Voce · Capitolo 15
1508: Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
La voce 1508 si divide in 2 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 15 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro…).
Confronto dei dazi
Sottovoci 2
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 34K USD34K USD+599K USD+8 Mln USD+> 93 Mln USD
Esportazioni: 102
- India: 350 Mln USD
- Brasile: 114 Mln USD
- Argentina: 93 Mln USD
- Belgio: 31 Mln USD
- Nicaragua: 31 Mln USD
- Cina: 23 Mln USD
- Italia: 20 Mln USD
- Senegal: 20 Mln USD
- Stati Uniti: 17 Mln USD
- Paesi Bassi: 8 Mln USD
- Vietnam: 8 Mln USD
- Francia: 8 Mln USD
- Germania: 6 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 6 Mln USD
- Filippine: 5 Mln USD
- Nigeria: 5 Mln USD
- Taiwan: 4 Mln USD
- Spagna: 3 Mln USD
- Malaysia: 1 Mln USD
- Slovacchia: 1 Mln USD
- Regno Unito: 700K USD
- Cile: 657K USD
- Australia: 599K USD
- Polonia: 589K USD
- Messico: 547K USD
- Austria: 478K USD
- Mali: 433K USD
- Sudafrica: 341K USD
- Arabia Saudita: 300K USD
- Svizzera: 260K USD
- Egitto: 233K USD
- Kuwait: 179K USD
- Portogallo: 159K USD
- Mozambico: 133K USD
- Lussemburgo: 130K USD
- Canada: 118K USD
- Danimarca: 74K USD
- Uganda: 62K USD
- Giappone: 61K USD
- Cechia: 59K USD
- Tanzania: 54K USD
- Singapore: 49K USD
- Thailandia: 47K USD
- Sudan: 40K USD
- Uruguay: 39K USD
- Israele: 34K USD
- Pakistan: 29K USD
- Nuova Zelanda: 29K USD
- Ucraina: 28K USD
- Svezia: 27K USD
- Turchia: 21K USD
- Perù: 17K USD
- Lituania: 17K USD
- Norvegia: 17K USD
- Guatemala: 14K USD
- Lettonia: 12K USD
- Grecia: 12K USD
- Gambia: 10K USD
- Corea del Sud: 9K USD
- Myanmar (Birmania): 7K USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25K USD25K USD+217K USD+2 Mln USD+> 23 Mln USD
Importazioni: 179
- Cina: 432 Mln USD
- Stati Uniti: 75 Mln USD
- Italia: 53 Mln USD
- Paesi Bassi: 35 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 28 Mln USD
- Francia: 23 Mln USD
- Belgio: 21 Mln USD
- Canada: 12 Mln USD
- Regno Unito: 12 Mln USD
- Germania: 9 Mln USD
- Malaysia: 9 Mln USD
- Svizzera: 9 Mln USD
- Vietnam: 5 Mln USD
- Austria: 4 Mln USD
- Norvegia: 3 Mln USD
- Australia: 3 Mln USD
- Spagna: 3 Mln USD
- RAS di Macao: 2 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 2 Mln USD
- Singapore: 2 Mln USD
- Cechia: 1 Mln USD
- Giappone: 1 Mln USD
- Lussemburgo: 1 Mln USD
- Corea del Sud: 1 Mln USD
- Kuwait: 826K USD
- Svezia: 686K USD
- Arabia Saudita: 679K USD
- Nuova Zelanda: 648K USD
- Ungheria: 589K USD
- Portogallo: 573K USD
- Turchia: 571K USD
- Cile: 546K USD
- Sudafrica: 541K USD
- Slovenia: 503K USD
- Qatar: 501K USD
- Slovacchia: 474K USD
- Filippine: 374K USD
- Messico: 323K USD
- Iraq: 291K USD
- Danimarca: 272K USD
- Brasile: 261K USD
- India: 258K USD
- Polonia: 233K USD
- Argentina: 217K USD
- Irlanda: 214K USD
- Repubblica Centrafricana: 197K USD
- Giordania: 189K USD
- Botswana: 173K USD
- Bangladesh: 141K USD
- Bahrein: 134K USD
- Malawi: 132K USD
- Romania: 118K USD
- Nigeria: 116K USD
- Thailandia: 112K USD
- Lituania: 106K USD
- Bulgaria: 99K USD
- Perù: 95K USD
- Cambogia: 89K USD
- Oman: 80K USD
- Kenya: 78K USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 Mln USD | 46,1% | |
| 2 | 114 Mln USD | 15,1% | |
| 3 | 93 Mln USD | 12,2% | |
| 4 | 31 Mln USD | 4,1% | |
| 5 | 31 Mln USD | 4,1% | |
| 6 | 23 Mln USD | 3% | |
| 7 | 20 Mln USD | 2,6% | |
| 8 | 20 Mln USD | 2,6% | |
| 9 | 17 Mln USD | 2,2% | |
| 10 | 8 Mln USD | 1,1% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 432 Mln USD | 56,8% | |
| 2 | 75 Mln USD | 9,9% | |
| 3 | 53 Mln USD | 7% | |
| 4 | 35 Mln USD | 4,6% | |
| 5 | 28 Mln USD | 3,7% | |
| 6 | 23 Mln USD | 3% | |
