Sottovoce · Capitolo 15 · Voce 1515

1515.50

1515.50: Olio di sesamo e sue frazioni

1515.50 è una sottovoce a sei cifre della voce 1515, altri grassi e oli vegetali o di origine microbica, capitolo 15.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 3,2% – 9,6% dazio per i paesi terzi · su 4 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1515 50 Olio di sesamo e sue frazioni:
  2. Olio greggio:
  3. 1515 50 11 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 3,2%—
  4. 1515 50 19 altro 6,4%—
  5. altri:
  6. 1515 50 91 per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano 5,1%—
  7. 1515 50 99 altri 9,6%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 8

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale 3,2%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale 5,1%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
    Linee tariffarie
    su 2 delle 4 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—3,2% – 9,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente – 6,1%
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente – 7,6%
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Norvegia Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi46,6 Mln €-5,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,18 € al kg
Aliquota preferenziale58%
gen 2024: 3,4 Mln €feb 2024: 3 Mln €mar 2024: 3,9 Mln €apr 2024: 4,8 Mln €mag 2024: 5 Mln €giu 2024: 3,4 Mln €lug 2024: 4,7 Mln €ago 2024: 6,1 Mln €set 2024: 4,3 Mln €ott 2024: 3,7 Mln €nov 2024: 4,4 Mln €dic 2024: 2,8 Mln €gen 2025: 4,7 Mln €feb 2025: 2,3 Mln €mar 2025: 4,5 Mln €apr 2025: 4 Mln €mag 2025: 4,8 Mln €giu 2025: 5,3 Mln €lug 2025: 4,3 Mln €ago 2025: 4,1 Mln €set 2025: 3,8 Mln €ott 2025: 3,7 Mln €nov 2025: 3,7 Mln €dic 2025: 3,1 Mln €gen 2026: 3,9 Mln €feb 2026: 4,3 Mln €mar 2026: 4,3 Mln €apr 2026: 3 Mln €mag 2026: 4 Mln €giu 2026: 4,5 Mln €lug 2026: 4,9 Mln €ago 2026: 3,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Messico 14,5 Mln € 31% -22,2%
Cina 9,4 Mln € 20,1% +19,7%
Singapore 6,3 Mln € 13,4% +19,8%
Giappone 3,1 Mln € 6,7% -19,6%
India 3 Mln € 6,4% -28,3%
Corea del Sud 1,9 Mln € 4,1% +2,6%
Kenya 1,8 Mln € 4% +617,6%
Taiwan 1,5 Mln € 3,3% -19,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1515.50 · 425,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 95,5K USD95,5K USD+901,5K USD+8,6 Mln USD+> 38,7 Mln USD

Esportazioni: 123
  1. Giappone: 80,9 Mln USD
  2. Messico: 76,2 Mln USD
  3. Cina: 56,5 Mln USD
  4. India: 38,7 Mln USD
  5. Taiwan: 31,3 Mln USD
  6. Singapore: 21,2 Mln USD
  7. Paesi Bassi: 18,1 Mln USD
  8. Germania: 14,9 Mln USD
  9. Corea del Sud: 13,1 Mln USD
  10. Malaysia: 11,6 Mln USD
  11. Francia: 9,3 Mln USD
  12. Stati Uniti: 8,6 Mln USD
  13. Bangladesh: 6,1 Mln USD
  14. Regno Unito: 4,8 Mln USD
  15. Italia: 3,2 Mln USD
  16. Thailandia: 2,5 Mln USD
  17. RAS di Hong Kong: 2,4 Mln USD
  18. Vietnam: 2 Mln USD
  19. Nigeria: 1,7 Mln USD
  20. Libano: 1,7 Mln USD
  21. Polonia: 1,6 Mln USD
  22. Burkina Faso: 1,5 Mln USD
  23. Spagna: 1,5 Mln USD
  24. Slovacchia: 1,4 Mln USD
  25. Austria: 1,3 Mln USD
  26. Yemen: 1,2 Mln USD
  27. Portogallo: 985,1K USD
  28. Emirati Arabi Uniti: 917,8K USD
  29. Sudan: 901,5K USD
  30. Egitto: 810,2K USD
  31. Belgio: 735,4K USD
  32. Svezia: 625,1K USD
  33. Sri Lanka: 492,2K USD
  34. Tanzania: 420K USD
  35. Somalia: 410,2K USD
  36. Brasile: 391,5K USD
  37. Cechia: 387,9K USD
  38. Oman: 353,4K USD
  39. Kenya: 336,9K USD
  40. Lituania: 299,5K USD
  41. Pakistan: 280,4K USD
  42. Uganda: 275,9K USD
  43. Giordania: 244,2K USD
  44. Grecia: 243K USD
  45. Afghanistan: 228K USD
  46. Turchia: 223,1K USD
  47. Guatemala: 207,8K USD
  48. Russia: 202,7K USD
  49. Canada: 156,7K USD
  50. Danimarca: 152,1K USD
  51. Arabia Saudita: 150,8K USD
  52. Siria: 149,3K USD
  53. Slovenia: 125,4K USD
  54. Israele: 120,4K USD
  55. Nicaragua: 117K USD
  56. Lettonia: 116,5K USD
  57. Ungheria: 95,5K USD
  58. Australia: 88,8K USD
  59. Perù: 86,7K USD
  60. Uzbekistan: 83,9K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 80,9 Mln USD 19%
2 Messico 76,2 Mln USD 17,9%
3 Cina 56,5 Mln USD 13,3%
4 India 38,7 Mln USD 9,1%
5 Taiwan 31,3 Mln USD 7,3%
6 Singapore 21,2 Mln USD 5%
7 Paesi Bassi 18,1 Mln USD 4,3%
8 Germania 14,9 Mln USD 3,5%
9 Corea del Sud 13,1 Mln USD 3,1%
10 Malaysia 11,6 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 137,7 Mln USD 32,3%
2 Paesi Bassi 25,5 Mln USD 6%
3 Regno Unito 24,4 Mln USD 5,7%
4 Canada 22,2 Mln USD 5,2%
5 Francia 17,1 Mln USD 4%
6 Germania 16 Mln USD 3,8%
7 Australia 15,2 Mln USD 3,6%
8 Singapore 13,2 Mln USD 3,1%
9 Indonesia 10,8 Mln USD 2,5%
10 Taiwan 9,5 Mln USD 2,2%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1515.50 comprende 4 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 3,2% al 9,6%.

La sottovoce 1515.50 si articola in 4 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 10% al 19,5%.

Le merci originarie di 146 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 3,2% – 9,6%; per 133 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 1515.50 per 46,6 Mln € (−5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,18 € al kg; il Messico ne ha fornito il 31%, davanti alla Cina.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 425,9 Mln USD, con un aumento del 5,7% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Giappone, con il 19% del totale, davanti al Messico.

Note legali

Note complementari

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «olio di sesamo e sue frazioni»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1515.50 del Sistema armonizzato (voce 1515), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «olio di sesamo e sue frazioni» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1515.50 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,2% al 9,6% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «olio di sesamo e sue frazioni» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1515.50 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 10% al 19,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «olio di sesamo e sue frazioni»?

Il Giappone, con 80,9 Mln USD nel 2024 (il 19% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 3,2 Mln USD (lo 0,8% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 123 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 1515.50?

133 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 3,2% – 9,6%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1515.50?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1515.50?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Messico (31%), la Cina (20%) e Singapore (13%), su importazioni totali per 46,6 Mln €.

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