Voce · Sezione III
1515: Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 0%–12,8%UE
- 20%–40%Turchia
- 0%–3,4%USA
- 0%–12%Regno Unito
- 6,3 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
La voce 1515 si divide in 8 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 1515 in 30 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 12,8% (media del 6,3%). 4 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale turca, la voce 1515 comprende 34 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dal 20% al 40%.
La voce 1515 si articola in 10 linee nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti; il dazio generale va dallo 0% al 3,4%. 2 di esse sono esenti da dazio. 3 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 1515 in 34 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 12% (media del 7,6%). Una di esse è esente da dazio.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 1515 sono state pari a 6,3 Mld USD (+5% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’India (1,3 Mld USD), davanti al Messico.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 1,1 Mld USD.
Con 246,9 Mln USD, l’Italia occupa il 5º posto su 182 esportatori.
L’Italia ha importato per 212,9 Mln USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Sottovoci 8
- 1515.11Olio di lino e sue frazioni: olio greggio
- 1515.19Olio di lino e sue frazioni: altri
- 1515.21Olio di granturco e sue frazioni: olio greggio
- 1515.29Olio di granturco e sue frazioni: altri
- 1515.30Olio di ricino e sue frazioni
- 1515.50Olio di sesamo e sue frazioni
- 1515.60Grassi e oli di origine microbica e loro frazioni
- 1515.90Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica: altri
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 986,2K USD986,2K USD+16,9 Mln USD+101,9 Mln USD+> 234,9 Mln USD
Esportazioni: 182
- India: 1,3 Mld USD
- Messico: 572,8 Mln USD
- Stati Uniti: 499,7 Mln USD
- Spagna: 344,7 Mln USD
- Italia: 246,9 Mln USD
- Paesi Bassi: 234,9 Mln USD
- Belgio: 234,7 Mln USD
- Francia: 212,1 Mln USD
- Cina: 200,2 Mln USD
- Germania: 178,3 Mln USD
- Ghana: 160,5 Mln USD
- Danimarca: 143,9 Mln USD
- Turchia: 125,2 Mln USD
- Malaysia: 117,2 Mln USD
- Bangladesh: 116,4 Mln USD
- Regno Unito: 110,7 Mln USD
- Indonesia: 103,8 Mln USD
- Brasile: 101,9 Mln USD
- Giappone: 100,6 Mln USD
- Kenya: 93,6 Mln USD
- Canada: 88,5 Mln USD
- Portogallo: 84,1 Mln USD
- Thailandia: 82 Mln USD
- Argentina: 60,5 Mln USD
- Australia: 42,2 Mln USD
- Svezia: 40,7 Mln USD
- Arabia Saudita: 40,6 Mln USD
- Austria: 37,9 Mln USD
- Israele: 37,4 Mln USD
- Singapore: 36,1 Mln USD
- Burkina Faso: 35,5 Mln USD
- Taiwan: 33,7 Mln USD
- Marocco: 32,8 Mln USD
- Vietnam: 31,6 Mln USD
- Ungheria: 30,5 Mln USD
- Corea del Sud: 27,5 Mln USD
- Russia: 27,3 Mln USD
- Estonia: 24,5 Mln USD
- Egitto: 23,2 Mln USD
- Polonia: 21,2 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 19,7 Mln USD
- Sudafrica: 18 Mln USD
- Bielorussia: 16,9 Mln USD
- Bulgaria: 15,1 Mln USD
- Perù: 14,2 Mln USD
- Tanzania: 13,9 Mln USD
- Nigeria: 13,6 Mln USD
- Nuova Zelanda: 13,6 Mln USD
- Panama: 13,6 Mln USD
- Tunisia: 12,7 Mln USD
- Irlanda: 12,2 Mln USD
- Lituania: 10,1 Mln USD
- Cechia: 8,8 Mln USD
- Ucraina: 8,1 Mln USD
- Uganda: 7,3 Mln USD
- Cile: 6,9 Mln USD
- Slovenia: 6,6 Mln USD
