in 5 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 127%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la linea della sottovoce 0210.11 è soggetta a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la sottovoce 0210.11 comprende 5 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari al 14%. 4 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 399 Mln USD, con un calo dello 0,4% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Spagna, con il 41,4% del totale, davanti agli Stati Uniti.
Il primo importatore è il Canada (58,8 Mln USD).
L’Italia si colloca al 3º posto tra 71 paesi esportatori, con 45,3 Mln USD; il suo primo cliente è la Francia.
L’Italia ha importato per 22,6 Mln USD; il suo primo fornitore è la Spagna.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 0210 11 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
- della specie suina domestica:
- salati o in salamoia:
- 0210 11 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 €/100 kg/net—
- 0210 11 19 Spalle e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net—
- secchi o affumicati:
- 0210 11 31 Prosciutti e loro pezzi 151,2 €/100 kg/net—
- 0210 11 39 Spalle e loro pezzi 119 €/100 kg/net—
- 0210 11 90 altre 15,4%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0210.11 But, kol ve bunların parçaları (kemikli):
- 0210.11.11.00.00 But ve but parçaları 127%
- 0210.11.19.00.00 Kol ve kol parçaları 127%
- 0210.11.31.00.00 But ve but parçaları 127%
- 0210.11.39.00.00 Kol ve kol parçaları 127%
- 0210.11.90.00.00 Diğerleri 127%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0210.11.00 Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 1.4¢/kg
- 0210.11.00.10 Hams and cuts thereof kg
- 0210.11.00.20 Shoulders and cuts thereof kg
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 0210 11 00 00 Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
- 0210 11 11 00 Hams and cuts thereof 65.00 GBP / 100 kg
- 0210 11 19 00 Shoulders and cuts thereof 50.00 GBP / 100 kg
- 0210 11 31 00 Hams and cuts thereof 126.00 GBP / 100 kg
- 0210 11 39 00 Shoulders and cuts thereof 99.00 GBP / 100 kg
- 0210 11 90 00 Other 14%
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 142,1K USD142,1K USD+2,2 Mln USD+12,5 Mln USD+> 45,3 Mln USD
Esportazioni: 71
- Spagna: 165,1 Mln USD
- Stati Uniti: 71,6 Mln USD
- Italia: 45,3 Mln USD
- Paesi Bassi: 18,5 Mln USD
- Belgio: 17 Mln USD
- Germania: 14,4 Mln USD
- Montenegro: 12,5 Mln USD
- Polonia: 7,9 Mln USD
- Danimarca: 6,2 Mln USD
- Irlanda: 6 Mln USD
- Francia: 5,2 Mln USD
- Portogallo: 4,5 Mln USD
- Canada: 3,8 Mln USD
- Cina: 3 Mln USD
- Croazia: 2,4 Mln USD
- Lituania: 2,4 Mln USD
- Lettonia: 2,2 Mln USD
- Austria: 1,8 Mln USD
- Regno Unito: 1,7 Mln USD
- Ungheria: 1,5 Mln USD
- Brasile: 801,4K USD
- Norvegia: 766,2K USD
- Estonia: 598,9K USD
- Slovenia: 552,2K USD
- Slovacchia: 468,3K USD
- Bosnia ed Erzegovina: 345,4K USD
- Cechia: 291,7K USD
- Romania: 267,3K USD
- Kenya: 254,6K USD
- Lussemburgo: 238K USD
- Australia: 197,4K USD
- RAS di Hong Kong: 192,1K USD
- Sudan: 158,8K USD
- Sudafrica: 142,1K USD
- Serbia: 108,7K USD
- Cipro: 101,1K USD
- Finlandia: 91,7K USD
- Svezia: 91,4K USD
- Turchia: 64,5K USD
- Svizzera: 60,3K USD
- Bulgaria: 53,9K USD
- Nuova Zelanda: 33,7K USD
- Giappone: 28,4K USD
- Singapore: 11K USD
- Argentina: 8,1K USD
- Sri Lanka: 8K USD
- Grecia: 7,5K USD
- Ucraina: 6,1K USD
- RAS di Macao: 4,9K USD
- Bahrein: 4K USD
- Emirati Arabi Uniti: 3,2K USD
- Macedonia del Nord: 2,7K USD
- Botswana: 1,9K USD
- Vietnam: 1,6K USD
- Senegal: 1,1K USD
- Mozambico: 1K USD
- Zambia: 500 USD
- Angola: 300 USD
- Bahamas: 300 USD
- Bielorussia: 300 USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 89K USD89K USD+1,2 Mln USD+5 Mln USD+> 17,6 Mln USD
Importazioni: 174
- Canada: 58,8 Mln USD
- Francia: 41,2 Mln USD
- Portogallo: 30,2 Mln USD
- Belgio: 23,2 Mln USD
- Italia: 22,6 Mln USD
- Cina: 17,6 Mln USD
- Germania: 17,4 Mln USD
- Stati Uniti: 15,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 15,1 Mln USD
- Spagna: 13 Mln USD
- Serbia: 12,4 Mln USD
- Regno Unito: 10,2 Mln USD
- Romania: 10,1 Mln USD
- Polonia: 7,1 Mln USD
- Messico: 6,5 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 5,4 Mln USD
- Irlanda: 5,3 Mln USD
- Croazia: 5 Mln USD
- Danimarca: 4,9 Mln USD
- Lituania: 4,6 Mln USD
- Panama: 4,4 Mln USD
- Giappone: 3,6 Mln USD
- Ucraina: 3,5 Mln USD
- Andorra: 3,4 Mln USD
- Austria: 3,3 Mln USD
- Colombia: 3 Mln USD
- Lettonia: 2,7 Mln USD
