Voce · Capitolo 15
1510: Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
2 sottovoci compongono la voce 1510, nel capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 2
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 48K USD48K USD+509K USD+3 Mln USD+> 92 Mln USD
Esportazioni: 104
- Spagna: 437 Mln USD
- Italia: 149 Mln USD
- Grecia: 92 Mln USD
- Turchia: 63 Mln USD
- Portogallo: 62 Mln USD
- Tunisia: 51 Mln USD
- Marocco: 11 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 6 Mln USD
- Germania: 6 Mln USD
- Belgio: 3 Mln USD
- Paesi Bassi: 2 Mln USD
- Stati Uniti: 2 Mln USD
- Francia: 2 Mln USD
- Canada: 1 Mln USD
- Cechia: 1 Mln USD
- Polonia: 956K USD
- Malaysia: 934K USD
- Lettonia: 881K USD
- Albania: 771K USD
- Sudafrica: 731K USD
- Lituania: 630K USD
- Regno Unito: 549K USD
- Danimarca: 523K USD
- Libano: 509K USD
- Siria: 498K USD
- Argentina: 466K USD
- Cile: 447K USD
- Libia: 413K USD
- Russia: 390K USD
- Estonia: 384K USD
- Macedonia del Nord: 347K USD
- Indonesia: 337K USD
- Svezia: 326K USD
- Kazakistan: 195K USD
- Arabia Saudita: 184K USD
- Ungheria: 154K USD
- Cipro: 146K USD
- Singapore: 141K USD
- India: 128K USD
- Australia: 126K USD
- Azerbaigian: 124K USD
- Romania: 115K USD
- Bulgaria: 105K USD
- Guatemala: 84K USD
- Austria: 76K USD
- RAS di Hong Kong: 76K USD
- Croazia: 65K USD
- Nuova Zelanda: 48K USD
- Slovacchia: 47K USD
- Cina: 40K USD
- Israele: 34K USD
- Giappone: 33K USD
- Irlanda: 31K USD
- Thailandia: 28K USD
- Corea del Sud: 24K USD
- Eswatini: 16K USD
- Serbia: 15K USD
- Ghana: 13K USD
- Taiwan: 11K USD
- Honduras: 10K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 590K USD590K USD+3 Mln USD+9 Mln USD+> 34 Mln USD
Importazioni: 181
- Spagna: 177 Mln USD
- Italia: 105 Mln USD
- Stati Uniti: 97 Mln USD
- Portogallo: 52 Mln USD
- Arabia Saudita: 36 Mln USD
- Messico: 34 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 26 Mln USD
- Regno Unito: 24 Mln USD
- Germania: 23 Mln USD
- Polonia: 20 Mln USD
- Corea del Sud: 18 Mln USD
- Russia: 16 Mln USD
- Iraq: 15 Mln USD
- Giappone: 12 Mln USD
- Cina: 12 Mln USD
- Grecia: 11 Mln USD
- Qatar: 10 Mln USD
- Filippine: 10 Mln USD
- Paesi Bassi: 9 Mln USD
- Francia: 9 Mln USD
- India: 7 Mln USD
- Azerbaigian: 7 Mln USD
- Canada: 6 Mln USD
- Belgio: 6 Mln USD
- Cechia: 6 Mln USD
- Oman: 5 Mln USD
- Lettonia: 5 Mln USD
- Thailandia: 5 Mln USD
- Pakistan: 5 Mln USD
- Israele: 5 Mln USD
- Serbia: 4 Mln USD
- Romania: 4 Mln USD
- Australia: 4 Mln USD
- Vietnam: 4 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 4 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 4 Mln USD
- Brasile: 3 Mln USD
- Colombia: 3 Mln USD
- Ungheria: 3 Mln USD
- Turchia: 3 Mln USD
- Malaysia: 3 Mln USD
- Kuwait: 3 Mln USD
- Danimarca: 3 Mln USD
- Nuova Zelanda: 3 Mln USD
- Giordania: 3 Mln USD
- Austria: 3 Mln USD
- Bahrein: 3 Mln USD
- Ucraina: 2 Mln USD
- Irlanda: 2 Mln USD
- Slovacchia: 2 Mln USD
- Singapore: 2 Mln USD
- Lituania: 2 Mln USD
- Costa Rica: 2 Mln USD
- Norvegia: 2 Mln USD
- Sudafrica: 2 Mln USD
- Taiwan: 2 Mln USD
- Georgia: 2 Mln USD
- Croazia: 2 Mln USD
- Macedonia del Nord: 2 Mln USD
- Ecuador: 2 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 437 Mln USD | 48,6% | |
| 2 | 149 Mln USD | 16,6% | |
| 3 | 92 Mln USD | 10,2% | |
| 4 | 63 Mln USD | 7% | |
| 5 | 62 Mln USD | 6,9% | |
| 6 | 51 Mln USD | 5,7% | |
| 7 | 11 Mln USD | 1,2% | |
| 8 | 6 Mln USD | 0,6% | |
| 9 | 6 Mln USD | 0,6% | |
| 10 | 3 Mln USD | 0,3% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 Mln USD | 19,7% | |
| 2 | 105 Mln USD | 11,7% | |
| 3 | 97 Mln USD | 10,8% | |
| 4 | 52 Mln USD | 5,7% | |
| 5 | 36 Mln USD | 4% | |
| 6 | 34 Mln USD | 3,8% | |
| 7 | 26 Mln USD | 2,9% | |
| 8 | 24 Mln USD | 2,7% | |
| 9 | 23 Mln USD | 2,6% | |
| 10 | 20 Mln USD | 2,2% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 2 linee della voce 1510 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 1510 in 8 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 31,2%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 1510 comprende 5 linee tariffarie e il dazio generale è pari a zero. 4 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, tutte le 2 linee della voce 1510 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 1510 ha raggiunto 898 Mln USD, con un aumento del 10,4% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Spagna, con il 48,6% del totale, davanti all’Italia.
Il primo importatore è la Spagna (177 Mln USD).
L’Italia si colloca al 2º posto tra 104 paesi esportatori, con 149 Mln USD.
L’Italia ha importato per 105 Mln USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l’estrazione con solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle…»?
Queste merci rientrano nella voce 1510 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «altri oli e loro frazioni, ottenuti…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1510 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 31,2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «altri oli e loro frazioni, ottenuti…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 1510 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «altri oli e loro frazioni, ottenuti…»?
La Spagna, con 437 Mln USD nel 2024 (il 48,6% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 149 Mln USD (il 16,6% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 104 paesi esportatori.