Sottovoce · Capitolo 02 · Voce 0207

0207.54

0207.54: altri, freschi o refrigerati

La sottovoce 0207.54 appartiene alla voce 0207 (carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili…), nel capitolo 02.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 6,4% · dazio specifico o composto dazio per i paesi terzi · su 10 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0207 54 altri, freschi o refrigerati:
  2. Pezzi:
  3. 0207 54 10 disossati 110,5 €/100 kg/net—
  4. non disossati:
  5. 0207 54 21 Metà o quarti 52,9 €/100 kg/net—
  6. 0207 54 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net—
  7. 0207 54 41 Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net—
  8. 0207 54 51 Petti e loro pezzi 86,5 €/100 kg/net—
  9. 0207 54 61 Cosce e loro pezzi 69,7 €/100 kg/net—
  10. 0207 54 71 Parti dette «paltò di oca» 66 €/100 kg/net—
  11. 0207 54 81 altri 123,2 €/100 kg/net—
  12. Frattaglie:
  13. 0207 54 91 Fegati, diversi dai fegati grassi 6,4%—
  14. 0207 54 99 altri 18,7 €/100 kg/net—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—6,4%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
MercosurContingente Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente – 5,1%
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–CileContingente Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–IsraeleContingente Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–PerùContingente Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–UcrainaContingente Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam 0,8%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi66 €-86,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione11,00 € al kg
Aliquota preferenziale0%
nov 2024: 416 €gen 2025: 58 €nov 2025: 28 €dic 2025: 37 €lug 2026: 1 € 2025
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Islanda 37 € 56,1% —
Regno Unito 29 € 43,9% -93,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0207.54 · 13 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 29K USD29K USD+114K USD+3 Mln USD+> 5 Mln USD

Esportazioni: 27
  1. Polonia: 5 Mln USD
  2. Ungheria: 4 Mln USD
  3. Cina: 3 Mln USD
  4. Brasile: 370K USD
  5. Francia: 283K USD
  6. Belgio: 203K USD
  7. Austria: 114K USD
  8. Romania: 113K USD
  9. Paesi Bassi: 108K USD
  10. Lituania: 92K USD
  11. Germania: 70K USD
  12. Stati Uniti: 47K USD
  13. Grecia: 29K USD
  14. Bulgaria: 18K USD
  15. Italia: 10K USD
  16. Lussemburgo: 6K USD
  17. Cechia: 6K USD
  18. Slovenia: 4K USD
  19. Danimarca: 4K USD
  20. Spagna: 3K USD
  21. Lettonia: 1K USD
  22. RAS di Hong Kong: 900 USD
  23. Mozambico: 700 USD
  24. Irlanda: 400 USD
  25. Slovacchia: 200 USD
  26. Sudafrica: 200 USD
  27. Angola: 0 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Polonia 5 Mln USD 39,5%
2 Ungheria 4 Mln USD 28,4%
3 Cina 3 Mln USD 20,4%
4 Brasile 370K USD 2,9%
5 Francia 283K USD 2,2%
6 Belgio 203K USD 1,6%
7 Austria 114K USD 0,9%
8 Romania 113K USD 0,9%
9 Paesi Bassi 108K USD 0,9%
10 Lituania 92K USD 0,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 5 Mln USD 41,2%
2 RAS di Hong Kong 3 Mln USD 20,4%
3 Cechia 1 Mln USD 8,1%
4 Italia 827K USD 6,5%
5 Francia 514K USD 4,1%
6 Austria 487K USD 3,8%
7 Angola 370K USD 2,9%
8 Slovacchia 333K USD 2,6%
9 RAS di Macao 211K USD 1,7%
10 Paesi Bassi 172K USD 1,4%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1727 of 10 July 2026 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards some provisions introduced by Implementing Regulation (EU) 2026/996

    CELEX 32026R1727 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Commission Implementing Regulation (EU) 2026/996 of 29 April 2026 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 regarding the creation, amendment and management of certain tariff quotas following the Interim Agreement on Trade between the European Union, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part

    CELEX 32026R0996 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 0207.54 si articola in 10 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari al 6,4%. 9 linee prevedono un dazio specifico o composto.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0207.54 in 10 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dal 45% al 65% (media del 63%).

112 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,4%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0207.54 nell’UE hanno raggiunto 66 € (−86% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’Islanda ne ha fornito il 56%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 13 Mln USD (−6,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Polonia (5 Mln USD), davanti all’Ungheria.

Note legali

Note complementari

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri, freschi o refrigerati»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0207.54 del Sistema armonizzato (voce 0207), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri, freschi o refrigerati» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0207.54 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 6,4%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri, freschi o refrigerati» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0207.54 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 45% al 65% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri, freschi o refrigerati»?

La Polonia, con 5 Mln USD nel 2024 (il 39,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 10K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 27 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0207.54?

112 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 6,4%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0207.54?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0207.54?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Islanda (56%) e il Regno Unito (44%), su importazioni totali per 66 €.

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