- Svezia: 2,6 Mln USD
- Bahamas: 2,6 Mln USD
- Cuba: 2,6 Mln USD
- Slovenia: 2,6 Mln USD
- Polinesia Francese: 2,5 Mln USD
- Cile: 2,4 Mln USD
- Ungheria: 2,2 Mln USD
- Brasile: 2,2 Mln USD
- Cechia: 1,8 Mln USD
- Estonia: 1,7 Mln USD
- Norvegia: 1,5 Mln USD
- Lussemburgo: 1,3 Mln USD
- Honduras: 1,3 Mln USD
- Angola: 1,2 Mln USD
- Montenegro: 1,2 Mln USD
- Finlandia: 1,2 Mln USD
- Svizzera: 1,1 Mln USD
- RAS di Macao: 938,2K USD
- Corea del Sud: 904,3K USD
- Thailandia: 885,3K USD
- Emirati Arabi Uniti: 862K USD
- Repubblica Dominicana: 838,9K USD
- Grecia: 736,3K USD
- Vietnam: 721,3K USD
- Gibilterra: 674,7K USD
- Slovacchia: 640,9K USD
- Macedonia del Nord: 607K USD
- Bulgaria: 596,8K USD
- Singapore: 592,1K USD
- Grenada: 487,5K USD
- Bosnia ed Erzegovina: 484,8K USD
- Capo Verde: 340,8K USD
- Nuova Zelanda: 331,1K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 165,1 Mln USD | 41,4% | |
| 2 | 71,6 Mln USD | 18% | |
| 3 | 45,3 Mln USD | 11,4% | |
| 4 | 18,5 Mln USD | 4,6% | |
| 5 | 17 Mln USD | 4,3% | |
| 6 | 14,4 Mln USD | 3,6% | |
| 7 | 12,5 Mln USD | 3,1% | |
| 8 | 7,9 Mln USD | 2% | |
| 9 | 6,2 Mln USD | 1,5% | |
| 10 | 6 Mln USD | 1,5% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 58,8 Mln USD | 14,7% | |
| 2 | 41,2 Mln USD | 10,3% | |
| 3 | 30,2 Mln USD | 7,6% | |
| 4 | 23,2 Mln USD | 5,8% | |
| 5 | 22,6 Mln USD | 5,7% | |
| 6 | 17,6 Mln USD | 4,4% | |
| 7 | 17,4 Mln USD | 4,4% | |
| 8 | 15,5 Mln USD | 3,9% | |
| 9 | 15,1 Mln USD | 3,8% | |
| 10 | 13 Mln USD | 3,3% |
Note legali
Note complementari
1.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02012020 e 02022010, l'insieme costituito:
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 02023050, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 02023050, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A. Sono considerati come:
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 02031110 e 02032110, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02031211, 02032211, 02101111 e 02101131, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02031911, 02032911, 02101930 e 02101960, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02031219, 02032219, 02101119 e 02101139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02031913, 02032913, 02101940 e 02101970, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02031915, 02032915, 02101211 e 02101219, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 e 02101960 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 02064900 e 02109949, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 02031955, 02032955, 02101950 o 02101981.
D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 02091011 e 02091019, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 02101131, 02101139, 02101219 e da 02101960 a 02101989, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 02071320 a 02071360, da 02071420 a 02071460, da 02072620 a 02072670, da 02072720 a 02072770, da 02074421 a 02074461, da 02074521 a 02074561, da 02075421 a 02075461, da 02075521 a 02075561 e da 02076021 a 02076061, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 o 02076081;
b) «metà», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 e 02076031, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e) «petti», ai sensi delle sottovoci 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451, 02075551 e 02076051, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 e 02076061, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 02072660 e 02072760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 02072670 e 02072770, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 02074471, 02074571, 02075471 e 02075571, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 021011 a 021093, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 021099, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 0210.11 del Sistema armonizzato (voce 0210), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0210.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 15,4%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati» nel Regno Unito?
Nella tariffa doganale del Regno Unito, le importazioni del codice 0210.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 14%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati»?
La Spagna, con 165,1 Mln USD nel 2024 (il 41,4% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 45,3 Mln USD (l’11,4% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 71 paesi esportatori.