Voce · Capitolo 15
1522: Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
La voce 1522 non è suddivisa a sei cifre: corrisponde per intero alla sottovoce 1522.00, nel capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 1
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 462K USD462K USD+3 Mln USD+13 Mln USD+> 48 Mln USD
Esportazioni: 93
- Indonesia: 258 Mln USD
- Malaysia: 160 Mln USD
- Paesi Bassi: 48 Mln USD
- Spagna: 33 Mln USD
- Turchia: 20 Mln USD
- Romania: 17 Mln USD
- Belgio: 17 Mln USD
- Italia: 16 Mln USD
- Germania: 13 Mln USD
- Francia: 12 Mln USD
- Stati Uniti: 9 Mln USD
- Argentina: 8 Mln USD
- Ungheria: 7 Mln USD
- Brasile: 6 Mln USD
- Cina: 5 Mln USD
- Croazia: 5 Mln USD
- Portogallo: 5 Mln USD
- Thailandia: 4 Mln USD
- Costa d’Avorio: 4 Mln USD
- Estonia: 3 Mln USD
- Kazakistan: 3 Mln USD
- Sudafrica: 3 Mln USD
- Polonia: 3 Mln USD
- Messico: 3 Mln USD
- Regno Unito: 2 Mln USD
- Finlandia: 2 Mln USD
- Cile: 2 Mln USD
- Siria: 2 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 2 Mln USD
- Canada: 1 Mln USD
- Norvegia: 1 Mln USD
- Slovacchia: 1 Mln USD
- Corea del Sud: 1 Mln USD
- Colombia: 1 Mln USD
- Lettonia: 1 Mln USD
- Bulgaria: 849K USD
- India: 822K USD
- Russia: 816K USD
- Costa Rica: 787K USD
- Taiwan: 718K USD
- Svezia: 588K USD
- Israele: 563K USD
- Australia: 555K USD
- Egitto: 543K USD
- Arabia Saudita: 462K USD
- Ghana: 446K USD
- Uganda: 396K USD
- Panama: 371K USD
- Guatemala: 368K USD
- Ucraina: 341K USD
- Kuwait: 302K USD
- Bolivia: 299K USD
- Cipro: 272K USD
- Marocco: 268K USD
- Uruguay: 266K USD
- Giappone: 257K USD
- Paraguay: 257K USD
- Honduras: 224K USD
- Irlanda: 179K USD
- Cechia: 175K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 95K USD95K USD+2 Mln USD+22 Mln USD+> 41 Mln USD
Importazioni: 88
- Spagna: 194 Mln USD
- Italia: 142 Mln USD
- Francia: 41 Mln USD
- Paesi Bassi: 37 Mln USD
- Regno Unito: 30 Mln USD
- Germania: 27 Mln USD
- Belgio: 25 Mln USD
- Portogallo: 23 Mln USD
- Malaysia: 22 Mln USD
- Finlandia: 19 Mln USD
- Danimarca: 18 Mln USD
- Giappone: 18 Mln USD
- Turchia: 15 Mln USD
- Svezia: 13 Mln USD
- Cina: 13 Mln USD
- Corea del Sud: 12 Mln USD
- Ungheria: 11 Mln USD
- Croazia: 6 Mln USD
- Bulgaria: 6 Mln USD
- Austria: 4 Mln USD
- Sri Lanka: 3 Mln USD
- Angola: 2 Mln USD
- Stati Uniti: 2 Mln USD
- Singapore: 1 Mln USD
- Mali: 590K USD
- Lettonia: 532K USD
- Romania: 464K USD
- India: 457K USD
- Israele: 455K USD
- Grecia: 396K USD
- Irlanda: 280K USD
- Nepal: 279K USD
- Cechia: 245K USD
- Canada: 195K USD
- Uzbekistan: 185K USD
- Svizzera: 175K USD
- Guatemala: 164K USD
- Polonia: 148K USD
- Slovacchia: 119K USD
- Thailandia: 110K USD
- Kazakistan: 104K USD
- Serbia: 103K USD
- Bahrein: 101K USD
- Brasile: 95K USD
- Tagikistan: 82K USD
- Giordania: 78K USD
- Arabia Saudita: 78K USD
- Lituania: 71K USD
- Estonia: 70K USD
- Ecuador: 65K USD
- Lussemburgo: 60K USD
- Emirati Arabi Uniti: 54K USD
- Norvegia: 43K USD
- Moldavia: 42K USD
- Cuba: 42K USD
- Taiwan: 40K USD
- Albania: 32K USD
- Ucraina: 30K USD
- Malta: 27K USD
- Laos: 26K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 Mln USD | 37,3% | |
| 2 | 160 Mln USD | 23,2% | |
| 3 | 48 Mln USD | 6,9% | |
| 4 | 33 Mln USD | 4,8% | |
| 5 | 20 Mln USD | 2,8% | |
| 6 | 17 Mln USD | 2,5% | |
| 7 | 17 Mln USD | 2,5% | |
| 8 | 16 Mln USD | 2,4% | |
| 9 | 13 Mln USD | 1,9% | |
| 10 | 12 Mln USD | 1,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 Mln USD | 28% | |
| 2 | 142 Mln USD | 20,5% | |
| 3 | 41 Mln USD | 6% | |
| 4 | 37 Mln USD | 5,4% | |
| 5 | 30 Mln USD | 4,4% | |
| 6 | 27 Mln USD | 3,9% | |
| 7 | 25 Mln USD | 3,7% | |
| 8 | 23 Mln USD | 3,3% | |
| 9 | 22 Mln USD | 3,1% | |
| 10 | 19 Mln USD | 2,7% |
Modifiche normative recenti che citano questo codice
Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.