| 7 | 21 Mln USD | 2,7% | |
| 8 | 12 Mln USD | 1,6% | |
| 9 | 12 Mln USD | 1,5% | |
| 10 | 9 Mln USD | 1,2% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la voce 1508 comprende 4 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 9,6%. Una di esse è esente da dazio.
La voce 1508 si articola in 4 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 23%. Una di esse è esente da dazio.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, tutte le 2 linee della voce 1508 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la voce 1508 comprende 4 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.
La voce 1508 si articola in 2 linee nella tariffa doganale del Canada; il dazio NPF (nazione più favorita) va dal 4,5% al 9,5%.
La tariffa doganale del Messico (TIGIE) suddivide la voce 1508 in 2 linee tariffarie; il dazio all’importazione (IGI) va dal 10% al 20% (media del 15%).
Nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC), la voce 1508 comprende 2 linee tariffarie e l’aliquota TEC va dal 9% al 10,8%.
La voce 1508 si articola in 8 linee nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM); il dazio extrazona (AEC) va dal 9% al 10,8%.
La tariffa doganale del Perù suddivide la voce 1508 in 2 linee tariffarie; il dazio ad valorem è pari a zero.
Nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, la voce 1508 comprende 2 linee tariffarie e il dazio normale (Normal Tariff) è pari a zero.
Nella tariffa doganale del Giappone, tutte le 3 linee della voce 1508 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La tariffa doganale d’importazione di Taiwan suddivide la voce 1508 in 2 linee tariffarie; l’aliquota della colonna 1 è pari al 338%.
Nella tariffa doganale comune del CCG, la voce 1508 comprende 2 linee tariffarie e il dazio doganale è pari al 5%.
La voce 1508 si articola in 8 linee nella tariffa doganale svizzera (Tares); il dazio della tariffa normale è pari a zero. 3 di esse sono esenti da dazio. 5 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale della Norvegia suddivide la voce 1508 in 4 linee tariffarie; il dazio ordinario va dallo 0% al 14,4% (media del 7,2%). Una di esse è esente da dazio. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale della Macedonia del Nord, la voce 1508 comprende 4 linee tariffarie e il dazio NPF è pari a zero.
La voce 1508 si articola in 3 linee nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria); il dazio all’importazione va dal 10% al 35%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 1508 sono state pari a 761 Mln USD (+3,7% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’India (350 Mln USD), davanti al Brasile.
Il maggiore acquirente è la Cina, con importazioni per 432 Mln USD.
Con 20 Mln USD, l’Italia occupa il 7º posto su 102 esportatori.
L’Italia ha importato per 53 Mln USD.
Note legali
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «olio di arachide e sue frazioni»?
Queste merci rientrano nella voce 1508 del Sistema armonizzato (capitolo 15), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «olio di arachide e sue frazioni» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1508 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 9,6% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «olio di arachide e sue frazioni» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1508 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 23% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «olio di arachide e sue frazioni»?
L’India, con 350 Mln USD nel 2024 (il 46,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 20 Mln USD (il 2,6% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 102 paesi esportatori.