Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0207
0207.55: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate: di oche, altri, congelati
Designazione ufficiale altri, congelati
0207.55 è una sottovoce a sei cifre della voce 0207, carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili…, capitolo 02.
Quanto si paga
Importazione: UE
Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 0207 55 altri, congelati:
- Pezzi:
- 0207 55 10 disossati 110,5 €/100 kg/net—
- non disossati:
- 0207 55 21 Metà o quarti 52,9 €/100 kg/net—
- 0207 55 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net—
- 0207 55 41 Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net—
- 0207 55 51 Petti e loro pezzi 86,5 €/100 kg/net—
- 0207 55 61 Cosce e loro pezzi 69,7 €/100 kg/net—
- 0207 55 71 Parti dette «paltò di oca» 66 €/100 kg/net—
- 0207 55 81 altri 123,2 €/100 kg/net—
- Frattaglie:
- Fegati:
- 0207 55 93 Fegati grassi Esente—
- 0207 55 95 altri 6,4%—
- 0207 55 99 altri 18,7 €/100 kg/net—
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Dazio addizionaleDazi supplementari Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Documenti
- Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Documenti
- C127 Identificativo del prodotto commerciale
- C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
- C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
- Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 5
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- Groenlandia, Isole Fær Øer
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 2306/21
- Documenti
- C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
- Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | Esente – 6,4% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| MercosurContingente | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | Esente – 5,1% |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| accordo UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–CileContingente | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–IsraeleContingente | Israele | Esente |
| accordo UE–IslandaContingente | Islanda | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–PerùContingente | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–UcrainaContingente | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | 0,8% |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia e altri 5Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu | 2,9% |
UE: importazioni mensili
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 74 € | 96,1% | -67,5% | |
| 3 € | 3,9% | — |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 29,4K USD29,4K USD+165,5K USD+1,2 Mln USD+> 46,2 Mln USD
Esportazioni: 48
- Ungheria: 51,6 Mln USD
- Polonia: 46,2 Mln USD
- Francia: 1,8 Mln USD
- Germania: 1,4 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 1,2 Mln USD
- Belgio: 878,5K USD
- Romania: 357,1K USD
- Slovenia: 312,6K USD
- Italia: 258,2K USD
- Austria: 229,6K USD
- Cina: 179,4K USD
- Regno Unito: 165,5K USD
- Kuwait: 152K USD
- Paesi Bassi: 123,7K USD
- Lituania: 84,9K USD
- Bulgaria: 80,8K USD
- Portogallo: 79,4K USD
- Tunisia: 71,8K USD
- Spagna: 70,3K USD
- Singapore: 69,6K USD
- Sudafrica: 42,2K USD
- Cechia: 31,4K USD
- Grecia: 29,4K USD
- Danimarca: 25,1K USD
- Figi: 14,3K USD
- Egitto: 12,3K USD
- Serbia: 11K USD
- Estonia: 9,8K USD
- Oman: 7,7K USD
- Stati Uniti: 7,7K USD
- Malaysia: 7,5K USD
- Canada: 7,2K USD
- Lussemburgo: 7,1K USD
- Croazia: 6,4K USD
- Lettonia: 5,5K USD
- Mozambico: 4,3K USD
- Uganda: 1,7K USD
- Nuova Zelanda: 1,5K USD
- Emirati Arabi Uniti: 1,2K USD
- Argentina: 500 USD
- Taiwan: 300 USD
- Turchia: 300 USD
- Angola: 100 USD
- Brasile: 100 USD
- Slovacchia: 100 USD
- Finlandia: 0 USD
- Malta: 0 USD
- Svezia: 0 USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 51,3K USD51,3K USD+202,3K USD+1,9 Mln USD+> 10,6 Mln USD
Importazioni: 79
- Germania: 48,4 Mln USD
- Israele: 23,6 Mln USD
- Francia: 10,6 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 4,8 Mln USD
- Belgio: 3,1 Mln USD
- Cechia: 2,8 Mln USD
- RAS di Macao: 2 Mln USD
- Austria: 1,9 Mln USD
- Romania: 1,1 Mln USD
- Italia: 852K USD
- Spagna: 780,6K USD
- Giappone: 713,1K USD
- Regno Unito: 544,9K USD
- Canada: 386,2K USD
- Slovacchia: 385,9K USD
- Polonia: 384,5K USD
- Indonesia: 384,4K USD
- Paesi Bassi: 363,6K USD
- Thailandia: 212K USD
- Singapore: 202,3K USD
- Cina: 190,1K USD
- Malaysia: 162,3K USD
- Svizzera: 143,6K USD
- Vietnam: 143,5K USD
- Iraq: 132,1K USD
- Portogallo: 127,8K USD
- Ucraina: 121,3K USD
- Estonia: 120,6K USD
- Grecia: 118K USD
- Corea del Sud: 75,7K USD
- Taiwan: 72,2K USD
- Congo-Brazzaville: 71,8K USD
- Serbia: 70,2K USD
- Croazia: 67,8K USD
- Lussemburgo: 62,3K USD
- Cipro: 51,9K USD
- Qatar: 51,7K USD
- Islanda: 51,6K USD
- Ungheria: 51,3K USD
- Polinesia Francese: 39,1K USD
- Montenegro: 38,5K USD
- Danimarca: 37,9K USD
- Slovenia: 34,3K USD
- Svezia: 29,9K USD
- Stati Uniti: 27,2K USD
- Lesotho: 22,6K USD
- Bulgaria: 18,6K USD
- Mozambico: 15,2K USD
- Isole Salomone: 10,9K USD
- Bahrein: 8,9K USD
- Gibilterra: 7,8K USD
- Moldavia: 7,4K USD
- Caraibi Olandesi: 7,2K USD
- Finlandia: 6,6K USD
- Lettonia: 6,4K USD
- Maldive: 5,6K USD
- Azerbaigian: 4,5K USD
- Irlanda: 4,4K USD
- Uzbekistan: 3,6K USD
- Turchia: 3,5K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 51,6 Mln USD | 48,9% | |
| 2 | 46,2 Mln USD | 43,8% | |