- Croazia: 5,8 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 5,5 Mln USD
- Benin: 5,4 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,9 Mln USD1,9 Mln USD+12,9 Mln USD+73,1 Mln USD+> 216,2 Mln USD
Importazioni: 219
- Stati Uniti: 1,1 Mld USD
- Cina: 628,1 Mln USD
- Paesi Bassi: 364,6 Mln USD
- Francia: 338 Mln USD
- Germania: 285,6 Mln USD
- Canada: 219,4 Mln USD
- Spagna: 216,2 Mln USD
- Italia: 212,9 Mln USD
- Malaysia: 164,8 Mln USD
- India: 156,2 Mln USD
- Giappone: 151,1 Mln USD
- Corea del Sud: 135,1 Mln USD
- Svezia: 125,5 Mln USD
- Regno Unito: 113,9 Mln USD
- Norvegia: 101,4 Mln USD
- Belgio: 100 Mln USD
- Arabia Saudita: 94,9 Mln USD
- Kuwait: 90,7 Mln USD
- Messico: 81,5 Mln USD
- Singapore: 80,7 Mln USD
- Australia: 74,1 Mln USD
- Libia: 73,1 Mln USD
- Polonia: 71,3 Mln USD
- Portogallo: 63,6 Mln USD
- Svizzera: 61,4 Mln USD
- Russia: 60,4 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 54,9 Mln USD
- Austria: 54,8 Mln USD
- Taiwan: 50 Mln USD
- Tunisia: 49,2 Mln USD
- Irlanda: 44,6 Mln USD
- Thailandia: 44,6 Mln USD
- Egitto: 37,7 Mln USD
- Turchia: 35,2 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 31,1 Mln USD
- Tanzania: 29,6 Mln USD
- Brasile: 27,9 Mln USD
- Indonesia: 26,7 Mln USD
- Lettonia: 26,6 Mln USD
- Azerbaigian: 26,5 Mln USD
- Grecia: 23,4 Mln USD
- Yemen: 23,4 Mln USD
- Nuova Zelanda: 22,4 Mln USD
- Cile: 22,2 Mln USD
- Kenya: 21,8 Mln USD
- Uruguay: 21,2 Mln USD
- Gambia: 21 Mln USD
- Israele: 20,7 Mln USD
- Qatar: 18,9 Mln USD
- Danimarca: 17,2 Mln USD
- Giordania: 16,3 Mln USD
- Vietnam: 14,5 Mln USD
- Cechia: 14,1 Mln USD
- Congo - Kinshasa: 13,1 Mln USD
- Slovacchia: 12,9 Mln USD
- Filippine: 12,1 Mln USD
- Sudafrica: 12 Mln USD
- Georgia: 11 Mln USD
- Romania: 10,5 Mln USD
- Gibuti: 10,2 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 Mld USD | 20,1% | |
| 2 | 572,8 Mln USD | 9,1% | |
| 3 | 499,7 Mln USD | 7,9% | |
| 4 | 344,7 Mln USD | 5,5% | |
| 5 | 246,9 Mln USD | 3,9% | |
| 6 | 234,9 Mln USD | 3,7% | |
| 7 | 234,7 Mln USD | 3,7% | |
| 8 | 212,1 Mln USD | 3,4% | |
| 9 | 200,2 Mln USD | 3,2% | |
| 10 | 178,3 Mln USD | 2,8% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 Mld USD | 17,5% | |
| 2 | 628,1 Mln USD | 9,9% | |
| 3 | 364,6 Mln USD | 5,8% | |
| 4 | 338 Mln USD | 5,3% | |
| 5 | 285,6 Mln USD | 4,5% | |
| 6 | 219,4 Mln USD | 3,5% | |
| 7 | 216,2 Mln USD | 3,4% | |
| 8 | 212,9 Mln USD | 3,4% | |
| 9 | 164,8 Mln USD | 2,6% | |
| 10 | 156,2 Mln USD | 2,5% |
Note legali
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «altri grassi e oli vegetali o di origine microbica»?
Queste merci rientrano nella voce 1515 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «altri grassi e oli vegetali o di origine microbica» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1515 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 12,8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «altri grassi e oli vegetali o di origine microbica» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 1515 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 3,4% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «altri grassi e oli vegetali o di origine microbica»?
L’India, con 1,3 Mld USD nel 2024 (il 20,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 246,9 Mln USD (il 3,9% del totale mondiale) e si colloca al 5º posto su 182 paesi esportatori.