Capitolo · Sezione III
Capitolo 15: Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
- 0%–16%UE
- 20%–75%Turchia
- 0%–19,1%USA
- 0%–16%Regno Unito
- 156,8 Mld USDCommercio mondiale nel 2024
Il capitolo 15 del Sistema armonizzato comprende 21 voci e fa parte della sezione III (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale).
Il capitolo 15 si articola in 137 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% al 16%. 22 di esse sono esenti da dazio. 12 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide il capitolo 15 in 224 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dal 20% al 75% (media del 47,3%).
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, il capitolo 15 comprende 78 linee tariffarie e il dazio generale va dallo 0% al 19,1%. 17 di esse sono esenti da dazio. 41 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci del capitolo 15 sono state pari a 156,8 Mld USD (−1% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’Indonesia (28,4 Mld USD), davanti alla Malaysia.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 16,9 Mld USD.
Confronto dei dazi
La tariffa turca riporta l’aliquota legale stabilita dalla legge 474 sulla tariffa doganale. L’aliquota applicata all’importazione è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può essere più bassa o variare secondo il paese d’origine.
Voci 21
- 1501Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
- 1502Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
- 1503Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
- 1504Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1505Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
- 1506Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1507Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1508Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1509Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1510Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
- 1511Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1512Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1513Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1514Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1515Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
- 1516Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati
- 1517Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
- 1518Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove
- 1520Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
- 1521Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
- 1522Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 36,4 Mln USD36,4 Mln USD+380,4 Mln USD+1,6 Mld USD+> 6 Mld USD
Esportazioni: 208
- Indonesia: 28,4 Mld USD
- Malaysia: 20,3 Mld USD
- Spagna: 9,6 Mld USD
- Argentina: 7,6 Mld USD
- Paesi Bassi: 6,5 Mld USD
- Russia: 6,4 Mld USD
- Ucraina: 6 Mld USD
- Canada: 5,3 Mld USD
- Italia: 4,6 Mld USD
- Cina: 4,2 Mld USD
- Germania: 3,9 Mld USD
- Belgio: 3,1 Mld USD
- Turchia: 3 Mld USD
- Stati Uniti: 2,8 Mld USD
- Francia: 2,5 Mld USD
- Brasile: 2,4 Mld USD
- India: 2,1 Mld USD
- Filippine: 2,1 Mld USD
- Portogallo: 2,1 Mld USD
- Tunisia: 1,8 Mld USD
- Thailandia: 1,6 Mld USD
- Polonia: 1,5 Mld USD
- Australia: 1,4 Mld USD
- Grecia: 1,3 Mld USD
- Messico: 1,2 Mld USD
- Danimarca: 1 Mld USD
- Ungheria: 1 Mld USD
- Regno Unito: 947,3 Mln USD
- Perù: 924,5 Mln USD
- Svezia: 883 Mln USD
- Papua Nuova Guinea: 822,1 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 807,1 Mln USD
- Guatemala: 745,6 Mln USD
- Bulgaria: 737,3 Mln USD
- Cile: 720,5 Mln USD
- Colombia: 715,8 Mln USD
- Cechia: 572,3 Mln USD
- Estonia: 566 Mln USD
- Norvegia: 554,2 Mln USD
- Bielorussia: 552,5 Mln USD
- Kazakistan: 548,8 Mln USD
- Honduras: 541,7 Mln USD
- Paraguay: 526,5 Mln USD
- Romania: 521,5 Mln USD
- Bolivia: 516 Mln USD
- Vietnam: 511,8 Mln USD
- Singapore: 499,2 Mln USD
- Sudafrica: 486,6 Mln USD
- Egitto: 478,8 Mln USD
- Arabia Saudita: 387 Mln USD