| 3 | 1,8 Mln USD | 1,7% | |
| 4 | 1,4 Mln USD | 1,3% | |
| 5 | 1,2 Mln USD | 1,2% | |
| 6 | 878,5K USD | 0,8% | |
| 7 | 357,1K USD | 0,3% | |
| 8 | 312,6K USD | 0,3% | |
| 9 | 258,2K USD | 0,2% | |
| 10 | 229,6K USD | 0,2% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 48,4 Mln USD | 45,8% | |
| 2 | 23,6 Mln USD | 22,3% | |
| 3 | 10,6 Mln USD | 10% | |
| 4 | 4,8 Mln USD | 4,6% | |
| 5 | 3,1 Mln USD | 2,9% | |
| 6 | 2,8 Mln USD | 2,6% | |
| 7 | 2 Mln USD | 1,9% | |
| 8 | 1,9 Mln USD | 1,8% | |
| 9 | 1,1 Mln USD | 1% | |
| 10 | 852K USD | 0,8% |
Modifiche normative recenti che citano questo codice
Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.
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CELEX 32026R1727 · Fonte: eur-lex.europa.eu
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CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu
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CELEX 32026R0996 · Fonte: eur-lex.europa.eu
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 0207.55 in 11 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 6,4% (media del 3,2%). Una di esse è esente da dazio. 9 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0207.55 comprende 11 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dal 23,4% al 65%.
Le merci originarie di 145 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 6,4%; per 2 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0207.55 per 77 € (−66% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,67 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 96%, davanti alla Cina.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 105,6 Mln USD, con un calo del 22,5% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è l’Ungheria, con il 48,9% del totale, davanti alla Polonia.
Note legali
Note complementari
1.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02012020 e 02022010, l'insieme costituito:
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 02023050, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 02023050, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A. Sono considerati come:
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 02031110 e 02032110, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02031211, 02032211, 02101111 e 02101131, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02031911, 02032911, 02101930 e 02101960, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02031219, 02032219, 02101119 e 02101139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02031913, 02032913, 02101940 e 02101970, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02031915, 02032915, 02101211 e 02101219, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 e 02101960 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 02064900 e 02109949, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 02031955, 02032955, 02101950 o 02101981.
D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 02091011 e 02091019, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 02101131, 02101139, 02101219 e da 02101960 a 02101989, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 02071320 a 02071360, da 02071420 a 02071460, da 02072620 a 02072670, da 02072720 a 02072770, da 02074421 a 02074461, da 02074521 a 02074561, da 02075421 a 02075461, da 02075521 a 02075561 e da 02076021 a 02076061, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 o 02076081;
b) «metà», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 e 02076031, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e) «petti», ai sensi delle sottovoci 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451, 02075551 e 02076051, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 e 02076061, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 02072660 e 02072760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 02072670 e 02072770, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 02074471, 02074571, 02075471 e 02075571, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 021011 a 021093, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 021099, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 0207.55 del Sistema armonizzato (voce 0207), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «carni e frattaglie commestibili, fresche…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0207.55 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 6,4% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «carni e frattaglie commestibili, fresche…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0207.55 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 23,4% al 65% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «carni e frattaglie commestibili, fresche…»?
L’Ungheria, con 51,6 Mln USD nel 2024 (il 48,9% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 258,2K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 9º posto su 48 paesi esportatori.
Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0207.55?
2 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di Esente – 6,4%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.
Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0207.55?
L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.
Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0207.55?
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (96%) e la Cina (4%), su importazioni totali per 77 €.