Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0202
0202.30: Carni di animali della specie bovina, congelate: disossate
Carne bovina congelata disossata
Designazione ufficiale disossate
La sottovoce SA 0202.30 – carne bovina congelata disossata – rientra nella voce 0202, nel capitolo 02.
Quanto si paga
Importazione: UE
Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 0202 30 disossate:
- 0202 30 10 Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 12,8 + 221,1 €/100 kg/net—
- 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» 12,8 + 221,1 €/100 kg/net—
- 0202 30 90 altre 12,8 + 304,1 €/100 kg/net—
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 49
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Documenti
- Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
- Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 1227/25
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 10 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 10 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Canada
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 10 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 gennaio 2027 · fino al 31 marzo 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 aprile 2027 · fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Canada
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 10 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 10 81 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 10 82 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 1,554,3 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 10 83 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 1,554,3 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 10 84 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 50 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 50 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Canada
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 50 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 gennaio 2027 · fino al 31 marzo 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 aprile 2027 · fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Canada
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 50 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 50 81 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 50 82 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 1,554,3 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 50 83 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 1,554,3 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 50 84 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 90 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 90 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Brasile, Canada, Paraguay
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 90 11 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 gennaio 2027 · fino al 31 marzo 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- dal 1 aprile 2027 · fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Uruguay
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 1988/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Australia, Stati Uniti
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Brasile, Canada, Paraguay
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 7,5%
- Solo per
- 0202 30 90 15 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Nuova Zelanda
- Atto giuridico
- Regulation 1178/24
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 90 41 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 90 42 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 2,138,4 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 90 43 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 2,138,4 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 90 44 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 90 47 Of bison
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 20%
- Solo per
- 0202 30 90 48 Other
- Si applica alle merci originarie di
- Argentina, Australia
- Atto giuridico
- Regulation 0761/20
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15%
- Solo per
