Sottovoce · Sezione III
1513.21: Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: oli greggi
Designazione ufficiale Oli greggi
- 3,2%–12,8%UE
- 40%Turchia
- EsenteUSA
- 6%–12%Regno Unito
- 1,1 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
1513.21 è una sottovoce a sei cifre della voce 1513, oli di cocco, capitolo 15.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1513.21 comprende 3 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 3,2% al 12,8%.
La sottovoce 1513.21 si articola in 5 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 40%.
La sottovoce 1513.21 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, dove il dazio generale è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la sottovoce 1513.21 comprende 4 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 6% al 12%.
Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1,1 Mld USD, con un aumento dell’11,7% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Malaysia, con il 29,1% del totale, davanti alla Thailandia.
Il primo importatore sono i Paesi Bassi (188,1 Mln USD).
L’Italia si colloca al 19º posto tra 72 paesi esportatori, con 5 Mln USD; il suo primo cliente è l’Ungheria.
L’Italia ha importato per 27,4 Mln USD; il suo primo fornitore è la Costa d’Avorio.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Nomenclatura combinata dell’UE
Linee tariffarie (UE) →- 1513 21 Oli greggi:
- 1513 21 10 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 3,2%—
- altri:
- 1513 21 30 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8%—
- 1513 21 90 altrimenti presentati 6,4%—
Tariffa doganale turca
Linee tariffarie (Turchia) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1513.21 Ham yağlar:
- 1513.21.10.00.11 Palm çekirdeği yağı 40%
- 1513.21.10.00.19 Babassu yağı 40%
- 1513.21.30.00.00 Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40%
- 1513.21.90.00.11 Palm çekirdeği yağı 40%
- 1513.21.90.00.12 Babassu yağı 40%
Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti
Linee tariffarie (USA) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1513.21.00.00 Crude oil Esentekg
Tariffa doganale del Regno Unito
Linee tariffarie (Regno Unito) →Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1513 21 00 00 Crude oil
- 1513 21 10 00 For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption
- 1513 21 10 20 Palm kernel oil for the manufacture of:<br>- industrial monocarboxylic fatty acids of subheading 3823 19 10,<br>- methyl esters of fatty acids of heading 2915 or 2916,<br>- fatty alcohols of subheadings 2905 17, 2905 19 and 3823 70 used for the manufacture of cosmetics, washing products or pharmaceutical products,<br>- fatty alcohols of subheading 2905 16, pure or mixed, used for the manufacture of cosmetics, washing products or pharmaceutical products,<br>- stearic acid of subheading 3823 11 00,<br>- goods of heading 3401, or<br>- fatty acids with high purity of heading 2915<br>
- 1513 21 10 90 Other
- 1513 21 30 00 In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg 12%
- 1513 21 90 00 Other 6%
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 720,6K USD720,6K USD+5,1 Mln USD+61,9 Mln USD+> 88,7 Mln USD
Esportazioni: 72
- Malaysia: 314,8 Mln USD
- Thailandia: 156,8 Mln USD
- Papua Nuova Guinea: 88,7 Mln USD
- Colombia: 83,9 Mln USD
- Indonesia: 70,5 Mln USD
- Paesi Bassi: 67,9 Mln USD
- Guatemala: 61,9 Mln USD
- Honduras: 53 Mln USD
- Costa Rica: 35 Mln USD
- Costa d’Avorio: 27,7 Mln USD
- Perù: 19 Mln USD
- Spagna: 16,1 Mln USD
- Germania: 13,4 Mln USD
- Gabon: 12,5 Mln USD
- Nigeria: 6 Mln USD
- Panama: 5,6 Mln USD
- Filippine: 5,1 Mln USD
- Nicaragua: 5,1 Mln USD
- Italia: 5 Mln USD
- Ghana: 3,8 Mln USD
- Isole Salomone: 3,1 Mln USD
- Liberia: 2,9 Mln USD
- Danimarca: 2,7 Mln USD
- Singapore: 2,4 Mln USD
- Sierra Leone: 2,4 Mln USD
- Venezuela: 2,3 Mln USD