- Giappone: 386,7 Mln USD
- Austria: 380,4 Mln USD
- Costa d’Avorio: 358,3 Mln USD
- Nuova Zelanda: 346,8 Mln USD
- Uruguay: 325,4 Mln USD
- Serbia: 314,5 Mln USD
- Siria: 313,2 Mln USD
- Marocco: 303,9 Mln USD
- Kenya: 292,9 Mln USD
- Costa Rica: 290,9 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 110,8 Mln USD110,8 Mln USD+466 Mln USD+1,8 Mld USD+> 5,1 Mld USD
Importazioni: 222
- Stati Uniti: 16,9 Mld USD
- India: 16,2 Mld USD
- Cina: 12,4 Mld USD
- Paesi Bassi: 9,1 Mld USD
- Italia: 6,8 Mld USD
- Spagna: 5,7 Mld USD
- Germania: 5,1 Mld USD
- Belgio: 3,5 Mld USD
- Francia: 3,4 Mld USD
- Pakistan: 3,3 Mld USD
- Regno Unito: 2,9 Mld USD
- Turchia: 2,8 Mld USD
- Singapore: 2,6 Mld USD
- Malaysia: 2,6 Mld USD
- Canada: 2,4 Mld USD
- Egitto: 2,3 Mld USD
- Polonia: 2,1 Mld USD
- Messico: 2 Mld USD
- Bangladesh: 2 Mld USD
- Arabia Saudita: 2 Mld USD
- Brasile: 1,9 Mld USD
- Corea del Sud: 1,9 Mld USD
- Norvegia: 1,8 Mld USD
- Giappone: 1,7 Mld USD
- Kenya: 1,5 Mld USD
- Filippine: 1,4 Mld USD
- Russia: 1,3 Mld USD
- Vietnam: 1,3 Mld USD
- Svezia: 1,3 Mld USD
- Portogallo: 1,2 Mld USD
- Cile: 1,1 Mld USD
- Danimarca: 1 Mld USD
- Emirati Arabi Uniti: 1 Mld USD
- Australia: 915,2 Mln USD
- Austria: 868,8 Mln USD
- Marocco: 862,6 Mln USD
- Romania: 858,9 Mln USD
- Iraq: 845,3 Mln USD
- Sudafrica: 839,6 Mln USD
- Algeria: 794,1 Mln USD
- Gibuti: 765,1 Mln USD
- Myanmar (Birmania): 728,4 Mln USD
- Perù: 716,9 Mln USD
- Irlanda: 647 Mln USD
- Bulgaria: 636,3 Mln USD
- Colombia: 635,5 Mln USD
- Iran: 600,7 Mln USD
- Grecia: 588,7 Mln USD
- Mozambico: 562,4 Mln USD
- Svizzera: 547,2 Mln USD
- Cechia: 536,4 Mln USD
- Taiwan: 510,4 Mln USD
- Ungheria: 506,5 Mln USD
- Tanzania: 472,9 Mln USD
- Finlandia: 466,9 Mln USD
- Nigeria: 466 Mln USD
- Uzbekistan: 460,2 Mln USD
- Israele: 454,1 Mln USD
- Estonia: 430,5 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 413,4 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,4 Mld USD | 18,1% | |
| 2 | 20,3 Mld USD | 13% | |
| 3 | 9,6 Mld USD | 6,1% | |
| 4 | 7,6 Mld USD | 4,9% | |
| 5 | 6,5 Mld USD | 4,2% | |
| 6 | 6,4 Mld USD | 4,1% | |
| 7 | 6 Mld USD | 3,8% | |
| 8 | 5,3 Mld USD | 3,4% | |
| 9 | 4,6 Mld USD | 2,9% | |
| 10 | 4,2 Mld USD | 2,7% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,9 Mld USD | 10,8% | |
| 2 | 16,2 Mld USD | 10,4% | |
| 3 | 12,4 Mld USD | 7,9% | |
| 4 | 9,1 Mld USD | 5,8% | |
| 5 | 6,8 Mld USD | 4,3% | |
| 6 | 5,7 Mld USD | 3,6% | |
| 7 | 5,1 Mld USD | 3,2% | |
| 8 | 3,5 Mld USD | 2,3% | |
| 9 | 3,4 Mld USD | 2,2% | |
| 10 | 3,3 Mld USD | 2,1% |
Note di capitolo
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l’estrazione con solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 150930 l'olio vergine di oliva ha una acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g e si distingue dalle altre categorie di olio vergine d'oliva secondo le caratteristiche indicate nella norma del Codex Alimentarius 33-1981.
2. Ai sensi delle sottovoci 151411 e 151419, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende l’olio fisso con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e…»?
Queste merci rientrano nel capitolo 15 del Sistema armonizzato, nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «grassi e oli animali, vegetali o di origine…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 15 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 16% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «grassi e oli animali, vegetali o di origine…» negli Stati Uniti?
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, le importazioni del codice 15 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 19,1% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «grassi e oli animali, vegetali o di origine…»?
L’Indonesia, con 28,4 Mld USD nel 2024 (il 18,1% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 4,6 Mld USD (il 2,9% del totale mondiale) e si colloca al 9º posto su 208 paesi esportatori.