Voce · Capitolo 15
1509: Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
4 sottovoci compongono la voce 1509, nel capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 4
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 403K USD403K USD+5 Mln USD+60 Mln USD+> 1 Mld USD
Esportazioni: 144
- Spagna: 7 Mld USD
- Italia: 3 Mld USD
- Tunisia: 2 Mld USD
- Portogallo: 2 Mld USD
- Grecia: 1 Mld USD
- Turchia: 709 Mln USD
- Siria: 310 Mln USD
- Argentina: 230 Mln USD
- Cile: 128 Mln USD
- Francia: 97 Mln USD
- Marocco: 85 Mln USD
- Egitto: 75 Mln USD
- Stati Uniti: 64 Mln USD
- Libano: 60 Mln USD
- Germania: 46 Mln USD
- Paesi Bassi: 28 Mln USD
- Israele: 20 Mln USD
- Albania: 18 Mln USD
- Australia: 16 Mln USD
- Canada: 15 Mln USD
- Regno Unito: 14 Mln USD
- Territori Palestinesi: 14 Mln USD
- Belgio: 12 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 11 Mln USD
- Giordania: 10 Mln USD
- Lituania: 8 Mln USD
- Arabia Saudita: 7 Mln USD
- Polonia: 7 Mln USD
- Azerbaigian: 7 Mln USD
- Messico: 6 Mln USD
- Austria: 6 Mln USD
- Sudafrica: 6 Mln USD
- Perù: 6 Mln USD
- Libia: 5 Mln USD
- Romania: 5 Mln USD
- Cechia: 5 Mln USD
- Cipro: 4 Mln USD
- Algeria: 4 Mln USD
- Bulgaria: 4 Mln USD
- Croazia: 4 Mln USD
- Lettonia: 3 Mln USD
- Cina: 3 Mln USD
- Slovenia: 3 Mln USD
- Ungheria: 3 Mln USD
- Svezia: 2 Mln USD
- Uruguay: 2 Mln USD
- Slovacchia: 2 Mln USD
- Singapore: 2 Mln USD
- Irlanda: 2 Mln USD
- Danimarca: 2 Mln USD
- Brasile: 1 Mln USD
- Finlandia: 1 Mln USD
- Russia: 1 Mln USD
- Giappone: 1 Mln USD
- Svizzera: 1 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 978K USD
- Lussemburgo: 967K USD
- Corea del Sud: 908K USD
- Estonia: 902K USD
- Nuova Zelanda: 633K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 3 Mln USD3 Mln USD+19 Mln USD+106 Mln USD+> 631 Mln USD
Importazioni: 217
- Italia: 3 Mld USD
- Stati Uniti: 3 Mld USD
- Spagna: 2 Mld USD
- Francia: 903 Mln USD
- Germania: 764 Mln USD
- Brasile: 760 Mln USD
- Portogallo: 631 Mln USD
- Regno Unito: 548 Mln USD
- Giappone: 413 Mln USD
- Canada: 403 Mln USD
- Australia: 279 Mln USD
- Turchia: 247 Mln USD
- Messico: 220 Mln USD
- Corea del Sud: 202 Mln USD
- Paesi Bassi: 195 Mln USD
- Svizzera: 182 Mln USD
- Cina: 177 Mln USD
- Belgio: 160 Mln USD
- Arabia Saudita: 124 Mln USD
- Polonia: 111 Mln USD
- Austria: 108 Mln USD
- Russia: 106 Mln USD
- Colombia: 90 Mln USD
- Svezia: 86 Mln USD
- Israele: 85 Mln USD
- Marocco: 76 Mln USD
- Taiwan: 64 Mln USD
- Danimarca: 53 Mln USD
- Irlanda: 53 Mln USD
- Nuova Zelanda: 51 Mln USD
- India: 50 Mln USD
- Cile: 48 Mln USD
- Thailandia: 47 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 46 Mln USD
- Romania: 45 Mln USD
- Norvegia: 43 Mln USD
- Egitto: 42 Mln USD
- Croazia: 40 Mln USD
- Cechia: 35 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 34 Mln USD
- Kuwait: 32 Mln USD
- Filippine: 29 Mln USD
- Finlandia: 28 Mln USD
- Ungheria: 27 Mln USD
- Ecuador: 26 Mln USD
- Guatemala: 25 Mln USD
- Costa Rica: 24 Mln USD
- Singapore: 24 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 23 Mln USD
- Indonesia: 22 Mln USD
- Malaysia: 21 Mln USD
- Grecia: 21 Mln USD
- Slovenia: 19 Mln USD
- Qatar: 19 Mln USD
- Serbia: 19 Mln USD
- Bulgaria: 17 Mln USD
- Perù: 17 Mln USD
- El Salvador: 16 Mln USD
- Panama: 16 Mln USD
- Ucraina: 16 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mld USD | 42,2% | |
| 2 | 3 Mld USD | 19% | |
| 3 | 2 Mld USD | 10% | |
| 4 | 2 Mld USD | 9,7% | |
| 5 | 1 Mld USD | 6,2% | |
| 6 | 709 Mln USD | 4,4% | |
| 7 | 310 Mln USD | 1,9% | |
| 8 | 230 Mln USD | 1,4% | |
| 9 | 128 Mln USD | 0,8% | |
| 10 | 97 Mln USD | 0,6% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mld USD | 19,7% | |
| 2 | 3 Mld USD | 19,3% | |
| 3 | 2 Mld USD | 9,5% | |
| 4 | 903 Mln USD | 5,6% | |
| 5 | 764 Mln USD | 4,7% | |
| 6 | 760 Mln USD | 4,7% | |
| 7 | 631 Mln USD | 3,9% | |
| 8 | 548 Mln USD | 3,4% | |
| 9 | 413 Mln USD | 2,5% | |
| 10 | 403 Mln USD | 2,5% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, tutte le 4 linee della voce 1509 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La voce 1509 si articola in 14 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 31,2%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, tutte le 8 linee della voce 1509 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, tutte le 7 linee della voce 1509 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nel 2024 il commercio mondiale delle merci della voce 1509 ha raggiunto 16 Mld USD, con un aumento del 34,3% rispetto al 2023.
Il primo esportatore è la Spagna, con il 42,2% del totale, davanti all’Italia.
Il primo importatore è l’Italia (3 Mld USD).
L’Italia si colloca al 2º posto tra 144 paesi esportatori, con 3 Mld USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l’estrazione con solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 150930 l'olio vergine di oliva ha una acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g e si distingue dalle altre categorie di olio vergine d'oliva secondo le caratteristiche indicate nella norma del Codex Alimentarius 33-1981.
2. Ai sensi delle sottovoci 151411 e 151419, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende l’olio fisso con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «olio d'oliva e sue frazioni»?
Queste merci rientrano nella voce 1509 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «olio d'oliva e sue frazioni» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1509 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 31,2%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «olio d'oliva e sue frazioni»?
La Spagna, con 7 Mld USD nel 2024 (il 42,2% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3 Mld USD (il 19% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 144 paesi esportatori.