- Camerun: 2,3 Mln USD
- Svezia: 2,1 Mln USD
- Ecuador: 2 Mln USD
- Belgio: 1,7 Mln USD
- Grecia: 1,4 Mln USD
- Brasile: 1,2 Mln USD
- Egitto: 835,3K USD
- Paraguay: 720,6K USD
- India: 613,6K USD
- Cechia: 484,3K USD
- Francia: 473,8K USD
- Polonia: 308,8K USD
- Myanmar (Birmania): 232,5K USD
- Arabia Saudita: 204,4K USD
- Austria: 186,4K USD
- Sudafrica: 163,4K USD
- Finlandia: 157,8K USD
- Stati Uniti: 79,1K USD
- Benin: 77,1K USD
- Kenya: 65,6K USD
- Ruanda: 57,5K USD
- Irlanda: 30,6K USD
- Regno Unito: 25,1K USD
- Turchia: 18,7K USD
- Slovacchia: 18,3K USD
- Sri Lanka: 12K USD
- Cina: 3,7K USD
- Bangladesh: 2,5K USD
- Senegal: 2K USD
- Russia: 1,6K USD
- Cipro: 1,5K USD
- Portogallo: 1,3K USD
- Tanzania: 1,1K USD
- Togo: 1K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 412K USD412K USD+3,5 Mln USD+17,8 Mln USD+> 124,4 Mln USD
Importazioni: 110
- Paesi Bassi: 188,1 Mln USD
- India: 133,3 Mln USD
- Malaysia: 132,5 Mln USD
- Germania: 124,4 Mln USD
- Messico: 109,9 Mln USD
- Cina: 72 Mln USD
- Spagna: 68,6 Mln USD
- Italia: 27,4 Mln USD
- Belgio: 25,3 Mln USD
- Polonia: 20,9 Mln USD
- Cechia: 17,8 Mln USD
- Kenya: 16,8 Mln USD
- Arabia Saudita: 16,5 Mln USD
- Cile: 12,2 Mln USD
- Austria: 11,3 Mln USD
- Francia: 11 Mln USD
- Ecuador: 8,9 Mln USD
- Marocco: 6,9 Mln USD
- Bangladesh: 6,8 Mln USD
- Ungheria: 6,5 Mln USD
- Regno Unito: 6 Mln USD
- Stati Uniti: 5,7 Mln USD
- Colombia: 4,9 Mln USD
- Uganda: 4,4 Mln USD
- Svezia: 3,7 Mln USD
- Bulgaria: 3,5 Mln USD
- Sri Lanka: 3,1 Mln USD
- Costa Rica: 2,8 Mln USD
- Slovacchia: 2,7 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 2,6 Mln USD
- Guatemala: 2,6 Mln USD
- Benin: 2,5 Mln USD
- Grecia: 2,3 Mln USD
- Myanmar (Birmania): 2 Mln USD
- Tanzania: 1,9 Mln USD
- Kuwait: 1,7 Mln USD
- Lituania: 1,5 Mln USD
- Brasile: 1,2 Mln USD
- Zambia: 1 Mln USD
- Sudafrica: 965,7K USD
- Svizzera: 868,4K USD
- Israele: 753,8K USD
- Irlanda: 698,5K USD
- Burkina Faso: 621,1K USD
- Madagascar: 621,1K USD
- Congo-Brazzaville: 568,1K USD
- Togo: 515,4K USD
- Angola: 503,4K USD
- Danimarca: 430,2K USD
- Egitto: 417K USD
- Argentina: 412K USD
- Nigeria: 390,4K USD
- Mali: 331,2K USD
- El Salvador: 281,2K USD
- Taiwan: 222,1K USD
- Yemen: 204,4K USD
- Finlandia: 189,5K USD
- Algeria: 169,7K USD
- Zimbabwe: 145,1K USD
- Cambogia: 130K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 314,8 Mln USD | 29,1% | |
| 2 | 156,8 Mln USD | 14,5% | |
| 3 | 88,7 Mln USD | 8,2% | |
| 4 | 83,9 Mln USD | 7,7% | |
| 5 | 70,5 Mln USD | 6,5% | |
| 6 | 67,9 Mln USD | 6,3% | |
| 7 | 61,9 Mln USD | 5,7% | |
| 8 | 53 Mln USD | 4,9% | |
| 9 | 35 Mln USD | 3,2% | |
| 10 | 27,7 Mln USD | 2,6% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 188,1 Mln USD | 17,4% | |
| 2 | 133,3 Mln USD | 12,3% | |
| 3 | 132,5 Mln USD | 12,2% | |
| 4 | 124,4 Mln USD | 11,5% | |
| 5 | 109,9 Mln USD | 10,1% | |
| 6 | 72 Mln USD | 6,6% | |
| 7 | 68,6 Mln USD | 6,3% | |
| 8 | 27,4 Mln USD | 2,5% | |
| 9 | 25,3 Mln USD | 2,3% | |
| 10 | 20,9 Mln USD | 1,9% |
Note legali
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: oli greggi»?
Queste merci rientrano nella sottovoce 1513.21 del Sistema armonizzato (voce 1513), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «oli di palmisti o di babassù e loro frazioni» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1513.21 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,2% al 12,8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «oli di palmisti o di babassù e loro frazioni» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 1513.21 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «oli di palmisti o di babassù e loro frazioni»?
La Malaysia, con 314,8 Mln USD nel 2024 (il 29,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 5 Mln USD (lo 0,5% del totale mondiale) e si colloca al 19º posto su 72 paesi esportatori.