- 0202 30 90 70 For the manufacture of products falling within subheadings 1602 10, 1602 50 31 or 1602 50 95, not containing meat other than that of animals of the bovine species, with a collagen/protein ratio of no more than 0,45 and containing by weight at least 20% of lean meat (excluding offal and fat) with meat and jelly accounting for at least 85% of the total net weight; the products must be subjected to a heat treatment sufficient to ensure the coagulation of meat proteins in the whole of the product and which therefore shows no traces of a pinkish liquid on the cut surface when the product is cut along a line passing through its thickest part (A-products)
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale 15 % + 2,138,4 EUR / t
- Solo per
- 0202 30 90 75 For the manufacture of products other than those falling within subheadings ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 and 1602 90 61 (B-products)
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
- In vigore
- fino al 30 giugno 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1401/21
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 16
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo veterinario
- Si applica alle merci originarie di
- Groenlandia, Isole Fær Øer
- Atto giuridico
- Regulation 0632/21
- Documenti
- N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
- Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
- Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
- Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
- Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
- C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 2306/21
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0139/81
- Documenti
- A007 Certificato di autenticità - carni bovine congelate, tagli di quarti anteriori detti «crop», «chuck and blade» e tagli di punta di petto detti «brisket»
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Solo per
- 0202 30 90 70 For the manufacture of products falling within subheadings 1602 10, 1602 50 31 or 1602 50 95, not containing meat other than that of animals of the bovine species, with a collagen/protein ratio of no more than 0,45 and containing by weight at least 20% of lean meat (excluding offal and fat) with meat and jelly accounting for at least 85% of the total net weight; the products must be subjected to a heat treatment sufficient to ensure the coagulation of meat proteins in the whole of the product and which therefore shows no traces of a pinkish liquid on the cut surface when the product is cut along a line passing through its thickest part (A-products)
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0966/23
- Documenti
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Solo per
- 0202 30 90 75 For the manufacture of products other than those falling within subheadings ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 and 1602 90 61 (B-products)
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0966/23
- Documenti
- Linee tariffarie
- su 1 delle 3 linee
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | — |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| America centraleContingente | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| accordo UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–CileContingente | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–ColombiaContingente | Colombia | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–PerùContingente | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–UcrainaContingente | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| MercosurContingente | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 7,5% |
| accordo UE–Nuova ZelandaContingente | Nuova Zelanda | 7,5% |
| accordo UE–Turchia | Turchia | 0 % + 221,1 EUR / 100 kg / 0 % + 304,1 EUR / 100 kg |
UE: importazioni mensili
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 489,9 Mln € | 51,9% | +50,8% | |
| 145,2 Mln € | 15,4% | +17,5% | |
| 111,7 Mln € | 11,8% | +6,5% | |
| 55,1 Mln € | 5,8% | +50,8% | |
| 44,9 Mln € | 4,8% | -24,8% | |
| 41,2 Mln € | 4,4% | +15,6% | |
| 29,2 Mln € | 3,1% | +2,6% | |
| 14,9 Mln € | 1,6% | -23,1% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2,2 Mln USD2,2 Mln USD+58 Mln USD+282,5 Mln USD+> 3,5 Mld USD
Esportazioni: 123
- Brasile: 10 Mld USD
- Australia: 5,2 Mld USD
- Stati Uniti: 3,7 Mld USD
- India: 3,5 Mld USD
- Nuova Zelanda: 2,1 Mld USD
- Argentina: 1,9 Mld USD
- Uruguay: 1,4 Mld USD
- Paraguay: 939,5 Mln USD
- Irlanda: 652,2 Mln USD
- Polonia: 492,3 Mln USD
- Paesi Bassi: 412,6 Mln USD
- Canada: 369,9 Mln USD
- Germania: 282,5 Mln USD
- Nicaragua: 269,7 Mln USD