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CELEX 32026R2163 · Fonte: eur-lex.europa.eu
La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la voce 1522 in 5 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 3,8% (media del 2,3%). Una di esse è esente da dazio. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale turca, la voce 1522 comprende 5 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dal 3,8% al 31,2%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 1522 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio generale è pari al 3,8%.
La tariffa doganale del Regno Unito suddivide la voce 1522 in 5 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 2% (media dell’1,3%). Una di esse è esente da dazio. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Canada, la voce 1522 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio NPF (nazione più favorita) è pari a zero.
La voce 1522 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale del Messico (TIGIE), dove il dazio all’importazione (IGI) è pari al 10%.
Nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC), la voce 1522 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota TEC è pari al 9%.
Nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM), la voce 1522 comprende 3 linee tariffarie e il dazio extrazona (AEC) è pari al 9%.
Nella tariffa doganale del Perù, la voce 1522 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio ad valorem è pari a zero.
La voce 1522 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, dove il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Giappone, la voce 1522 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota applicata va dallo 0% al 4,5%. Una di esse è esente da dazio.
La voce 1522 si articola in 2 linee nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan; l’aliquota della colonna 1 è pari al 3,5%.
La tariffa doganale comune del CCG suddivide la voce 1522 in 3 linee tariffarie; il dazio doganale è pari al 5%.
La voce 1522 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale svizzera (Tares), dove il dazio della tariffa normale è pari a zero.
La voce 1522 si articola in 3 linee nella tariffa doganale della Norvegia; il dazio ordinario è pari a zero. 2 di esse sono esenti da dazio. Una linea prevede un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale della Macedonia del Nord suddivide la voce 1522 in 5 linee tariffarie; il dazio NPF è pari al 5%.
Nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria), la voce 1522 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio all’importazione è pari al 10%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 1522 sono state pari a 691 Mln USD (+30% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’Indonesia (258 Mln USD), davanti alla Malaysia.
Il maggiore acquirente è la Spagna, con importazioni per 194 Mln USD.
Con 16 Mln USD, l’Italia occupa il 8º posto su 93 esportatori.
L’Italia ha importato per 142 Mln USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l’estrazione con solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze…»?
Queste merci rientrano nella voce 1522 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «degras; residui provenienti dal trattamento delle…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1522 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 3,8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «degras; residui provenienti dal trattamento delle…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1522 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,8% al 31,2% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «degras; residui provenienti dal trattamento delle…»?
L’Indonesia, con 258 Mln USD nel 2024 (il 37,3% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 16 Mln USD (il 2,4% del totale mondiale) e si colloca al 8º posto su 93 paesi esportatori.