- Spagna: 208,8 Mln USD
- Giappone: 192,2 Mln USD
- Messico: 191,7 Mln USD
- Italia: 191,5 Mln USD
- Bolivia: 182,3 Mln USD
- Francia: 153,1 Mln USD
- Regno Unito: 141 Mln USD
- Russia: 134 Mln USD
- Austria: 130 Mln USD
- Costa Rica: 106 Mln USD
- Colombia: 93,7 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 83 Mln USD
- Belgio: 75,9 Mln USD
- Lituania: 73,9 Mln USD
- Sudafrica: 63,8 Mln USD
- Bielorussia: 62 Mln USD
- Ucraina: 58 Mln USD
- Danimarca: 57,8 Mln USD
- Botswana: 43,3 Mln USD
- Cile: 35,3 Mln USD
- Singapore: 25,1 Mln USD
- Cina: 24,3 Mln USD
- Malta: 23,9 Mln USD
- Portogallo: 19,7 Mln USD
- Turchia: 19,2 Mln USD
- Pakistan: 15,3 Mln USD
- Arabia Saudita: 11,9 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 11,2 Mln USD
- Romania: 9,2 Mln USD
- Honduras: 8,7 Mln USD
- Lettonia: 8,1 Mln USD
- Cechia: 8 Mln USD
- Panama: 7,4 Mln USD
- Guatemala: 7,3 Mln USD
- Ungheria: 6,5 Mln USD
- Grecia: 6,3 Mln USD
- Croazia: 5,1 Mln USD
- Giordania: 4,8 Mln USD
- Svezia: 4,5 Mln USD
- Finlandia: 3,5 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 3,4 Mln USD
- Slovenia: 3,2 Mln USD
- Estonia: 3 Mln USD
- Serbia: 2,8 Mln USD
- Malaysia: 2,4 Mln USD
- Eswatini: 2,4 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 8,3 Mln USD8,3 Mln USD+37,5 Mln USD+292,3 Mln USD+> 827,7 Mln USD
Importazioni: 222
- Cina: 10,7 Mld USD
- Stati Uniti: 4,9 Mld USD
- Giappone: 1,5 Mld USD
- Corea del Sud: 1,5 Mld USD
- Egitto: 901,5 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 836,1 Mln USD
- Vietnam: 827,7 Mln USD
- Taiwan: 789,1 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 735,2 Mln USD
- Filippine: 683,2 Mln USD
- Malaysia: 676,4 Mln USD
- Indonesia: 603,7 Mln USD
- Israele: 577,7 Mln USD
- Arabia Saudita: 550,8 Mln USD
- Russia: 460,2 Mln USD
- Regno Unito: 458,3 Mln USD
- Canada: 451,3 Mln USD
- Francia: 438,8 Mln USD
- Iraq: 413,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 366,8 Mln USD
- Germania: 346,1 Mln USD
- Messico: 295,6 Mln USD
- Italia: 292,3 Mln USD
- Spagna: 186,1 Mln USD
- Thailandia: 174 Mln USD
- Cile: 172,7 Mln USD
- Brasile: 165,8 Mln USD
- Svezia: 163,5 Mln USD
- Portogallo: 158 Mln USD
- Singapore: 155,8 Mln USD
- Turchia: 141,4 Mln USD
- RAS di Macao: 122,8 Mln USD
- Uzbekistan: 116,9 Mln USD
- Guatemala: 114,6 Mln USD
- Kuwait: 110,7 Mln USD
- Giordania: 105,7 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 102,5 Mln USD
- Libia: 94 Mln USD
- Belgio: 87,5 Mln USD
- Grecia: 77,8 Mln USD
- Austria: 75,9 Mln USD
- Georgia: 75,9 Mln USD
- Danimarca: 74,6 Mln USD
- Qatar: 72,5 Mln USD
- El Salvador: 67,8 Mln USD
- Oman: 67,7 Mln USD
- Costa Rica: 55,6 Mln USD
- Romania: 52,4 Mln USD
- Senegal: 52,1 Mln USD
- Irlanda: 51,8 Mln USD
- Cambogia: 50,9 Mln USD
- Ungheria: 50 Mln USD
- Albania: 49,4 Mln USD
- Croazia: 48,9 Mln USD
- Libano: 48,4 Mln USD
- Bulgaria: 37,5 Mln USD
- Colombia: 36,6 Mln USD
- Angola: 35,6 Mln USD
- Giamaica: 35,4 Mln USD
- Finlandia: 34,6 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mld USD | 29,8% | |
| 2 | 5,2 Mld USD | 15,4% | |
| 3 | 3,7 Mld USD | 10,9% | |
| 4 | 3,5 Mld USD | 10,3% | |
| 5 | 2,1 Mld USD | 6,1% | |
| 6 | 1,9 Mld USD | 5,8% | |
| 7 | 1,4 Mld USD | 4% | |
| 8 | 939,5 Mln USD | 2,8% | |
| 9 | 652,2 Mln USD | 1,9% | |
| 10 | 492,3 Mln USD | 1,5% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,7 Mld USD | 31,7% | |
| 2 | 4,9 Mld USD | 14,5% | |
| 3 | 1,5 Mld USD | 4,4% | |
| 4 | 1,5 Mld USD | 4,3% | |
| 5 | 901,5 Mln USD | 2,7% | |
| 6 | 836,1 Mln USD | 2,5% | |
| 7 | 827,7 Mln USD | 2,5% | |
| 8 | 789,1 Mln USD | 2,3% | |
| 9 | 735,2 Mln USD | 2,2% | |
| 10 | 683,2 Mln USD | 2% |
Decisioni vincolanti per merci simili 8
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N357488 U.S. CBP
The tariff classification of Frozen Seasoned Beef from Paraguay
- N357487 U.S. CBP
The tariff classification of Frozen Seasoned Beef from Brazil
- N357452 U.S. CBP
The tariff classification of Frozen Boneless Marinated Beef from Canada
- N354602 U.S. CBP
The tariff classification of Frozen Boneless Beef from Uruguay
- N350527 U.S. CBP
The tariff classification of Seasoned Frozen Boneless Beef from Mexico
- N342847 U.S. CBP
The tariff classification of Frozen Seasoned Boneless Beef from Brazil
8 decisioni in totale per questo codice
Modifiche normative recenti che citano questo codice
Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.
-
UK Trade Tariff: measure changes on 497 commodity codes
Trade Tariff changes 2026-09-01 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk
-
Further Ensuring Affordable Beef for the American Consumer
FR Doc. 2026-17842 · 91 FR 55989 · Proclamation 11059 · Fonte: federalregister.gov
-
FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov
-
CELEX 32026R1455 · Fonte: eur-lex.europa.eu
-
FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov
-
CELEX 32026R0996 · Fonte: eur-lex.europa.eu
-
Ensuring Affordable Beef for the American Consumer
FR Doc. 2026-03050 · 91 FR 7107 · Proclamation 11010 · Fonte: federalregister.gov
-
Canada / Northern Ireland corrections for quota number 05.9281. Stop Press 3 February 2026
Trade Tariff news 4552 · Fonte: trade-tariff.service.gov.uk
Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 3 linee della sottovoce 0202.30 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0202.30 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 225%.
Le merci originarie di 117 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di; per 111 di essi l’esenzione è totale.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0202.30 per 943,4 Mln € (+27% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 7,11 € al kg; il Brasile ne ha fornito il 52%, davanti al Regno Unito.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 33,7 Mld USD, con un aumento del 9,9% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è il Brasile, con il 29,8% del totale, davanti all’Australia.
Note legali
Note complementari
1.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 020110 e 020210, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02012020 e 02022010, l'insieme costituito:
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02012030 e 02022030, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02012050 e 02022050, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
1. «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 02023050, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
2. «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 02023050, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A. Sono considerati come:
a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 02031110 e 02032110, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02031211, 02032211, 02101111 e 02101131, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02031911, 02032911, 02101930 e 02101960, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02031219, 02032219, 02101119 e 02101139, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02031913, 02032913, 02101940 e 02101970, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02031915, 02032915, 02101211 e 02101219, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, comunemente conosciuta come ventresca, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02101910, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02101920, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 e 02101960 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 02064900 e 02109949, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 02031955, 02032955, 02101950 o 02101981.
D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 02091011 e 02091019, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 02101131, 02101139, 02101219 e da 02101960 a 02101989, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A. Sono considerati come:
a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 e 02045051, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02042210, 02044210, 02045013 e 02045053, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02042230, 02044230, 02045015 e 02045055, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02042250, 02044250, 02045019 e 02045059, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerati come:
a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 02071320 a 02071360, da 02071420 a 02071460, da 02072620 a 02072670, da 02072720 a 02072770, da 02074421 a 02074461, da 02074521 a 02074561, da 02075421 a 02075461, da 02075521 a 02075561 e da 02076021 a 02076061, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 o 02076081;
b) «metà», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 e 02076021, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 e 02076031, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e) «petti», ai sensi delle sottovoci 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451, 02075551 e 02076051, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 e 02076061, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 02072660 e 02072760, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h) «cosce di tacchini e di tacchine diversi dai fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 02072670 e 02072770, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij) «parti dette paltò di anatra o di oca», ai sensi delle sottovoci 02074471, 02074571, 02075471 e 02075571, anatre o oche presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:
a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a) Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti che rientrano nella voce 0210 a cui è stato aggiunto il condimento durante il processo di preparazione restano classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 021011 a 021093, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 021099, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «carni di animali della specie bovina, congelate: disossate»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 0202.30 del Sistema armonizzato (voce 0202), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «carni di animali della specie bovina, congelate» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0202.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 225%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «carni di animali della specie bovina, congelate» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 0202.30 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 4% al 26,4% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «carni di animali della specie bovina, congelate»?
Il Brasile, con 10 Mld USD nel 2024 (il 29,8% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 191,5 Mln USD (lo 0,6% del totale mondiale) e si colloca al 18º posto su 123 paesi esportatori.
Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «carne bovina congelata disossata»?
111 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi di . Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.
Esiste un dazio antidumping su «carne bovina congelata disossata»?
L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.
Quali sono i principali fornitori dell’UE per «carne bovina congelata disossata»?
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Brasile (52%), il Regno Unito (15%) e l’Uruguay (12%), su importazioni totali per 943,4 Mln €.